Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 1964

Cassazione n. 19969/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/1959Giannini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1964avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa ANTONIETTAPICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati ericonoscersi la sospensione condizionale della pena.letto quanto pervenuto dalla difesa della parte civile, Agenzia delle Entrate, che ha depositatoconclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di primogrado emessa dal Tribunale di Torino, così disponendo:1.1.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato dicui all’art. 217, n. 4, legge fall., a lui ascritto al capo 36) perché estinto per intervenutaprescrizione, e ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 2, 219, primo comma, e 223, primo comma, esecondo comma, n. 2, legge fall., a lui contestato in qualità di vice presidente delconsiglio di amministrazione, dal 22 gennaio 2004 al 26 ottobre 2009, della fallitaGEMAL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Cooperative-[OSCURATO:PERSONA],dichiarata fallita nel 2013, per non aver istituito il libro degli inventari per gli esercizi2011 e 2012, tenendo così le scritture contabili in guisa da non consentire laricostruzione del patrimonio e de movimento degli affari, e per aver cagionato con doloo comunque per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, segnatamenteomettendo sistematicamente, nell’ambito delle cooperative consorziate (tuttedirettamente o indirettamente gestite dagli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] e creato al soloscopo di porre in essere condotte omissive e fraudolente), il versamento dei contributiprevidenziali dovuti, creando una sostanziale esposizione debitoria un capo alla fallita,solidalmente coobbligata per gli oneri delle consorziate.1.2.

Ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi18, 19 e 20, ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i 2reati di cui ai capi 13 (limitatamente alle condotte del 2008, 2009 e 2010), 14, 15, 16e 17, confermandone la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.e216, primo comma, n. 1 e n. 2, 219, primo comma, e 223, primo comma, e secondocomma, n. 2, legge fall., a lui contestati al capo 12 in qualità di coamministratore difatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., dichiarata fallita nel 2013, e per il reato di cui agli artt. 110e 81, secondo comma, cod. pen., e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a lui contestato alcapo 13, limitatamente alle condotte degli anni 2011 e 2012, nella medesima qualità.1.3.

Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui al capo 24 dell’imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione, e ne haconfermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primocomma, n. 1 e n. 2, 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, e 223, primo comma,e secondo comma, n. 2, legge fall., a lui contestato al capo 21 in qualità diamministratore di fatto di TISCO s.c., dichiarata fallita nel 2013.2.

Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allamancata assoluzione dell’imputato per il delitto di bancarotta impropria, poiché ilricorrente per sia stessa ammissione non avrebbe ricoperto un ruolo assimilabile aquello di una “testa di legno”, ma non avrebbe mai avuto alcun ruolo di gestionefinanziaria, potendo essere inquadrato al più quale un dirigente che aveva assuntoanche la veste di amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mantenuto lacarica solo fino al 2009, ben quattro anni prima del fallimento, e le omissionicontributive, per quanto iniziate già nel 2007, sarebbero rimaste ad uno stadio diprincipio di condotta, non ancora contestata all’azienda in alcun modo.

La Corte nonavrebbe poi svolto alcuna verifica circa la consapevolezza in capo al ricorrente, privoinoltre di alcun ruolo decisionale nell’amministrazione finanziaria, delle omissionicontributive.2.2.

Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allamancata assoluzione dell’imputato per il capo

36. In relazione alla contestazione dibancarotta distrattiva, i prelevamenti sarebbero stati giustificati dalla situazione didifficoltà dell’azienda, e ne sarebbe stata ritenuta la natura distrattiva della Corte soloin ragione della supposta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; l’erogazione degli stipendi percepitisarebbe poi stata deliberata (per quanto non si sia rinvenuto il documento delladelibera, sarebbero state rinvenute le buste paga), ma la Corte avrebbe omesso diconfrontarsi con tale dato.

Tali elementi indicherebbero la carenza dell’elementosoggettivo in capo al ricorrente per il fatto contestato, al più riqualificabile qualebancarotta preferenziale.In relazione alla bancarotta documentale, sarebbe dimostrato da plurime circostanzel’atteggiamento di complessiva buona fede di [OSCURATO:PERSONA], idoneo ad escludere che lo 3stesso avesse distrutto o sottratto o comunque maltenuto la contabilità.

La rispostadella Corte sul punto sarebbe meramente apparente, e la prova della mala fedesarebbe stata tratta dalla sola circostanza oggettiva dell’incompletezza delladocumentazione, ignorando l’inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cuil’amministratore dapprima avrebbe fatto sparire una certa quantità di documenti perpoi conservarne solo alcuni in un garage e consegnarli al curatore.3.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.3.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sarebbestata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente in ordineai reati di cui ai capi 12) e 13).

La qualifica attribuitagli di coamministratore di fattoderiverebbe infatti principalmente dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti, da cuituttavia emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un punto di riferimento (quale unasorta di direttore tecnico) all’interno di [OSCURATO:PERSONA] per i soci lavoratori e per lemaestranze operanti nei cantieri delle società committenti, ma questo non sarebbesufficiente a ritenerlo coamministratore di fatto.

Non sarebbe poi stata data rispostaalle evidenti incongruenze segnalate, quali la superfluità dell’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] inTurin [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario del Livesi, stante il fatto che tutte le società consorziatein [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state eterodirette dal Livesi stesso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato poi deltutto estraneo ai profili contabili, interamente eterodiretti dal Livesi, il che nonpermetterebbe di ravvisare il dolo richiesto per l’integrazione dei reati fiscali incontestazione.

Non sarebbe poi emersa, nel corso dell’istruttoria, alcuna sceltagestionale intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla nozione di amministratore di fattocosì come delineata dalla giurisprudenza di legittimità.

In relazione alla contestazionedi bancarotta fraudolenta distrattiva, il ricorrente che non avrebbe neppure disposto dialcuna delega ad operare sui conti correnti, né sarebbe stata provata l’effettiva sortedei prelevamenti.

Analogo discorso varrebbe per la contestazione di bancarottafraudolenta documentale, laddove sarebbe circostanza pacifica l’estraneità del Rapanàalla gestione contabile.3.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di nondoversi procedere in ordine alle residue condotte di cui al capo 13), poiché le stesse sisarebbero prescritte.

Infatti, per poterle ritenere non prescritte, la Corte avrebbeoperato un “doppio aumento” (sia sul “tempo base” che sul “tempo limite”) in virtùdella recidiva qualificata, il che comporterebbe una violazione del principio del ne bis inidem sostanziale.

Al ricorrente sarebbero inoltre state riconosciute le circostanzecalcolo del tempo necessario a prescrivere.3.3.

Il terzo motivo, in subordine, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione permancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 591/2014 del G.U.P. 4del Tribunale di Cuneo, che interesserebbe condotte di bancarotta fraudolentapressoché coeve poste in essere in relazione ad altre società operanti nel medesimosettore.

Il fatto che tali condotte avessero ad oggetto “società diverse”, come rilevatodalla Corte, non sarebbe rilevante, posto che la pluralità di condotte nell’ambito delfallimento della medesima società darebbe luogo all’ipotesi di cui all’art. 219 legge fall.,così come le stesse non sarebbero risalenti nel tempo, posto che il fallimento di unadelle società di cui alla sentenza n. 591/2014 sarebbe stato pronunciato appena dueanni prima del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c..3.4.

Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione dellapena detentiva con i lavori di pubblica utilità.

Difatti, con l’istanza della difesa con cuiveniva richiesta la sostituzione della pena detentiva sarebbero stati richiesti inprimordine i lavori di pubblica utilità, per i quali sarebbe stata anche già ottenutadichiarazione di disponibilità da parte dell’associazione NIDA A.P.S., ma la Corteavrebbe applicato la detenzione domiciliare motivando in ragione di una maggioreidoneità a “tutelare la società dalla reiterazione di reati analoghi”, eventualità chesarebbe del tutto esclusa nel caso di specie alla luce del comportamento irreprensibiledel ricorrente sin dalla consumazione dell’ultimo reato in contestazione, e di unamaggiore idoneità ai fini della risocializzazione, affermazione contraddittoria anche allaluce del fatto che il ricorrente sarebbe privo di attività lavorativa e non avrebbeconcrete prospettive di reperire un lavoro per ragioni di età.3.5.

Il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’individuazione dell’ammontare della confisca per equivalente, che la Corte avrebbedisposto per l’intero importo corrispondente all’IVA delle fatture emesse per presunteoperazioni inesistenti da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] Servizi s.c., omettendo dispiegare i motivi per i quali ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe al reato di cui alcapo 13, avrebbe conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivantedal reato, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.4.

Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.4.1.

Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzionedell’imputato, poiché il provvedimento della Corte si limiterebbe a richiamare branidella sentenza G.I.P./G.U.P. del 26 giugno 2017 e brani delle dichiarazioni del curatore,omettendo di motivare puntualmente in merito e con adeguato ragionamento critico.Non sarebbe poi stato adeguatamente spiegato il ragionamento adottato per ritenere ilCamuglia amministratore di fatto, anche a fronte dell’accurata ricostruzione difensiva.4.2.

Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessionedelle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestataaggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, poiché la Corte non avrebbeindicato gli elementi fondanti il diniego, motivando in modo assolutamente generico ed 5omettendo circostanze che avrebbero ben potuto rappresentare parametri valutativiutili ai fini di una maggiore riduzione di pena.5.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].6.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi laprescrizione dei reati e riconoscersi la sospensione condizionale della pena.7.

La difesa della parte civile, Agenzia delle Entrate, ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA], asua volta ai confini dell’inammissibilità, si rivela globalmente infondato.2.

E’ necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme sulla affermazione diresponsabilità, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionaledelle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando ledue decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate eampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Inoltre, inparticolare in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello,nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fattidecisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la 6sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendosufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fattodecisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso,Rv.250900).2.1.

Giova ricordare, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come purequando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso dimancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericitàestrinseca": Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

In taleottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nellapedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenzaoggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023,Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).2.2.

D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione,ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale,occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo delprovvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunqueche il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dallepronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilitàdi opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621).

Né l'esito del giudizio di responsabilità – in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame,nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento dellasentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativanel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; sez.

U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, DeVita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla 7congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudiziosulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a.,Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).3.I motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente,si riducono, nel complesso, a generiche petizioni di principio di natura autoreferenziale, cheprospettano una tesi alternativa a quella condivisa dalle decisioni di merito, agganciata adiversi parametri di apprezzamento degli elementi di prova ripercorsi dalla sentenza impugnatacon inferenze appropriate e immuni da censure in sede di legittimità.3.1.

Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che concerne l’affermazione di reità per il capo 1.e),è generico, non consentito e manifestamente infondato.Le sentenze del duplice grado hanno congruamente affrontato l’oggetto specifico delrimprovero formulato nell’editto imputativo, attinente alla ingente, risalente nel tempo,sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali che, alla luce del fermoorientamento di questa Corte, ben può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto dioperazioni dolose (sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337).

Talicondotte non si concretano in una forma di depauperamento mediante sottrazione di attivo,come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente uncollegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi digestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'eserciziodella carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente daun fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez.5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684).

Pertanto, le operazioni dolose di cui all'art.223, comma secondo, n. 2,

I. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributiprevidenziali con carattere di pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep.2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv.260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributiprevidenziali con carattere di sistematicità); integra il reato di fallimento cagionato per effettodi operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle impostedovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario, e successivamenteproceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazionedell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalitàtributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta unamanomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto dipertinenza dei soci (Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080).

Quanto allacausazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte 8dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devonoporsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolentaimpropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, oanche soltanto l'aggravamento (ex multis, Cass., Sez.

V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv259051) , di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimentodella società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cuisussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2,

I. fall.anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportanouna diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque undepauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa).

Aquesta prospettiva è dunque da ricondurre l’appropriato ragionamento della Corte territoriale,che ha individuato nella deliberata, preordinata ab origine e costante omissione dei versamentierariali un obbiettivo di “autofinanziamento” degli amministratori del [OSCURATO:PERSONA], i quali –anziché destinare le risorse all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali – le hannoutilizzate per finalità differenti, così da cagionare l’ingravescente dimensione del dissesto, perciò solo ragionevolmente prevedibile.Ed altrettanto coerentemente (pag. 42 e seg.), tale illecita attività è stata attribuita anche aGiannini, “storico” collaboratore del dominus Livesi, amministratore della fallita per un ampioperiodo di tempo e partecipe, con la moglie, della vita societaria, nel cui contesto si è radicatolo strutturato meccanismo di evasione dell’Iva e dei versamenti previdenziali, realizzato con lacreazione di società cooperative interposte (di cui una, a sua volta, amministrata proprio daGiannini), asservite al disegno criminoso volto all’indebito risparmio erariale eall’accumulazione di liquidità successivamente in gran parte distratta.La ragione di ricorso è circoscritta ad epidermiche notazioni di dissenso, orientate aridimensionare la figura del ricorrente e ad offrire un’improponibile ricostruzione alternativa deifatti e delle emergenze probatorie.3.1.1.

Anche il secondo motivo, che investe l’addebito di bancarotta fraudolenta patrimonialee documentale con riferimento all’amministrazione della fallita Sideco s.r.l., non sfugge adanaloghe critiche di genericità e manifesta infondatezza.3.1.2.Come puntualmente rimarcato dalla decisione impugnata, la giurisprudenza di questaCorte è stabile nell’affermare che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quellodi bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle cassesociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestatonell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che neconsentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gliemolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore,i risultati raggiunti (Sez.5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204; Sez. 5, n. 49509 del19/07/2017, Rv. 271464); ciò, tanto più nel caso in cui tali compensi siano solo genericamenteindicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, 9perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", nonè determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767).Come correttamente illustrato dalla Corte d’appello, i consistenti prelievi di liquidità realizzatidall’imputato non sono stati giustificati, né in virtù di un’inesistente delibera assembleare, néin virtù di un preteso diritto al compenso per l’operata prestata, neppure concretamenteallegata, né, ancora, in quanto destinati ad imprecisati fornitori della società,significativamente “taciuti” dall’interessato.Anche a tal proposito, le obiezioni difensive si limitano a vaghe proteste di dissenso, prive diqualsiasi impatto sulla tenuta logica della motivazione.3.1.3.Quanto all’integrazione degli elementi essenziali del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, le doglianze agitate dal ricorrente sono genericamente contenute ai profilidell’elemento materiale del reato e volte ad allegare circostanze di fatto inconcludenti anche aifini dello scrutinio dell’elemento soggettivo, come quelle che attengono ad un’assunta forma dileale contegno e collaborazione dell’amministratore che abbia tenuto solo parzialmente lacontabilità o abbia fornito al curatore indicazioni sui luoghi del suo momentaneo deposito.

Lasentenza impugnata ha dato conto, da un lato, dell’assoluta parziarietà della raffazzonatadocumentazione (nemmeno consegnata alla curatela, ma da quest’ultima) rinvenuta in un boxe, dall’altro, della sua intrinseca inidoneità ad una compiuta ricostruzione del patrimonio edell’andamento degli affari.

A riguardo di quest’ultimo aspetto, la sentenza di primo grado(pagg. 297 e segg.), consapevolmente richiamata d quella d’appello (pagg. 33,48 e seg.), hamesso in evidenza come lo scarno incarto reperito non recasse l’annotazione dell’avvenutopagamento di crediti verso diversi clienti i quali, interpellati dal curatore fallimentare, hannodimostrato di aver regolarmente adempiuto all’obbligazione.

Risultano in tal guisa consumateentrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, quella c.d. a dolo specifico (persottrazione od omessa tenuta di tutte o parte delle scritture contabili, Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv.287175), correlata all’impossibilità di rielaborazione delle operazionidi depauperamento delle risorse e degli accadimenti aziendali e quella c.d. a dolo generico (peromessa registrazione di dati veri, cfr. Sez.5, Cocozza, Rv. 287175, cit.), così del restoeffettivamente contestate nel capo d’imputazione.3.2.

I motivi nuovi depositati da [OSCURATO:PERSONA], di puro stile e del tutto privi di specificità,sono ontologicamente inammissibili.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile, rigetta ilricorso, ovvero annulla la sentenza impugnata, ma non può adottare decisioni di merito, comequella che inerisce al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; motivo,peraltro, del tutto avulso dai motivi principali e, pertanto, originariamente inammissibile (exmultis, Sez.6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367).

Quanto all’istanza dideclaratoria di intervenuta prescrizione, in disparte l’assoluta genericità del motivo indifformità ai principi ermeneutici stabiliti da questa Corte (ex multis, Sez.4, n. 13353 del19/03/2025, Casillo, Rv. 287951), è sufficiente rilevare che i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA] sonoquelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] 10(capo 1), dichiarato con sentenza depositata il 29 maggio 2013, con la ritenuta (e noncontestata dai motivi di ricorso) circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219comma 1 legge fall., di cui si deve tener conto ai fini del computo della prescrizione, a normadell’art. 157 comma 2 cod. pen., certamente non compiuta; e di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale in relazione al fallimento Sideco (capo 36), il cui fallimento è statodichiarato il 12 dicembre 2013, di tal che il termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi6 non è decorso alla data della pronuncia della presente sentenza.Ad ogni buon conto, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente il formarsidi un valido rapporto processuale di impugnazione, con l’effetto di rendere ab origine nonvalutabile la presenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; ex multis, v. anche S.U. n. 21 del 11 novembre 1994-11 febbraio1995, Cresci; S.U. n. 11492 del 3/11/1998, Verga; S.U. n. 23428 del 22/06/2005, Bracale).3.3.

Il primo motivo confezionato dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], di portata puramente contestativa, èpressochè indeterminato.La sentenza impugnata non ne ha dedotto la responsabilità dell’imputato per la bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale e per la bancarotta fraudolenta impropria della Tiscos.c. sulla base delle sole, pur estremamente rilevanti, dichiarazioni dell’amministratriceformale, e prestanome, [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla scorta dei contributi testimoniali delleex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’apporto informativo del correoLivesi e delle medesime ammissioni del ricorrente, convergenti nello scolpirne il ruolo gestorioe strategico, a riguardo del maneggio del denaro, delle operazioni distrattive della società, delcontrollo contabile, dell’omissione dei versamenti erariali e contributivi.3.3.1.

Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto con i motivi di gravame, anorma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come emerge dal riepilogo dei motivi di appello(pag. 57 della sentenza impugnata), con i quali il prevenuto aveva chiesto, tra l’altro,l’esclusione della contestata recidiva (e a tale istanza il provvedimento impugnato ha datoriscontro, pag. 60 e seg.), ma non la rivalutazione in melius del giudizio di comparazione tracircostanze.

E’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazionedi legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazionedel riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni lamedesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanzadella predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627).4.Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico, per difetto di confronto con la ratio decidendidella sentenza impugnata, e non consentito in sede di legittimità.Appare evidente che la trama espositiva della censura sia finalizzata, peraltro con genericoargomentare, a sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio, non autorizzata inquesta sede, perchè alla Corte di cassazione, come anticipato, non può essere richiesto di 11incunearsi nella rivisitazione e reinterpretazione delle risultanze processuali esaminate neigradi di merito.La Corte territoriale si è diffusamente soffermata sulla pluralità degli indici che convergonoper l’attribuzione della veste di amministratore di fatto al ricorrente nell’ambito della TurinCoop s.c., in armonia con l’indirizzo granitico della giurisprudenza di legittimità in tema di reatifallimentari e tributari, secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, per comeintrodotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo deipoteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità noncomportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzionidirettive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattualeo disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex pluribus, Sez. 5, n. 35346 del20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez.5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini, Rv. 255767).Il provvedimento in commento non si è limitato a fondare la decisione sulla deposizione dellaex dipendente Costanzo, ma ne ha riscontrato esaurientemente l’apporto decisivo con lacitazione di altre, confluenti fonti rappresentative (pag.65), come le testimonianze di altre exlavoratrici, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, quanto alla diretta assunzione di responsabilità del prevenutonella branca amministrativo-contabile, quelle dei professionisti e consulenti esterni, il medicocompetente Maggiore, i commercialisti Bugliarelli e Carulli; nonché – altro dato trascurato dalmotivo di ricorso – il significativo contenuto di conversazioni telefoniche intercettate (pagg. 65-70), emblematiche della posizione apicale assunta dal ricorrente in ambito societario, anche ariguardo della fase del “distacco” da Livesi per sopravvenute divergenze, convenientementeritenuta indicativa di una scelta di fibrillazione, operata soltanto in corrispondenzadell’attivazione dei controlli dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.4.1.

Il secondo motivo è infondato.Il capo d’imputazione sub 13), in assenza di specifica doglianza sul punto, ha collocato ladata di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativo alperiodo d’imposta 2011, al 31 dicembre di quell’anno, con la contestazione della recidivaaggravata di cui all’art. 99, comma 2 cod. pen., ritenuta in sentenza.Il termine ordinario di prescrizione, di 12 anni in ragione dell’aumento previsto per lacircostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata (pena massima prevista 12ratione temporis per il delitto di cui all’art. 8 comma 1 d. lgs. n. 74 del 2000 = anni 6 direclusione, più 1/3 a norma dell’art. 17, comma 1-bis d. lgs. n. 74 del 2000 = anni 8, piùl’aumento della metà, ai sensi dell’art. 99 secondo comma cod. pen. = anni 12), ritenuta insentenza (art. 157 comma 2 cod. pen.), deve essere elevato, per ormai consolidatagiurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare continuità, a norma dell’art. 161comma 2 cod. pen., sino ad un massimo della metà (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè,Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez.5, n. 32679 del13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273490; sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015;conf., ex plurimis, sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; sez. 3, n.50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802) - in considerazione dell’intervento degliall’omologo addebito, riferito all’anno d’imposta 2012) non risulta affatto spirato alla data dellapronuncia della presente decisione.La soluzione così preferita: a) esclude l'arbitrio dell'interprete sulla decisione in ordine allarilevanza della recidiva ai fini della determinazione del temine base ovvero dell'entità dellaproroga in presenza di fatti interruttivi, ineludibile conseguenza dell'assunto difensivo (Sez. 2,n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018,sostanziale (inerente all'accertamento della responsabilità e alla determinazione delconseguente trattamento sanzionatorio), né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 Zolotoukhine c/ Russia, nelcui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016,Larnirowski, Rv. 268224; cfr. anche le menzionate Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta,Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273490; Sez. 4, n. 44610 del21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267).Del resto, ai fini della prescrizione del reato, occorre pacificamente tenere conto dellecircostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nelgiudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3,cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulladeterminazione della pena massima del reato (Sez.4, n. 39439 del 06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288869; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez.1, n. 36258 del07/10/2020, Lattanzi, Rv.280059; principio peraltro affermato, in motivazione, da Sez.

U n.20808 del 25/10/2018, Schettino).4.2.

Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è generico.Mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sonointervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ilquale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di 13cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reatodella serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici dicui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, disituazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordinecontingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtùdi una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez.

U n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In altre parole, se è pur vero che non è necessario che i singoli reati che compongono la seriesiano stati dettagliatamente progettati e previsti, è però indispensabile – alla luce delledirettrici della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza di una programmazione iniziale –dunque, sin dalla preordinazione della perpetrazione di un primo reato - di ulteriori condottevolte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico (concezione teleologica), cherisulti differente da una spinta criminogena solo generica, inconciliabile con l’istituto di favoredi cui si è invocata l’attuazione (cfr. sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, nonmassimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).L'unicità del programma criminoso, di contro, non può mai essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in talcaso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (ex multis, sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi,Rv. 252950).D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", inconformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato,quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. sez. 1,n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannatoche invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, sez. 7, ord. n.5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.247356; sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 14Ed infine, come è doveroso ribadire, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegnocriminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudicedell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).Orbene, detto ciò, si sottrae a qualsiasi censura di legittimità l’apprezzamento di fattosviluppato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non conducenti l’omogeneità dei reati dibancarotta oggetto delle sentenze irrevocabili in relazione alle cui vicende è stata invocatal’applicazione della continuazione con i fatti sub judice, commessi in un intervallo temporale dipretesa prossimità, perché indicatori recessivi rispetto all’assenza di appaganti specificazionisulla configurabilità di una primigenia, sia pur generale, ideazione criminosa idonea adavvolgerne la consumazione, tenuto conto del considerevole arco temporale nel quale i plurimifatti di bancarotta, ricondotti a società diverse ed apparentemente non collegate tra loro, sonostati commessi.Il motivo di ricorso non si misura con quanto confutato e ripropone, pedissequamente, irilievi mossi con l’atto di gravame, eludendo l’onere di puntuale individuazione dei datiorientativi dell’indispensabile progetto unificante, che costituisce peculiarità ontologicadell’istituto del reato continuato.4.3.

Il quarto motivo è inammissibile, per intima genericità del corrispondente motivo digravame e per carenza di interesse.Se è vero che l’art. 545-bis comma 2 cod. proc. pen. – richiamato dalla disciplina delprocesso dall’appello dall’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen. introdotto dal d. lgs. n. 31del 2024 – stabilisce che sia compito del giudice, ove si risolva ad applicare una delle penesostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. ed ai fini degli obblighi e delle prescrizioni relative,acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte leinformazioni ritenute necessarie – e siano dunque di sua esclusiva competenza la scelta e lemodalità di esecuzione della pena sostitutiva - rimane onere dell’interessato fornire all’autoritàgiudiziaria gli indicatori di vaglio dell’idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione delcondannato e delle eventuali prescrizioni a prevenire il pericolo di commissione di altri reati.

Inaltri termini, la specificità del motivo di appello sull’applicazione della pena sostitutiva imponedi calibrare le singole deduzioni sull’oggetto della richiesta; e dunque, di chiarire, qualoral’imputato ritenga preferibile e più adeguata al proprio reinserimento l’una o l’altra delle penesostitutive, “quali” siano gli indicatori idonei ad individuare i presupposti ed a giustificarel’approdo all’adozione di una o più delle singole pene sostitutive previste dalla legge.Il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria dellarichiesta, priva di ogni rilievo l'omessa risposta (o parimenti il grado di modulazione dellarisposta), sul punto fornita dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli,Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).Orbene, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stata formalizzata con memoria 15difensiva, nel giudizio di appello, al lume della facoltà “surrogatoria” riconosciuta dalla regolatransitoria di cui all’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di processo pendente in grado diappello al momento dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, nei termini che seguono:“[…] anticipa il consenso dell’imputato […] alla sostituzione della pena detentiva con talunadelle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolarecon quella dei lavori di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare”.

Allamemoria in discorso è stata allegata la procura speciale, con la dichiarazione di disponibilitàdell’ente, in carenza di ulteriori specificazioni.

In tal guisa, il procuratore speciale del ricorrenteha elaborato una richiesta lapidaria, priva della «indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto» atti a sorreggerla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1,lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a rigore connotata da originariainammissibilità, dal momento che la sostituzione delle pene detentive brevi è affidata adun’opzione discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotta con l’osservanza deicriteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.4, n. 26830 del 02/07/2025, Ciciriello, n.m.; Sez.4, n.36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv.287820; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460).In definitiva, la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità è stata formulata, inalternativa a quella di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva, con la predilezionedella prima tra le due pene sostitutive, in assenza di specifiche deduzioni tanto in relazione alcaso in trattazione, quanto a riguardo della preferibilità ed adeguatezza dell’una rispettoall’altra, in vista del perseguimento delle finalità di reinserimento sociale del condannato.

In untale contesto, si deve ritenere che l’esaudimento di una delle due richieste sia oltre misurarispettoso della volontà manifestata dall’istante, senza che quest’ultimo possa poi lamentare,con il ricorso per cassazione, il mancato accoglimento dell’altra soluzione alternativamenteproposta.La Corte territoriale, nel contemperare gli obiettivi di rieducazione del condannato e leesigenze sottese al pericolo di recidiva, si è dunque espressa accedendo alla richiesta disostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, avanzatadall’appellante in modo telegrafico e non era tenuta a darvi altrimenti seguito, perchéincombeva preventivamente sull’interessato l’onere di circostanziare gli elementi a sostegnodella più efficace praticabilità e convenienza, nella prospettiva di risocializzazione checostituisce la ratio delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen., dell’istituto del lavoro di pubblicautilità sostitutivo.4.4.

Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è geneticamente inammissibile perché inedito, ovveroproposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.La sentenza di primo grado aveva già sancito la confisca per equivalente (pagg.308-315), neiconfronti del ricorrente, con la previsione della solidarietà con i coimputati del medesimo reato,anche in relazione alla contestazione mossa nel capo 13).

Nessun motivo di gravame è stato 16in proposito formulato dalla difesa, con l’effetto di trascinare la dedotta violazione di legge,volta a lamentare l’applicazione non individualmente ripartita della misura di sicurezza inpregiudizio del ricorrente, nell’alveo dell’inammissibilità, a norma dell’art. 606 comma 3 cod.proc. pen.5.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguela condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e,non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodella somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; alla reiezione del ricorso delRapanà segue, invece, la condanna di quest’ultimo al pagamento delle sole spese delprocedimento.6.Nulla deve essere liquidato a beneficio della parte civile Agenzia delle entrate, rappresentatadall’Avvocatura dello Stato, a titolo di spese ed onorari, perché le conclusioni scritte e la notuladelle spese sono state da quest’ultima depositate tardivamente, in data 23 aprile 2026, senzacioè rispettare il termine di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza di discussione, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglionelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile diliquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositataoltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez.7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv.281308).

E ancora, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensivedepositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese inconsiderazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025,Altese, Rv. 287766).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/1959Giannini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1964avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa ANTONIETTAPICARDI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la prescrizione dei reati ericonoscersi la sospensione condizionale della pena.letto quanto pervenuto dalla difesa della parte civile, Agenzia delle Entrate, che ha depositatoconclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di primogrado emessa dal Tribunale di Torino, così disponendo:1.1. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato dicui all’art. 217, n. 4, legge fall., a lui ascritto al capo 36) perché estinto per intervenutaprescrizione, e ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 2, 219, primo comma, e 223, primo comma, esecondo comma, n. 2, legge fall., a lui contestato in qualità di vice presidente delconsiglio di amministrazione, dal 22 gennaio 2004 al 26 ottobre 2009, della fallitaGEMAL [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] di Cooperative-[OSCURATO:PERSONA],dichiarata fallita nel 2013, per non aver istituito il libro degli inventari per gli esercizi2011 e 2012, tenendo così le scritture contabili in guisa da non consentire laricostruzione del patrimonio e de movimento degli affari, e per aver cagionato con doloo comunque per effetto di operazioni dolose il fallimento della società, segnatamenteomettendo sistematicamente, nell’ambito delle cooperative consorziate (tuttedirettamente o indirettamente gestite dagli amministratori di [OSCURATO:PERSONA] e creato al soloscopo di porre in essere condotte omissive e fraudolente), il versamento dei contributiprevidenziali dovuti, creando una sostanziale esposizione debitoria un capo alla fallita,solidalmente coobbligata per gli oneri delle consorziate.1.2. Ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste dalle imputazioni di cui ai capi18, 19 e 20, ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i 2reati di cui ai capi 13 (limitatamente alle condotte del 2008, 2009 e 2010), 14, 15, 16e 17, confermandone la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen.e216, primo comma, n. 1 e n. 2, 219, primo comma, e 223, primo comma, e secondocomma, n. 2, legge fall., a lui contestati al capo 12 in qualità di coamministratore difatto della [OSCURATO:PERSONA] s.c., dichiarata fallita nel 2013, e per il reato di cui agli artt. 110e 81, secondo comma, cod. pen., e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a lui contestato alcapo 13, limitatamente alle condotte degli anni 2011 e 2012, nella medesima qualità.1.3. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reatidi cui al capo 24 dell’imputazione poiché estinti per intervenuta prescrizione, e ne haconfermato la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, primocomma, n. 1 e n. 2, 219, primo comma, e secondo comma, n. 1, e 223, primo comma,e secondo comma, n. 2, legge fall., a lui contestato al capo 21 in qualità diamministratore di fatto di TISCO s.c., dichiarata fallita nel 2013.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allamancata assoluzione dell’imputato per il delitto di bancarotta impropria, poiché ilricorrente per sia stessa ammissione non avrebbe ricoperto un ruolo assimilabile aquello di una “testa di legno”, ma non avrebbe mai avuto alcun ruolo di gestionefinanziaria, potendo essere inquadrato al più quale un dirigente che aveva assuntoanche la veste di amministratore di diritto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mantenuto lacarica solo fino al 2009, ben quattro anni prima del fallimento, e le omissionicontributive, per quanto iniziate già nel 2007, sarebbero rimaste ad uno stadio diprincipio di condotta, non ancora contestata all’azienda in alcun modo. La Corte nonavrebbe poi svolto alcuna verifica circa la consapevolezza in capo al ricorrente, privoinoltre di alcun ruolo decisionale nell’amministrazione finanziaria, delle omissionicontributive.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allamancata assoluzione dell’imputato per il capo 36. In relazione alla contestazione dibancarotta distrattiva, i prelevamenti sarebbero stati giustificati dalla situazione didifficoltà dell’azienda, e ne sarebbe stata ritenuta la natura distrattiva della Corte soloin ragione della supposta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA]; l’erogazione degli stipendi percepitisarebbe poi stata deliberata (per quanto non si sia rinvenuto il documento delladelibera, sarebbero state rinvenute le buste paga), ma la Corte avrebbe omesso diconfrontarsi con tale dato. Tali elementi indicherebbero la carenza dell’elementosoggettivo in capo al ricorrente per il fatto contestato, al più riqualificabile qualebancarotta preferenziale.In relazione alla bancarotta documentale, sarebbe dimostrato da plurime circostanzel’atteggiamento di complessiva buona fede di [OSCURATO:PERSONA], idoneo ad escludere che lo 3stesso avesse distrutto o sottratto o comunque maltenuto la contabilità. La rispostadella Corte sul punto sarebbe meramente apparente, e la prova della mala fedesarebbe stata tratta dalla sola circostanza oggettiva dell’incompletezza delladocumentazione, ignorando l’inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cuil’amministratore dapprima avrebbe fatto sparire una certa quantità di documenti perpoi conservarne solo alcuni in un garage e consegnarli al curatore.3. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di cinque motivi.3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché non sarebbestata dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente in ordineai reati di cui ai capi 12) e 13). La qualifica attribuitagli di coamministratore di fattoderiverebbe infatti principalmente dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti, da cuituttavia emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un punto di riferimento (quale unasorta di direttore tecnico) all’interno di [OSCURATO:PERSONA] per i soci lavoratori e per lemaestranze operanti nei cantieri delle società committenti, ma questo non sarebbesufficiente a ritenerlo coamministratore di fatto. Non sarebbe poi stata data rispostaalle evidenti incongruenze segnalate, quali la superfluità dell’inserimento di [OSCURATO:PERSONA] inTurin [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario del Livesi, stante il fatto che tutte le società consorziatein [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state eterodirette dal Livesi stesso. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato poi deltutto estraneo ai profili contabili, interamente eterodiretti dal Livesi, il che nonpermetterebbe di ravvisare il dolo richiesto per l’integrazione dei reati fiscali incontestazione. Non sarebbe poi emersa, nel corso dell’istruttoria, alcuna sceltagestionale intrapresa dal [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla nozione di amministratore di fattocosì come delineata dalla giurisprudenza di legittimità. In relazione alla contestazionedi bancarotta fraudolenta distrattiva, il ricorrente che non avrebbe neppure disposto dialcuna delega ad operare sui conti correnti, né sarebbe stata provata l’effettiva sortedei prelevamenti. Analogo discorso varrebbe per la contestazione di bancarottafraudolenta documentale, laddove sarebbe circostanza pacifica l’estraneità del Rapanàalla gestione contabile.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di nondoversi procedere in ordine alle residue condotte di cui al capo 13), poiché le stesse sisarebbero prescritte. Infatti, per poterle ritenere non prescritte, la Corte avrebbeoperato un “doppio aumento” (sia sul “tempo base” che sul “tempo limite”) in virtùdella recidiva qualificata, il che comporterebbe una violazione del principio del ne bis inidem sostanziale. Al ricorrente sarebbero inoltre state riconosciute le circostanzecalcolo del tempo necessario a prescrivere.3.3. Il terzo motivo, in subordine, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione permancato riconoscimento della continuazione con la sentenza n. 591/2014 del G.U.P. 4del Tribunale di Cuneo, che interesserebbe condotte di bancarotta fraudolentapressoché coeve poste in essere in relazione ad altre società operanti nel medesimosettore. Il fatto che tali condotte avessero ad oggetto “società diverse”, come rilevatodalla Corte, non sarebbe rilevante, posto che la pluralità di condotte nell’ambito delfallimento della medesima società darebbe luogo all’ipotesi di cui all’art. 219 legge fall.,così come le stesse non sarebbero risalenti nel tempo, posto che il fallimento di unadelle società di cui alla sentenza n. 591/2014 sarebbe stato pronunciato appena dueanni prima del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.c..3.4. Il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione dellapena detentiva con i lavori di pubblica utilità. Difatti, con l’istanza della difesa con cuiveniva richiesta la sostituzione della pena detentiva sarebbero stati richiesti inprimordine i lavori di pubblica utilità, per i quali sarebbe stata anche già ottenutadichiarazione di disponibilità da parte dell’associazione NIDA A.P.S., ma la Corteavrebbe applicato la detenzione domiciliare motivando in ragione di una maggioreidoneità a “tutelare la società dalla reiterazione di reati analoghi”, eventualità chesarebbe del tutto esclusa nel caso di specie alla luce del comportamento irreprensibiledel ricorrente sin dalla consumazione dell’ultimo reato in contestazione, e di unamaggiore idoneità ai fini della risocializzazione, affermazione contraddittoria anche allaluce del fatto che il ricorrente sarebbe privo di attività lavorativa e non avrebbeconcrete prospettive di reperire un lavoro per ragioni di età.3.5. Il quinto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordineall’individuazione dell’ammontare della confisca per equivalente, che la Corte avrebbedisposto per l’intero importo corrispondente all’IVA delle fatture emesse per presunteoperazioni inesistenti da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] Servizi s.c., omettendo dispiegare i motivi per i quali ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe al reato di cui alcapo 13, avrebbe conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivantedal reato, in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.4. Il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.4.1. Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzionedell’imputato, poiché il provvedimento della Corte si limiterebbe a richiamare branidella sentenza G.I.P./G.U.P. del 26 giugno 2017 e brani delle dichiarazioni del curatore,omettendo di motivare puntualmente in merito e con adeguato ragionamento critico.Non sarebbe poi stato adeguatamente spiegato il ragionamento adottato per ritenere ilCamuglia amministratore di fatto, anche a fronte dell’accurata ricostruzione difensiva.4.2. Il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessionedelle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestataaggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, poiché la Corte non avrebbeindicato gli elementi fondanti il diniego, motivando in modo assolutamente generico ed 5omettendo circostanze che avrebbero ben potuto rappresentare parametri valutativiutili ai fini di una maggiore riduzione di pena.5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e ladeclaratoria di inammissibilità dei ricorsi del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi laprescrizione dei reati e riconoscersi la sospensione condizionale della pena.7. La difesa della parte civile, Agenzia delle Entrate, ha depositato conclusioni e nota spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, mentre quello di [OSCURATO:PERSONA], asua volta ai confini dell’inammissibilità, si rivela globalmente infondato.2. E’ necessario premettere, in vista della delibazione degli atti di ricorso, che lagiurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme sulla affermazione diresponsabilità, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionaledelle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello sisaldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando ledue decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbianoriguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate eampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio,Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Inoltre, inparticolare in presenza di una "doppia conforme", come nel caso di specie, il giudice di appello,nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fattidecisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024); così come la 6sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delleparti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendosufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fattodecisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (ex multis, sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso,Rv.250900).2.1. Giova ricordare, inoltre, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultanointrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come purequando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso dimancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericitàestrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In taleottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nellapedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudicedi merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenzaoggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023,Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).2.2. D'altra parte, quando si censuri la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione,ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. o si lamenti una violazione di legge penale,occorre che tali vizi risultino dal testo del provvedimento impugnato, ovvero che il testo delprovvedimento si presenti manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e comunqueche il loro esame non comporti una rivisitazione nel merito delle argomentazioni illustrate dallepronunce dei due gradi di giudizio, perché rimane esclusa, in sede di legittimità, la possibilitàdi opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversaricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv.205621). Né l'esito del giudizio di responsabilità – in sede di legittimità - può essere invalidatoda prospettazioni alternative, sostanzialmente risolventesi, come avvenuto nel caso in esame,nella sollecitazione di una mirata "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento dellasentenza, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati comemaggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativanel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.214794; sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, DeVita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla 7congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudiziosulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a.,Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).3.I motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente,si riducono, nel complesso, a generiche petizioni di principio di natura autoreferenziale, cheprospettano una tesi alternativa a quella condivisa dalle decisioni di merito, agganciata adiversi parametri di apprezzamento degli elementi di prova ripercorsi dalla sentenza impugnatacon inferenze appropriate e immuni da censure in sede di legittimità.3.1. Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], che concerne l’affermazione di reità per il capo 1.e),è generico, non consentito e manifestamente infondato.Le sentenze del duplice grado hanno congruamente affrontato l’oggetto specifico delrimprovero formulato nell’editto imputativo, attinente alla ingente, risalente nel tempo,sistematica e preordinata omissione dei versamenti erariali che, alla luce del fermoorientamento di questa Corte, ben può integrare il delitto di bancarotta impropria per effetto dioperazioni dolose (sez.5, n. 24572 del 19/02/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273337). Talicondotte non si concretano in una forma di depauperamento mediante sottrazione di attivo,come avviene nella bancarotta fraudolenta patrimoniale, che non esige necessariamente uncollegamento con il dissesto o con il fallimento, ma attengono alla commissione di abusi digestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'eserciziodella carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente daun fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societariaimplicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez.5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684). Pertanto, le operazioni dolose di cui all'art.223, comma secondo, n. 2, I. fall. possono consistere nel mancato versamento dei contributiprevidenziali con carattere di pervicacia e stabilità (Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep.2017, Bottiglieri, Rv. 270046; in senso analogo, Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv.260492, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributiprevidenziali con carattere di sistematicità); integra il reato di fallimento cagionato per effettodi operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle impostedovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario, e successivamenteproceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazionedell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalitàtributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta unamanomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto dipertinenza dei soci (Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080). Quanto allacausazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte 8dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devonoporsi in nesso eziologico con il fallimento; ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolentaimpropria, non è, dunque, l'immediato depauperamento della società, bensì la creazione, oanche soltanto l'aggravamento (ex multis, Cass., Sez. V, n. 8413 del 16/10/2013, Besurga, Rv259051) , di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimentodella società (in tal senso, Sez. 5, n. 40998 del 20/05/2014, Concu, Rv. 262188, secondo cuisussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, I. fall.anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportanouna diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque undepauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa). Aquesta prospettiva è dunque da ricondurre l’appropriato ragionamento della Corte territoriale,che ha individuato nella deliberata, preordinata ab origine e costante omissione dei versamentierariali un obbiettivo di “autofinanziamento” degli amministratori del [OSCURATO:PERSONA], i quali –anziché destinare le risorse all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali – le hannoutilizzate per finalità differenti, così da cagionare l’ingravescente dimensione del dissesto, perciò solo ragionevolmente prevedibile.Ed altrettanto coerentemente (pag. 42 e seg.), tale illecita attività è stata attribuita anche aGiannini, “storico” collaboratore del dominus Livesi, amministratore della fallita per un ampioperiodo di tempo e partecipe, con la moglie, della vita societaria, nel cui contesto si è radicatolo strutturato meccanismo di evasione dell’Iva e dei versamenti previdenziali, realizzato con lacreazione di società cooperative interposte (di cui una, a sua volta, amministrata proprio daGiannini), asservite al disegno criminoso volto all’indebito risparmio erariale eall’accumulazione di liquidità successivamente in gran parte distratta.La ragione di ricorso è circoscritta ad epidermiche notazioni di dissenso, orientate aridimensionare la figura del ricorrente e ad offrire un’improponibile ricostruzione alternativa deifatti e delle emergenze probatorie.3.1.1. Anche il secondo motivo, che investe l’addebito di bancarotta fraudolenta patrimonialee documentale con riferimento all’amministrazione della fallita Sideco s.r.l., non sfugge adanaloghe critiche di genericità e manifesta infondatezza.3.1.2.Come puntualmente rimarcato dalla decisione impugnata, la giurisprudenza di questaCorte è stabile nell’affermare che commette il reato di bancarotta per distrazione e non quellodi bancarotta preferenziale l'amministratore di una società di capitali che preleva dalle cassesociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestatonell'interesse della società, senza l'indicazione di dati ed elementi di confronto che neconsentano un'adeguata valutazione, quali, ad esempio, gli impegni orari osservati, gliemolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore,i risultati raggiunti (Sez.5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204; Sez. 5, n. 49509 del19/07/2017, Rv. 271464); ciò, tanto più nel caso in cui tali compensi siano solo genericamenteindicati nello statuto e non vi sia stata determinazione di essi con delibera assembleare, 9perché, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", nonè determinato anche nel "quantum" (Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767).Come correttamente illustrato dalla Corte d’appello, i consistenti prelievi di liquidità realizzatidall’imputato non sono stati giustificati, né in virtù di un’inesistente delibera assembleare, néin virtù di un preteso diritto al compenso per l’operata prestata, neppure concretamenteallegata, né, ancora, in quanto destinati ad imprecisati fornitori della società,significativamente “taciuti” dall’interessato.Anche a tal proposito, le obiezioni difensive si limitano a vaghe proteste di dissenso, prive diqualsiasi impatto sulla tenuta logica della motivazione.3.1.3.Quanto all’integrazione degli elementi essenziali del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, le doglianze agitate dal ricorrente sono genericamente contenute ai profilidell’elemento materiale del reato e volte ad allegare circostanze di fatto inconcludenti anche aifini dello scrutinio dell’elemento soggettivo, come quelle che attengono ad un’assunta forma dileale contegno e collaborazione dell’amministratore che abbia tenuto solo parzialmente lacontabilità o abbia fornito al curatore indicazioni sui luoghi del suo momentaneo deposito. Lasentenza impugnata ha dato conto, da un lato, dell’assoluta parziarietà della raffazzonatadocumentazione (nemmeno consegnata alla curatela, ma da quest’ultima) rinvenuta in un boxe, dall’altro, della sua intrinseca inidoneità ad una compiuta ricostruzione del patrimonio edell’andamento degli affari. A riguardo di quest’ultimo aspetto, la sentenza di primo grado(pagg. 297 e segg.), consapevolmente richiamata d quella d’appello (pagg. 33,48 e seg.), hamesso in evidenza come lo scarno incarto reperito non recasse l’annotazione dell’avvenutopagamento di crediti verso diversi clienti i quali, interpellati dal curatore fallimentare, hannodimostrato di aver regolarmente adempiuto all’obbligazione. Risultano in tal guisa consumateentrambe le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, quella c.d. a dolo specifico (persottrazione od omessa tenuta di tutte o parte delle scritture contabili, Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv.287175), correlata all’impossibilità di rielaborazione delle operazionidi depauperamento delle risorse e degli accadimenti aziendali e quella c.d. a dolo generico (peromessa registrazione di dati veri, cfr. Sez.5, Cocozza, Rv. 287175, cit.), così del restoeffettivamente contestate nel capo d’imputazione.3.2. I motivi nuovi depositati da [OSCURATO:PERSONA], di puro stile e del tutto privi di specificità,sono ontologicamente inammissibili. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile, rigetta ilricorso, ovvero annulla la sentenza impugnata, ma non può adottare decisioni di merito, comequella che inerisce al riconoscimento della sospensione condizionale della pena; motivo,peraltro, del tutto avulso dai motivi principali e, pertanto, originariamente inammissibile (exmultis, Sez.6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367). Quanto all’istanza dideclaratoria di intervenuta prescrizione, in disparte l’assoluta genericità del motivo indifformità ai principi ermeneutici stabiliti da questa Corte (ex multis, Sez.4, n. 13353 del19/03/2025, Casillo, Rv. 287951), è sufficiente rilevare che i delitti contestati a [OSCURATO:PERSONA] sonoquelli di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] 10(capo 1), dichiarato con sentenza depositata il 29 maggio 2013, con la ritenuta (e noncontestata dai motivi di ricorso) circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219comma 1 legge fall., di cui si deve tener conto ai fini del computo della prescrizione, a normadell’art. 157 comma 2 cod. pen., certamente non compiuta; e di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale in relazione al fallimento Sideco (capo 36), il cui fallimento è statodichiarato il 12 dicembre 2013, di tal che il termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi6 non è decorso alla data della pronuncia della presente sentenza.Ad ogni buon conto, la proposizione di un ricorso inammissibile non consente il formarsidi un valido rapporto processuale di impugnazione, con l’effetto di rendere ab origine nonvalutabile la presenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (S.U. n.32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; ex multis, v. anche S.U. n. 21 del 11 novembre 1994-11 febbraio1995, Cresci; S.U. n. 11492 del 3/11/1998, Verga; S.U. n. 23428 del 22/06/2005, Bracale).3.3. Il primo motivo confezionato dal ricorso [OSCURATO:PERSONA], di portata puramente contestativa, èpressochè indeterminato.La sentenza impugnata non ne ha dedotto la responsabilità dell’imputato per la bancarottafraudolenta patrimoniale e documentale e per la bancarotta fraudolenta impropria della Tiscos.c. sulla base delle sole, pur estremamente rilevanti, dichiarazioni dell’amministratriceformale, e prestanome, [OSCURATO:PERSONA], ma anche sulla scorta dei contributi testimoniali delleex dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dell’apporto informativo del correoLivesi e delle medesime ammissioni del ricorrente, convergenti nello scolpirne il ruolo gestorioe strategico, a riguardo del maneggio del denaro, delle operazioni distrattive della società, delcontrollo contabile, dell’omissione dei versamenti erariali e contributivi.3.3.1. Il secondo motivo è inammissibile perché non dedotto con i motivi di gravame, anorma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come emerge dal riepilogo dei motivi di appello(pag. 57 della sentenza impugnata), con i quali il prevenuto aveva chiesto, tra l’altro,l’esclusione della contestata recidiva (e a tale istanza il provvedimento impugnato ha datoriscontro, pag. 60 e seg.), ma non la rivalutazione in melius del giudizio di comparazione tracircostanze. E’, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazionedi legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazionedel riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni lamedesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanzadella predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione,e quindi tardivo (ex multis, sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e altri, Rv.270627).4.Il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico, per difetto di confronto con la ratio decidendidella sentenza impugnata, e non consentito in sede di legittimità.Appare evidente che la trama espositiva della censura sia finalizzata, peraltro con genericoargomentare, a sollecitare una mera rivalutazione del compendio probatorio, non autorizzata inquesta sede, perchè alla Corte di cassazione, come anticipato, non può essere richiesto di 11incunearsi nella rivisitazione e reinterpretazione delle risultanze processuali esaminate neigradi di merito.La Corte territoriale si è diffusamente soffermata sulla pluralità degli indici che convergonoper l’attribuzione della veste di amministratore di fatto al ricorrente nell’ambito della TurinCoop s.c., in armonia con l’indirizzo granitico della giurisprudenza di legittimità in tema di reatifallimentari e tributari, secondo il quale la nozione di amministratore di fatto, per comeintrodotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo deipoteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione e tuttavia, significatività e continuità noncomportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, marichiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico ooccasionale, ragione per cui la prova della posizione di amministratore di fatto si traducenell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzionidirettive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attivitàdella società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunquesettore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattualeo disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede dilegittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex pluribus, Sez. 5, n. 35346 del20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez.5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini, Rv. 255767).Il provvedimento in commento non si è limitato a fondare la decisione sulla deposizione dellaex dipendente Costanzo, ma ne ha riscontrato esaurientemente l’apporto decisivo con lacitazione di altre, confluenti fonti rappresentative (pag.65), come le testimonianze di altre exlavoratrici, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, quanto alla diretta assunzione di responsabilità del prevenutonella branca amministrativo-contabile, quelle dei professionisti e consulenti esterni, il medicocompetente Maggiore, i commercialisti Bugliarelli e Carulli; nonché – altro dato trascurato dalmotivo di ricorso – il significativo contenuto di conversazioni telefoniche intercettate (pagg. 65-70), emblematiche della posizione apicale assunta dal ricorrente in ambito societario, anche ariguardo della fase del “distacco” da Livesi per sopravvenute divergenze, convenientementeritenuta indicativa di una scelta di fibrillazione, operata soltanto in corrispondenzadell’attivazione dei controlli dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.4.1. Il secondo motivo è infondato.Il capo d’imputazione sub 13), in assenza di specifica doglianza sul punto, ha collocato ladata di consumazione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativo alperiodo d’imposta 2011, al 31 dicembre di quell’anno, con la contestazione della recidivaaggravata di cui all’art. 99, comma 2 cod. pen., ritenuta in sentenza.Il termine ordinario di prescrizione, di 12 anni in ragione dell’aumento previsto per lacircostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva qualificata (pena massima prevista 12ratione temporis per il delitto di cui all’art. 8 comma 1 d. lgs. n. 74 del 2000 = anni 6 direclusione, più 1/3 a norma dell’art. 17, comma 1-bis d. lgs. n. 74 del 2000 = anni 8, piùl’aumento della metà, ai sensi dell’art. 99 secondo comma cod. pen. = anni 12), ritenuta insentenza (art. 157 comma 2 cod. pen.), deve essere elevato, per ormai consolidatagiurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare continuità, a norma dell’art. 161comma 2 cod. pen., sino ad un massimo della metà (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè,Rv. 285267; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez.5, n. 32679 del13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273490; sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, Scaragli, Rv. 272015;conf., ex plurimis, sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214; sez. 3, n.50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802) - in considerazione dell’intervento degliall’omologo addebito, riferito all’anno d’imposta 2012) non risulta affatto spirato alla data dellapronuncia della presente decisione.La soluzione così preferita: a) esclude l'arbitrio dell'interprete sulla decisione in ordine allarilevanza della recidiva ai fini della determinazione del temine base ovvero dell'entità dellaproroga in presenza di fatti interruttivi, ineludibile conseguenza dell'assunto difensivo (Sez. 2,n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018,sostanziale (inerente all'accertamento della responsabilità e alla determinazione delconseguente trattamento sanzionatorio), né dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, comeinterpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 Zolotoukhine c/ Russia, nelcui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione (Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016,Larnirowski, Rv. 268224; cfr. anche le menzionate Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta,Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273490; Sez. 4, n. 44610 del21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267).Del resto, ai fini della prescrizione del reato, occorre pacificamente tenere conto dellecircostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nelgiudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3,cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulladeterminazione della pena massima del reato (Sez.4, n. 39439 del 06/11/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288869; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; Sez.1, n. 36258 del07/10/2020, Lattanzi, Rv.280059; principio peraltro affermato, in motivazione, da Sez. U n.20808 del 25/10/2018, Schettino).4.2. Il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è generico.Mette conto rammentare che, sul tema dell’applicazione della disciplina del reato continuatonella fase esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), le Sezioni Unite di questa Corte sonointervenute ribadendo un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo ilquale il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di 13cognizione), deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori — quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita - del fatto che, al momento della commissione del primo reatodella serie, i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici dicui sopra se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea, disituazioni occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogni e necessità di ordinecontingente, o ancora della tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole in virtùdi una scelta delinquenziale compatibile con plurime deliberazioni (sez. U n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In altre parole, se è pur vero che non è necessario che i singoli reati che compongono la seriesiano stati dettagliatamente progettati e previsti, è però indispensabile – alla luce delledirettrici della giurisprudenza di legittimità - la sussistenza di una programmazione iniziale –dunque, sin dalla preordinazione della perpetrazione di un primo reato - di ulteriori condottevolte al perseguimento di uno scopo illecito, comune e specifico (concezione teleologica), cherisulti differente da una spinta criminogena solo generica, inconciliabile con l’istituto di favoredi cui si è invocata l’attuazione (cfr. sez. 1, n. 49902 del 14/10/2015, Imperatrice, nonmassimata; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052).L'unicità del programma criminoso, di contro, non può mai essere assimilata a unaconcezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in talcaso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vitaimprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzatada istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto dellacontinuazione, preordinato al favor rei» (ex multis, sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi,Rv. 252950).D’altro canto, l'onere della allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", inconformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull’interessato,quando questi è l'istante che ha determinato l'apertura dell'incidente di esecuzione (cfr. sez. 1,n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannatoche invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti; e ancora, sez. 7, ord. n.5305 del 16/12/2008, D’Amato, Rv. 242476; sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv.247356; sez.3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451). 14Ed infine, come è doveroso ribadire, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegnocriminoso rappresenta giudizio di fatto, di competenza del giudice di merito o del giudicedell’esecuzione (sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, D’Andrea, Rv. 275222; sez. 6, n. 49969 del21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).Orbene, detto ciò, si sottrae a qualsiasi censura di legittimità l’apprezzamento di fattosviluppato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto non conducenti l’omogeneità dei reati dibancarotta oggetto delle sentenze irrevocabili in relazione alle cui vicende è stata invocatal’applicazione della continuazione con i fatti sub judice, commessi in un intervallo temporale dipretesa prossimità, perché indicatori recessivi rispetto all’assenza di appaganti specificazionisulla configurabilità di una primigenia, sia pur generale, ideazione criminosa idonea adavvolgerne la consumazione, tenuto conto del considerevole arco temporale nel quale i plurimifatti di bancarotta, ricondotti a società diverse ed apparentemente non collegate tra loro, sonostati commessi.Il motivo di ricorso non si misura con quanto confutato e ripropone, pedissequamente, irilievi mossi con l’atto di gravame, eludendo l’onere di puntuale individuazione dei datiorientativi dell’indispensabile progetto unificante, che costituisce peculiarità ontologicadell’istituto del reato continuato.4.3. Il quarto motivo è inammissibile, per intima genericità del corrispondente motivo digravame e per carenza di interesse.Se è vero che l’art. 545-bis comma 2 cod. proc. pen. – richiamato dalla disciplina delprocesso dall’appello dall’art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen. introdotto dal d. lgs. n. 31del 2024 – stabilisce che sia compito del giudice, ove si risolva ad applicare una delle penesostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. ed ai fini degli obblighi e delle prescrizioni relative,acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte leinformazioni ritenute necessarie – e siano dunque di sua esclusiva competenza la scelta e lemodalità di esecuzione della pena sostitutiva - rimane onere dell’interessato fornire all’autoritàgiudiziaria gli indicatori di vaglio dell’idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione delcondannato e delle eventuali prescrizioni a prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Inaltri termini, la specificità del motivo di appello sull’applicazione della pena sostitutiva imponedi calibrare le singole deduzioni sull’oggetto della richiesta; e dunque, di chiarire, qualoral’imputato ritenga preferibile e più adeguata al proprio reinserimento l’una o l’altra delle penesostitutive, “quali” siano gli indicatori idonei ad individuare i presupposti ed a giustificarel’approdo all’adozione di una o più delle singole pene sostitutive previste dalla legge.Il mancato assolvimento di tale onere, che comporta la inammissibilità originaria dellarichiesta, priva di ogni rilievo l'omessa risposta (o parimenti il grado di modulazione dellarisposta), sul punto fornita dalla Corte territoriale (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli,Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 – 01).Orbene, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva è stata formalizzata con memoria 15difensiva, nel giudizio di appello, al lume della facoltà “surrogatoria” riconosciuta dalla regolatransitoria di cui all’art. 95 d. lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di processo pendente in grado diappello al momento dell’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, nei termini che seguono:“[…] anticipa il consenso dell’imputato […] alla sostituzione della pena detentiva con talunadelle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolarecon quella dei lavori di pubblica utilità o, in subordine, della detenzione domiciliare”. Allamemoria in discorso è stata allegata la procura speciale, con la dichiarazione di disponibilitàdell’ente, in carenza di ulteriori specificazioni. In tal guisa, il procuratore speciale del ricorrenteha elaborato una richiesta lapidaria, priva della «indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto» atti a sorreggerla, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1,lett. d) e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a rigore connotata da originariainammissibilità, dal momento che la sostituzione delle pene detentive brevi è affidata adun’opzione discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotta con l’osservanza deicriteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez.4, n. 26830 del 02/07/2025, Ciciriello, n.m.; Sez.4, n.36657 del 15/10/2025, Rossi, Rv. 288792; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv.287820; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460).In definitiva, la richiesta di ammissione al lavoro di pubblica utilità è stata formulata, inalternativa a quella di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva, con la predilezionedella prima tra le due pene sostitutive, in assenza di specifiche deduzioni tanto in relazione alcaso in trattazione, quanto a riguardo della preferibilità ed adeguatezza dell’una rispettoall’altra, in vista del perseguimento delle finalità di reinserimento sociale del condannato. In untale contesto, si deve ritenere che l’esaudimento di una delle due richieste sia oltre misurarispettoso della volontà manifestata dall’istante, senza che quest’ultimo possa poi lamentare,con il ricorso per cassazione, il mancato accoglimento dell’altra soluzione alternativamenteproposta.La Corte territoriale, nel contemperare gli obiettivi di rieducazione del condannato e leesigenze sottese al pericolo di recidiva, si è dunque espressa accedendo alla richiesta disostituzione della pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, avanzatadall’appellante in modo telegrafico e non era tenuta a darvi altrimenti seguito, perchéincombeva preventivamente sull’interessato l’onere di circostanziare gli elementi a sostegnodella più efficace praticabilità e convenienza, nella prospettiva di risocializzazione checostituisce la ratio delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen., dell’istituto del lavoro di pubblicautilità sostitutivo.4.4. Il quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] è geneticamente inammissibile perché inedito, ovveroproposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.La sentenza di primo grado aveva già sancito la confisca per equivalente (pagg.308-315), neiconfronti del ricorrente, con la previsione della solidarietà con i coimputati del medesimo reato,anche in relazione alla contestazione mossa nel capo 13). Nessun motivo di gravame è stato 16in proposito formulato dalla difesa, con l’effetto di trascinare la dedotta violazione di legge,volta a lamentare l’applicazione non individualmente ripartita della misura di sicurezza inpregiudizio del ricorrente, nell’alveo dell’inammissibilità, a norma dell’art. 606 comma 3 cod.proc. pen.5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, conseguela condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e,non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamentodella somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende; alla reiezione del ricorso delRapanà segue, invece, la condanna di quest’ultimo al pagamento delle sole spese delprocedimento.6.Nulla deve essere liquidato a beneficio della parte civile Agenzia delle entrate, rappresentatadall’Avvocatura dello Stato, a titolo di spese ed onorari, perché le conclusioni scritte e la notuladelle spese sono state da quest’ultima depositate tardivamente, in data 23 aprile 2026, senzacioè rispettare il termine di 15 giorni liberi antecedenti all’udienza di discussione, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,secondo cui nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione celebrato in camera di consiglionelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., la richiesta della parte civile diliquidazione delle spese processuali è inammissibile se contenuta in una memoria depositataoltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez.7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv.281308). E ancora, nel giudizio camerale di legittimità, le memorie e le produzioni difensivedepositate in violazione dei termini previsti, a mente dell'art. 611 cod. proc. pen., in quindici ecinque giorni liberi prima dell'udienza, sono tardive, sicché non possono essere prese inconsiderazione, neppure ai fini della liquidazione delle spese (Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025,Altese, Rv. 287766). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso in Roma, 08/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19969/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris