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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 07800/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2020; 0.? udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.674/2020 pubblicata il 6-6-2020 e notificata il 3-7- 2020 la Corte D'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Serrastretta, confermando la sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui, per quanto ancora di interesse, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Serrastretta era stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato il 14/5/1999 rep. n. 21, avente ad oggetto l'affidamento della gestione dell'immobile comunale destinato a struttura di [OSCURATO:PERSONA] per Anziani, tra il suddetto Comune e l'[OSCURATO:PERSONA], per grave inadempimento di quest'ultima, a causa della mancata istituzione di un servizio di soccorso mediante ambulanza per 24 ore su 24, con propri mezzi e personale, destinato a tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale.

2. Avverso la suddetta sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Comune di Serrastretta, che resiste con controricorso.

Il Comune di Serrastretta ha depositato memoria illustrativa oltre il termine di legge.

3. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e filsa «licaone di norme di diritto ex art. 360 n. 3) cp.c., ovvero: -per violazione dell'art. 1433 c.c. (da pag. 3 a pag 9), in quanto l'esecuzione del servizio di ambulanza è un onere accessotio al contratto iiipetto alla causa principale di adibire Iimmobile a struttura socio-sanitaria per anziani, che non comporta quindi un eventuale inadempimento o un'alterazione shiallaznatica così grave da risolvere il contratto; - per violazione dell'art. 1362 c:c. (da pag. 9), in quanto il servizio di ambulanza è stato comunque garantito con apposita Ric. 2020 n. 25582 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- Convenzione con la [OSCURATO:PERSONA], a prescindere se "con me.c.;i e personale proprio", come stabilisce la clausola contrattuale».

4. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente, nel censurare la valutazione di gravità dell'inadempimento, consistito nella mancata istituzione del suddetto servizio di ambulanza per 24 ore su 24, sostanzialmente ripropone le medesime argomentazioni svolte nel giudizio d'appello e motivatamente disattese dalla Corte di merito, nonché, mediante l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita, in realtà, impropriamente il riesame dei fatti, senza, peraltro, neppure specificamente confrontarsi con il decisum sul punto.

In particolare parte ricorrente censura la valutazione, effettuata dai giudici di merito, di essenzialità, nella regolamentazione del rapporto locatizio, del servizio di ambulanza, rimarcando la finalità dell'appalto, diretta ad assicurare agli ospiti assistenza per la riabilitazione, senza, tuttavia, svolgere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato chiaramente affermato che l'obbligo, a carico dell'associazione, di istituire il servizio di ambulanza si connotava come essenziale sia in virtù delle espresse previsioni contrattuali inter partes, sia perché diretto a riequilibrare il valore della locazione (il canone annuo era stato ridotto a 25 milioni di lire, rispetto agli 84 milioni di lire, come da stima Ute- cfr. pag.7 sentenza impugnata).

Le medesime considerazioni valgono per il profilo concernente la concreta esistenza dell'inadempimento suddetto, atteso che parte ricorrente assume di aver in ogni caso garantito il servizio di ambulanza tramite affidamento del medesimo servizio alla [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito al riguardo (- pag.10 sentenza- per espressa ammissione Ric. 2020 n. 25582 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -3- dell'appellante il servizio esterno non era mai stato richiesto ed attuato, avendo l'associazione fatto fronte alle emergenze con chiamate al servizio 118).

5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €4.600,00, di cui €100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] A&A- , DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25582-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE G. MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 674/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/06/2020; 0.? udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.674/2020 pubblicata il 6-6-2020 e notificata il 3-7- 2020 la Corte D'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Serrastretta, confermando la sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui, per quanto ancora di interesse, in accoglimento della domanda proposta dal Comune di Serrastretta era stata dichiarata la risoluzione del contratto stipulato il 14/5/1999 rep. n. 21, avente ad oggetto l'affidamento della gestione dell'immobile comunale destinato a struttura di [OSCURATO:PERSONA] per Anziani, tra il suddetto Comune e l'[OSCURATO:PERSONA], per grave inadempimento di quest'ultima, a causa della mancata istituzione di un servizio di soccorso mediante ambulanza per 24 ore su 24, con propri mezzi e personale, destinato a tutti i cittadini nell'ambito del territorio comunale. 2. Avverso la suddetta sentenza, l'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Comune di Serrastretta, che resiste con controricorso. Il Comune di Serrastretta ha depositato memoria illustrativa oltre il termine di legge. 3. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e filsa «licaone di norme di diritto ex art. 360 n. 3) cp.c., ovvero: -per violazione dell'art. 1433 c.c. (da pag. 3 a pag 9), in quanto l'esecuzione del servizio di ambulanza è un onere accessotio al contratto iiipetto alla causa principale di adibire Iimmobile a struttura socio-sanitaria per anziani, che non comporta quindi un eventuale inadempimento o un'alterazione shiallaznatica così grave da risolvere il contratto; - per violazione dell'art. 1362 c:c. (da pag. 9), in quanto il servizio di ambulanza è stato comunque garantito con apposita Ric. 2020 n. 25582 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- Convenzione con la [OSCURATO:PERSONA], a prescindere se "con me.c.;i e personale proprio", come stabilisce la clausola contrattuale». 4. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, nel censurare la valutazione di gravità dell'inadempimento, consistito nella mancata istituzione del suddetto servizio di ambulanza per 24 ore su 24, sostanzialmente ripropone le medesime argomentazioni svolte nel giudizio d'appello e motivatamente disattese dalla Corte di merito, nonché, mediante l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge, sollecita, in realtà, impropriamente il riesame dei fatti, senza, peraltro, neppure specificamente confrontarsi con il decisum sul punto. In particolare parte ricorrente censura la valutazione, effettuata dai giudici di merito, di essenzialità, nella regolamentazione del rapporto locatizio, del servizio di ambulanza, rimarcando la finalità dell'appalto, diretta ad assicurare agli ospiti assistenza per la riabilitazione, senza, tuttavia, svolgere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stato chiaramente affermato che l'obbligo, a carico dell'associazione, di istituire il servizio di ambulanza si connotava come essenziale sia in virtù delle espresse previsioni contrattuali inter partes, sia perché diretto a riequilibrare il valore della locazione (il canone annuo era stato ridotto a 25 milioni di lire, rispetto agli 84 milioni di lire, come da stima Ute- cfr. pag.7 sentenza impugnata). Le medesime considerazioni valgono per il profilo concernente la concreta esistenza dell'inadempimento suddetto, atteso che parte ricorrente assume di aver in ogni caso garantito il servizio di ambulanza tramite affidamento del medesimo servizio alla [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con quanto argomentato dalla Corte di merito al riguardo (- pag.10 sentenza- per espressa ammissione Ric. 2020 n. 25582 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- dell'appellante il servizio esterno non era mai stato richiesto ed attuato, avendo l'associazione fatto fronte alle emergenze con chiamate al servizio 118). 5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in €4.600,00, di cui €100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] A&A- , DEP
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