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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 35661/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

RG 5507-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA] 00524590866, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. 01140630862, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 05507 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP. 00037750866; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n.

RG 1191/2020 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Sesta sezione civile, sottosezione Prima, dichiari la competenza del Tribunale di Enna sull'opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli sulla domanda riconvenzionale avanzata dai medesimi opponenti.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato alla Fisl di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e ai fideiussori un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna, in relazione ad alcuni pagamenti da essa eseguiti, quale garante, in favore della BCC [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].

Gli ingiunti hanno proposto opposizione e chiamato in causa la BCC, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni per contrasto con norme imperative in materia di antitrust, attesa la riproduzione del contenuto delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. nel 2003.

Ric. 2022 n. 05507 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -3- L’adito tribunale, rilevando che la domanda degli opponenti era stata finalizzata a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa, secondo l’insegnamento di cui all’ordinanza n. 6523 del 2021 di questa Corte, ha rimesso l’intera causa al tribunale di Napoli, sede della sezione specializzata competente per il distretto di Caltanissetta; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno depositato una memoria adesiva alle ragioni sostenute dalla ricorrente.

Ragioni della decisione

I. - L a ricorrente denunzia la falsa applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ. e la violazione, in ogni caso, dell’art. 645 cod. proc. civ. e degli artt. 33 e 103 stesso codice.

Assume, da un lato, che la questione della nullità delle fideiussioni non poteva estendersi all’intero processo, né interferire col rapporto tra essa Ascom e la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA].; dall’altro, che l’art.645 cod. proc. civ., stabilendo la competenza funzionale inderogabile del giudice dell’ingiunzione quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto indurre a separare le cause onde trattenere nella sede monitoria quella, appunto, di opposizione al decreto stesso; dall’altro ancora, che la contestazione mossa dai fideiussori non aveva Ric. 2022 n. 05507 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -4- comunque superato la veste dell’eccezione, essendo stata finalizzata semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria e a ottenere la revoca del decreto opposto, sicché non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ.

II. – Innanzi tutto preme osservare che tale ultimo rilievo di parte ricorrente è errato nel presupposto.

Nel regolamento di competenza è consentito alla Corte di accedere agli atti del giudizio di merito, e dall’esame della citazione in opposizione emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal tribunale di Enna, una domanda riconvenzionale finalizzata a far “dichiarare la nullità totale delle fideiussioni personali prestate (..) in favore della Banca (..) per contrasto con norme imperative”.

Ne segue che è corretto l’assunto del tribunale medesimo secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Va infatti richiamato il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.b.i., contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta Ric. 2022 n. 05507 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -5- a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22).

III. - P er converso ha errato il tribunale di Enna nel non fare concorrente applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ., volta che la domanda di nullità era stata proposta in riconvenzione, come detto, da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo.

Sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo.

Sicché il giudice dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1-n. 19738- 17, Cass. Sez. 6 - 2 n. 8693-22).

In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni.

IV. – In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e quella del tribunale Ric. 2022 n. 05507 sez.

M1 -ud. 11-11-2022 -6- di Napoli, sezione imprese, per la causa concernente la domanda riconvenzionale.

La decisione sulle spese del regolamento è riservataal giudizio di merito. p.q.m.

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 5507-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] 00524590866, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. 01140630862, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 05507 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -2- [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. 00037750866; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 1191/2020 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Sesta sezione civile, sottosezione Prima, dichiari la competenza del Tribunale di Enna sull'opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli sulla domanda riconvenzionale avanzata dai medesimi opponenti. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato alla Fisl di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e ai fideiussori un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Enna, in relazione ad alcuni pagamenti da essa eseguiti, quale garante, in favore della BCC [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. Gli ingiunti hanno proposto opposizione e chiamato in causa la BCC, chiedendo che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni per contrasto con norme imperative in materia di antitrust, attesa la riproduzione del contenuto delle clausole dello schema contrattuale predisposto dall’A.b.i. nel 2003. Ric. 2022 n. 05507 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -3- L’adito tribunale, rilevando che la domanda degli opponenti era stata finalizzata a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d’impresa, secondo l’insegnamento di cui all’ordinanza n. 6523 del 2021 di questa Corte, ha rimesso l’intera causa al tribunale di Napoli, sede della sezione specializzata competente per il distretto di Caltanissetta; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti indicati in epigrafe hanno depositato una memoria adesiva alle ragioni sostenute dalla ricorrente. Ragioni della decisione I. - L a ricorrente denunzia la falsa applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ. e la violazione, in ogni caso, dell’art. 645 cod. proc. civ. e degli artt. 33 e 103 stesso codice. Assume, da un lato, che la questione della nullità delle fideiussioni non poteva estendersi all’intero processo, né interferire col rapporto tra essa Ascom e la debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA].; dall’altro, che l’art.645 cod. proc. civ., stabilendo la competenza funzionale inderogabile del giudice dell’ingiunzione quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto indurre a separare le cause onde trattenere nella sede monitoria quella, appunto, di opposizione al decreto stesso; dall’altro ancora, che la contestazione mossa dai fideiussori non aveva Ric. 2022 n. 05507 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -4- comunque superato la veste dell’eccezione, essendo stata finalizzata semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria e a ottenere la revoca del decreto opposto, sicché non si sarebbe potuto fare applicazione dell’art. 34 cod. proc. civ. II. – Innanzi tutto preme osservare che tale ultimo rilievo di parte ricorrente è errato nel presupposto. Nel regolamento di competenza è consentito alla Corte di accedere agli atti del giudizio di merito, e dall’esame della citazione in opposizione emerge che era stata proposta, come esattamente sostenuto dal tribunale di Enna, una domanda riconvenzionale finalizzata a far “dichiarare la nullità totale delle fideiussioni personali prestate (..) in favore della Banca (..) per contrasto con norme imperative”. Ne segue che è corretto l’assunto del tribunale medesimo secondo cui la domanda era volta a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa. Va infatti richiamato il principio secondo cui la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.b.i., contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, in quanto l'azione diretta Ric. 2022 n. 05507 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -5- a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (Cass. Sez. 6-1 n. 6523-21, poi seguita anche da Cass. Sez. 6-1 n. 21429-22). III. - P er converso ha errato il tribunale di Enna nel non fare concorrente applicazione dell’art. 645 cod. proc. civ., volta che la domanda di nullità era stata proposta in riconvenzione, come detto, da parte degli opponenti al decreto ingiuntivo. Sia in giurisprudenza che in dottrina è pacifico il principio che vuole inderogabile, e immodificabile anche per ragioni di connessione, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Sicché il giudice dell'opposizione, nel caso in cui sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le cause, rimettendo al tribunale sede della sezione specializzata solo quella relativa a quest'ultima domanda, ferma invece quella inderogabile relativa al monitorio (Cass. Sez. 6-1- n. 15454-15, Cass. Sez. 6-1-n. 19738- 17, Cass. Sez. 6 - 2 n. 8693-22). In questi casi la coordinazione dei giudizi è affidata all’istituto della sospensione (art. 295 cod. proc. civ.), ove naturalmente ne sussistano le condizioni. IV. – In conclusione deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e quella del tribunale Ric. 2022 n. 05507 sez. M1 -ud. 11-11-2022 -6- di Napoli, sezione imprese, per la causa concernente la domanda riconvenzionale. La decisione sulle spese del regolamento è riservataal giudizio di merito. p.q.m. La Corte dichiara la competenza del tribunale di Enna quanto alla causa di opposizione al decreto ingiuntivo e la competenza del tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, quanto alla ca
Decreto Cassazione n. 35661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris