CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 maggio 2021
Cassazione n. 15100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 22570/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATE avverso: sentenza nr. 3787/2021 della Corte di Appello di Roma pubblicata in data 21.05.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza