CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13750/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, anchereplicando alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Venezia ha confermatola pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarottafraudolenta documentale, commesso nella veste di titolare dell’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Secondo la prospettazione accusatoria, ritenuta fondata dalle conformidecisioni di merito, l’imputato, con lo scopo di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, aveva omesso di consegnareal curatore le scritture contabili.2. Avverso la richiamata sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidandosi, con il proprio difensore di fiducia, a tre motivi diimpugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo, assume erronea applicazione della legge penale conriferimento all’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall. in punto di sussistenzadell’elemento soggettivo del dolo specifico, poiché quest’ultimo è statoargomentato in forza della sistematica omissione nel pagamento dei tributi e perl’utilizzo nell’anno 2009 di fatture per operazioni inesistenti in contabilità, senzaconsiderare che, poiché l’unico creditore era l’Erario, gli elementi per ladeterminazione del credito erano stati forniti allo stesso con la presentazionedelle dichiarazioni.Evidenzia, inoltre, che il dolo specifico sotteso alla condotta di bancarottafraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili non puòessere sovrapposto al dolo di evasione.2.2. Mediante il secondo motivo deduce mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta integrazione del dolospecifico di bancarotta fraudolenta documentale.In particolare, assume contraddittorietà intrinseca della decisione laddove lacondotta si assume volta a celare ai creditori i beni su cui soddisfarsi, sebbenel’attivo fosse pari a zero.Per altro verso lamenta manifesta illogicità della pronuncia poiché, traendole mosse dall’inadempimento fiscale, non tiene conto di spiegazioni alternativequali la mera incapacità gestionale, corroborata anche dallo stesso curatoreladdove aveva fatto riferimento al suo stato confusionale e depresso.Denuncia, infine, travisamento della prova per essere stata ignoratacompletamente la sua denuncia di smarrimento delle scritture contabili.2.3. Il ricorrente, infine, assume erronea applicazione degli artt. 62-bis e133 cod. pen. e vizio di motivazione circa la determinazione del trattamentosanzionatorio nonché per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione, unitaria, non sonofondati, per le ragioni di seguito esposte.E’ vero che è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazionedelle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma dellaloro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa –nell’ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto allafraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dologenerico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamenterinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650).Sennonché, come pure è stato puntualizzato nella giurisprudenza di questaCorte, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fattigestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda edalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorandodi specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamentoomissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).2. Ciò posto, nella fattispecie in esame, dalle conformi decisioni di merito sievince che gli indici in forza dei quali è stato accertato il dolo specifico di recarepregiudizio ai creditori sono stati adeguatamente individuati nella circostanzache, già nell’anno nel quale è stata costituita la ditta individuale, l’imputatoaveva presentato al commercialista (che quindi aveva rinunciato all’incarico)fatture per operazioni inesistenti e maturato un rilevante debito nei confrontidell’erario.Peraltro, proprio la limitatissima entità dell’attivo è elemento che, adifferenza di quanto sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], è stato congruamente ritenutoulteriore indice del dolo specifico poiché l’assenza di scrittura contabili lungotutto il periodo di vita dell’impresa ha comportato l’impossibilità per gli organidella procedura di individuare ulteriori beni che potessero consentire lasoddisfazione dei creditori.Inoltre, la presentazione delle dichiarazioni, a fronte di accertamenti percrediti fiscali che hanno riguardano non solo l’anno 2009 ma l’intero arcotemporale nel quale la fallita ha svolto la propria attività, secondo l’accurataricostruzione operata in parte qua già dalla decisione di primo grado, non favenir meno il dolo specifico ma, anzi, è un ulteriore indice da cui poter desumerela sussistenza dello stesso.Infine, il dedotto vizio di travisamento probatorio, quanto alla presentazionedella denuncia di smarrimento delle scritture contabili, è aspecifico, consideratoche non si confronta in alcuna misura con la logica motivazione della pronunciacensurata, la quale ne ha evidenziato il tenore generico e la presentazionetardiva, solo nell’anno 2020, fattori ritenuti congruamente indicativi dellastrumentalità della stessa ad evitare la correlata responsabilità penale.3. Il terzo motivo è inammissibile, atteso che i giudici di merito, rispetto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo hanno fatto riferimentoai risalenti precedenti penali dell’imputato, ma soprattutto all’assenza di elementipositivi da valorizzare a fronte, peraltro, della gravità della condottacongruamente argomentata dal lungo periodo, pari a oltre dieci anni, nel quale ilBinetti ha condotto l’impresa senza tenere (o occultando) le scritture contabili.4. Il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]