CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 34689/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diEl [OSCURATO:PERSONA] (CUI 067F0ND) Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 giugno 2023, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale della medesima città, ha riqualificato nella forma tentata in reato di furto contestato al capo A della rubrica delle imputazioni, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ed ha confermato nel resto l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione anche agli ulteriori reati di cui all’art. 493-ter cod. pen. (capo B) e di ricettazione di una serie di beni di provenienza furtiva (capo C), reati accertati in data 6 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. Rilevato che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025