CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •.1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. ADAMO Leano ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confer- mava la decisione del Tribunale di Pavia che lo aveva riconosciuto colpevole di una ipotesi di indebito utilizzo di carta di pagamento e della sottrazione di tale carta e di altri documenti dall'autovettura della persona offesa e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equi- valenti alla recidiva ed alle altre aggravanti, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro 700 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazio- ne alla sussistenza del reato, assumendo che non era stata raggiunta la prova della responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, in ragione della dubbiezza del riconoscimento e della mancanza di dimostra- zione del reato presupposto. Contesta altresì la ricorrenza della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione im- pugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e non indicante i punti sottoposti a censura. La motivazione della sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sin- dacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ri- propositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata e coerente motivazione logico giuridica. Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva il giudice distrettuale ha fornito adeguata ri- sposta, richiamando i precedenti penali del reo e riconoscendo la loro rile- vanza nell'evidenziare una accresciuta capacità criminale del ricorrente, co- sì da rendere l'episodio in questione espressione di una ingravescente pro- pensione al crimine. Il trattamento sanzionatorio risulta poi modulato sulla base di criteri edittali improntati al minimo e pertanto, per giurisprudenza costante di questa corte di legittimità, non necessita di specifico o più am- pio sforzo motivazionale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere esten