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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32660/2026

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a COMISO il 09/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Lucca e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto tentato (artt. 56, 624 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in punto di mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del iprovvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La Corte di appello ha fornito una motivazione idonea e dettagliata in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., con cui il ricorrente non si confronta.

I Giudici spiegano che le doglianze difensive non tengono in conto la finalità del furto, quando considerano l'impossessamento del giubbotto giustificato dall'esigenza di ripararsi dal freddo: in realtà la Corte di appello ritiene che la finalità fosse quella di impossessarsi del contenuto delle tasche dell'indumento, azione che quindi andava oltre il prospettato stato di necessità; in questo non confrontarsi con l'argomento della sentenza impugnata il motivo è del tutto aspecifico; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'erroneo riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio, in quanto il Giudice ha fornito adeguata argomentazione in ordine al ricorrere della recidiva: in ragione delle emergenze del casellario giudiziale e dei plurimi precedenti penali (rissa, lesioni personali, porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale), enumerate e valutate cronologicamente e logicamente, anche valutando come il ricorrente abbia inoltre usufruito più volte della sospensione condizionale della pena, nonché dell'archiviazione per la speciale tenuità del fatto con riferimento ad un altro furto commesso nel 2017: in tal senso è stata ritenuta la condotta in esame essere espressione di una più concreta e intensa pericolosità, il che giustifica la recidiva, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che l'art. 131 bis cod. pen. si può applicare anche al tentativo e, a tal proposito specifica che, i presupposti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità, tra cui l'esiguità del danno o del pericolo, devono dunque essere individuati tenendo conto dei principi della decisione delle Sez.

U. n. 28843 del 28/03/2013, Rv. 255528, secondo la quale nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, delle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Sul punto, la Corte di appello ha argomentato che non è possibile riconoscere, in tal caso, la non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, in quanto le modalità dell'azione e la condotta del ricorrente 2 tfr/1- che ha approfittato del finestrino aperto per rovistare all'interno del furgone - non consentono di ritenere che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale sofferto dalla persona offesa sarebbe stato di lieve entità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, oltre che corretta in diritto; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che contesta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in punto di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 626 comma 1, n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato: la Corte di appello, senza aporie logiche, esclude sia stato provato lo stato di indigenza dell'imputato, il che è precondizione per l'applicazione dell'ipotesi invocata dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in punto di erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. rilevante quale difetto di motivazione e/o sulla manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 dep. 09/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

Nel caso in esame, correttamente, la Corte di appello ha escluso tale irrisorietà, valutando le conseguenze che l'azione avrebbe avuto, se portata a compimento, con danno per l'attività di lavoro della persona offesa, certamente ulteriore effetto pregiudizievole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a COMISO il 09/07/1997 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato quella del Tribunale di Lucca e condannato il ricorrente alla pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di furto tentato (artt. 56, 624 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione all' art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in punto di mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del iprovvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La Corte di appello ha fornito una motivazione idonea e dettagliata in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., con cui il ricorrente non si confronta. I Giudici spiegano che le doglianze difensive non tengono in conto la finalità del furto, quando considerano l'impossessamento del giubbotto giustificato dall'esigenza di ripararsi dal freddo: in realtà la Corte di appello ritiene che la finalità fosse quella di impossessarsi del contenuto delle tasche dell'indumento, azione che quindi andava oltre il prospettato stato di necessità; in questo non confrontarsi con l'argomento della sentenza impugnata il motivo è del tutto aspecifico; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che contesta difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'erroneo riconoscimento della recidiva - è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio, in quanto il Giudice ha fornito adeguata argomentazione in ordine al ricorrere della recidiva: in ragione delle emergenze del casellario giudiziale e dei plurimi precedenti penali (rissa, lesioni personali, porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale), enumerate e valutate cronologicamente e logicamente, anche valutando come il ricorrente abbia inoltre usufruito più volte della sospensione condizionale della pena, nonché dell'archiviazione per la speciale tenuità del fatto con riferimento ad un altro furto commesso nel 2017: in tal senso è stata ritenuta la condotta in esame essere espressione di una più concreta e intensa pericolosità, il che giustifica la recidiva, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in punto di mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che l'art. 131 bis cod. pen. si può applicare anche al tentativo e, a tal proposito specifica che, i presupposti ai fini della sussistenza della causa di non punibilità, tra cui l'esiguità del danno o del pericolo, devono dunque essere individuati tenendo conto dei principi della decisione delle Sez. U. n. 28843 del 28/03/2013, Rv. 255528, secondo la quale nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, delle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. Sul punto, la Corte di appello ha argomentato che non è possibile riconoscere, in tal caso, la non punibilità ex art. 131 bis cod. pen, in quanto le modalità dell'azione e la condotta del ricorrente 2 tfr/1- che ha approfittato del finestrino aperto per rovistare all'interno del furgone - non consentono di ritenere che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale sofferto dalla persona offesa sarebbe stato di lieve entità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, oltre che corretta in diritto; [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che contesta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e difetto di motivazione e/o manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in punto di mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 626 comma 1, n. 2 cod. pen. - è manifestamente infondato: la Corte di appello, senza aporie logiche, esclude sia stato provato lo stato di indigenza dell'imputato, il che è precondizione per l'applicazione dell'ipotesi invocata dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso - che lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in punto di erronea applicazione dell'art. 62 n.4 cod. pen. rilevante quale difetto di motivazione e/o sulla manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. - è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 dep. 09/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). Nel caso in esame, correttamente, la Corte di appello ha escluso tale irrisorietà, valutando le conseguenze che l'azione avrebbe avuto, se portata a compimento, con danno per l'attività di lavoro della persona offesa, certamente ulteriore effetto pregiudizievole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M
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