CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17280/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, furto, evasione, oltre che per fattispecie in materia di stupefacenti (ex art. 73, comma 5, T.U. stup.). Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Si deducono, in particolare/ violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla confermata responsabilità in merito alla detenzione di stupefacente, che per il ricorrente sarebbe destinata a uso esclusivamente personale, circa la resistenza a pubblico ufficiale, avendo l'imputato sferrato solo un calcio, e in ordine all'evasione dagli arresti donniciliari, essendosi Nadif allontanato dal luogo di esecuzione della misura per aver percepito il pericolo di essere aggredito. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 10 e 11), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), incentrate, peraltro, sulla ripartizione dello stupefacente, di diversa tipologia, in dosi singole, sulla fuga attuata dal prevenuto dalla macchina delle forze dell'ordine, eseguita previo calcio inferto all'agente operante, e sull'allontanamento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari senza farvi ritorno e in assenza di pericolo per la propria incolumità, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul pAo reso motivazione esente da censure. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa