CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 40382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Messina disponeva la confisca di numerosi beni - mobili, immobili, somme di denaro ed aziende e, tra queste, delle quote sociali e del patrimonio aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. - direttamente o indirettamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti ritenuti appartenenti ad un gruppo criminoso operante a Messina, "principalmente nel settore del traffico di sostanze stupefacenti, con la commissione di reati di tipo mafioso", secondo la descrizione datane dalla Corte di Appello di Messina, con il decreto de 2/2/2017, con il quale confermava il provvedimento del Tribunale. 2. Il decreto in data 2/2/2017 è stato poi annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17/5/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. limitatamente alla confisca delle quote e del complesso aziendale della società in questione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Preso atto che il complesso aziendale era già stato sottoposto a sequestro e confisca penale ex art. 12 sexies d.l. 306/1992 nel 1995 ma restituito nel 2004 in assenza di prova della illegittima provenienza dei beni, infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza del 17/5/2018 ha ritenuto che la Corte territoriale non avesse in alcun modo indicato i nuovi elementi portati alla cognizione del giudice della prevenzione che consentissero di mutare le valutazioni espresse dal giudice penale che aveva revocato il provvedimento ablativo nel 2004, in particolare omettendo di motivare, quanto al periodo antecedente al sequestro ed alla confisca disposta nel procedimento penale (dal 1995 al 2004), perché si dovesse ritenere che la costituzione della società fosse avvenuta con impiego di capitali illeciti ed altresì perché i beni della società dovessero considerarsi dei ricorrenti. 3. La Corte territoriale competente ha disposto innanzitutto l'acquisizione di due sentenze di merito emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/90, quindi ha disposto perizia per ricostruire la compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., i suoi attivi patrimoniali e le variazioni intervenute nel tempo, con particolare riguardo al periodo successivo alla restituzione dei beni disposta nel 2004. Con decreto del 15/1/2021, quindi, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Messina, ha rigettato la richiesta di confisca delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., del complesso aziendale costituito da attrezzature, arredi e merci della società, e degli altri beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12 sexiesa dl. cit., non essendo intervenuti fatti nuovi rispetto a quanto accertato con il provvedimento del 2004, quando si era ritenuto non essere provato che l'acquisto e l'avviamento del supermercato derivassero dall'attività illecita di [OSCURATO:PERSONA], unico dei fratelli riconosciuto responsabile di partecipazione ad associazione nnafiosa e dei reati fine. La Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che gli elementi sopravvenuti rispetto a quelli acquisiti nel 2004, costituiti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e da intercettazioni telefoniche non fossero idonei, a ribaltare la decisione del 2004 e ciò anche alla luce della perizia disposta anche con riferimento agli immobili acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2004. La Corte territoriale ha confermato, invece, la confisca di altri beni, quali: 1) l'edificio industriale sito in Messina villaggio [OSCURATO:PERSONA]; 2) il terreno sito in Messina villaggio [OSCURATO:PERSONA]; 3) ed un fabbricato sito in Messina, [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di beni acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dopo il 2007 con un esborso pari ad euro 699.416,00, ritenuto sproporzionato rispetto alle reali disponibilità lecite della società, atteso anche che questa ha beneficiato di finanziamenti per complessivi 200.000,00 euro, ritenuti meramente fittizi e volti solo a schermare capitali di provenienza illecita. Si è altresì ritenuto che la liquidità disponibile in capo alla società nel 2007, pari ad euro 465.281,00, non fosse riconducibile ai ricavi per vendite operate dall'impresa, e che non risultava che [OSCURATO:PERSONA] avesse percepito nel 2007 e negli anni successivi redditi leciti diversi da quelli derivanti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale tali da consentirgli di disporre della somma come sopra sborsata. 4. Avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con unico atto a mezzo del comune difensore, fondato su un unico articolato motivo di impugnazione la cui intestazione indica la violazione di legge, con particolare riferimento all'art. 2 ter I. 575/1965, e l'illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla riconosciuta sproporzione tra i redditi del preposto e ed il valore degli immobili oggetto di confisca. Nello svolgimento del motivo di ricorso, peraltro, viene diffusamente dedotta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., assumendo i ricorrenti che la Corte territoriale si sarebbe discostata dallo schema enunciato nella sentenza di annullamento emessa da questa Corte di Cassazione. Si assume, in particolare, che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato le sue statuizioni proprio sugli stessi elementi già ritenuti inidonei dalla sentenza della Corte di Cassazione, giungendo ad affermare la provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto degli immobili sulla base di mere congetture, prive di riscontro negli atti del procedimento di prevenzione, e non già di elementi indiziari dotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza dai quali desumere che i beni confiscati siano frutto di attività illecite o del loro reimpiego. 5. Con requisitoria scritta del 27/4/2023 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento soltanto limita:amente all'immobile sito in via [OSCURATO:PERSONA], di cui alla pag. 12 della sentenza del 17/5/2018 di questa Corte di Cassazione. In relazione agli altri beni oggetto di confisca, invece, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi consentiti, atteso che gli artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 limitano.alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione. Nella nozione di violazione di legge, peraltro, vanno ricompresi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). 2. In relazione ai tre beni dei quali il provvedimento impugnato ha espressamente confermato la confisca (l'edificio industriale sito in Messina villaggio [OSCURATO:PERSONA], un terreno ed un fabbricato siti in Messina villaggio [OSCURATO:PERSONA]) la Corte territoriale, lungi dall'esprimersi con una motivazione apparente, ha dato adeguatamente conto delle risultanze della perizia disposta anche con riferimento agli immobili acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dopo il 2004 ed affidata alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], le ha confrontate con le argomentazioni del consulente della difesa, dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenendo queste ultime inidonee a superare i rilievi del perito, soprattutto con riferimento ai finanziamenti per complessivi euro 200.000,00 (mai restituiti dalla società, ed in relazione ai quali non risulta alcuna documentazione di supporto, né risultano presentate istanze di insinuazione al passivo della società fallita da parte degli asseriti titolari del diritto di credito), e ne ha tratto la conclusione che si tratta di investimenti effettuati nel 2007 e sproporzionati alle risorse lecite nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], la cui pericolosità sociale nel 2007 risultava essersi già manifestata, alla luce dee sentenze indicate alle pagg. 17-18 del decreto impugnato. Nel dedurre genericamente asserite violazioni di non specificate indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio del precedente provvedimento ablatorio, i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con tali argomentazioni, così incorrendo, in relazione alla confisca dei predetti beni, nel vizio di aspecificità per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). 3. Fa eccezione alla generale inammissibilità del ricorso soltanto l'immobile sito in Messina, alla via [OSCURATO:PERSONA], indicato alla pag.12 della sentenza di questa Corte in data 17/5/2018, che ha annullato la relativa confisca con rinvio per nuova deliberazione alla Corte territoriale: come correttamente rilevato dal ricorso (pag. 11) il decreto impugnato ha del tutto omesso qualsiasi motivazione in ordine alla confiscabilità o meno di tale bene, del quale non vi è alcuna traccia nel dispositivo, né nella parte restitutoria né in quella ablativa. In relazione a tale immobile, pertanto, il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuova deliberazione alla Corte territoriale. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente all'immobile sito in Messina, in via [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 18 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e 199.A._ I - mpeniali