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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 00240/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e rigetto nel resto del ricorso; udito per il ricorrente il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa il 3 aprile 2023 dal giudice delle indagini preliminari. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato al Passalacqua la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi di imputazione 93) e 119).

Il capo 93) riguarda il reato associativo di cui all'articolo 74 d.PR. 309 /1990, con condotte commesse in Catanzaro dall'anno 2018 e all'attualità.

Con riferimento al capo 119), art. 73 d.PR. cit., sono contestate al ricorrente due condotte di cessione, una di sostanza non meglio precisata, del valore di ca. 1000 euro ad [OSCURATO:PERSONA], consegna antecedente al 1 dicembre 2018; l'altra, sempre a favore di questi, di ca. 30 grammi di cocaina, del 1 febbraio 2019., 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia:

2.1. violazione degli artt. 182, 292 comma 2) lett. c) -bis cod. proc. pen., per omessa autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione dell'ordinanza del 3 aprile 2023, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione di nullità avendo ritenuto, erroneamente, generico e infondato il rilievo della difesa che, invece, aveva evidenziato come, soprattutto sul tema delle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza impositiva fosse viziata perché il giudice si era affidato ad una sbrigativa giustificazione cumulativa, quindi riferibile a tutti gli indagati raggiunti da gravi indizi di reato, omettendo di esporre le ragioni della ritenuta imprescindibilità dell'applicazione della custodia tutelare in carcere rapportandola alla personalità dell'indagato e al peculiare soggettivo contributo di questi, anche limitato nel tempo, così confondendo e sovrapponendo posizioni cautelari diverse tra loro vale a dire quella dell'indagato e quella di persone che invece erano state raggiunte anche dal grave dai gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 416-bis cod. pen..

L'ordinanza impugnata, inoltre, è apodittica e cartolarmente smentita dalla constatazione che l'ordinanza cautelare riproduce fedelmente la domanda cautelare e dal pedissequo richiamo, da parte del giudice per le indagini preliminari, al contenuto della richiesta del Pubblico Ministero con riferimento alle risultanze delle intercettazioni e alle dichiarazioni dei collaboratori, in mancanza di un'analisi e revisione argomentativa degli elementi pure allegati a sostegno del motivo di riesame;

2.2. violazione di legge, in relazione agli artt. 267, comma 1, 273 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla contestazione provvisoria sub capo 119).

La contestazione è fondata sulle risultanze di un'attività tecnica da ritenersi inutilizzabile per difetto di motivazione sull'assoluta indispensabilità delle operazioni autorizzate con decreto del 27 ottobre 2018 in relazione ad-[OSCURATO:PERSONA] la cui utenza era stata sottoposta ad intercettazioni senza che questi risultasse indagato;

2.3. cumulativi vizi di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in relazione alla identificazione dell'assistito quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione numero 75 del 1 febbraio 2019.

Il Tribunale ha ritenuto che tale identificazione sarebbe stata possibile a seguito della perquisizione effettuata a casa di [OSCURATO:PERSONA] del 28 agosto 2019 quando la polizia avrebbe avuto modo di verificare direttamente la identità tra il timbro vocale del ricorrente, presente all'atto, e quello dell'interlocutore [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, tuttavia, di motivazione inconferente dal momento che gli agenti che avevano operato il servizio di perquisizione non erano le stesse persone che avevano sottoscritto il verbale di trascrizione della conversazione intercettata;

2.4. cumulativi vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta ipotesi di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 93).

Non è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo associativo il coinvolgimento dell'indagato negli addebiti dei reati fine e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal Tribunale, sono inficiate da una inammissibile lettura parziale dell'interrogatorio reso dal predetto poiché, invece, il dichiarante non aveva conoscenza delle attività dell'indagato, con riferimento particolarmente al periodo specifico oggetto di contestazione.

La motivazione dell'ordinanza impugnata è, dunque, gravemente carente sotto il profilo della individuazione del contributo associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 93): l'ordinanza impugnata, pertanto, a tal riguardo, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente.

Sono, invece, indeducibili e infondati gli altri motivi di ricorso. 2.11 Tribunale ha correttamente disatteso la richiesta difensiva di annullare l'ordinanza cautelare per violazione della disposizione di cui artt:. 182, 292 comma 2) lett. c)-bis cod. proc. pen., per omessa autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza e alle correlative esigenze cautelari.

La giurisprudenza di questa Corte, enucleando la specificità della funzione dell'autonoma valutazione di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, quale imprescindibile requisito di validità dell'ordinanza, ha precisato che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione iin relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Esposito, Rv. 277496): un requisito dell'atto di impugnazione che, secondo il Tribunale, si applica anche al contenuto della corrispondente eccezione rimessa al Tribunale del riesame e, nel caso, correttamente ritenuto insussistente.

Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come, al di là della riproduzione della richiesta cautelare del Pubblico Ministero - necessitata dalla mole del materiale e dalla completezza ed esaustività della riproduzione degli elementi oggetto di contestazione alla persona sottoposta a misura con l'ordinanza che assolve, primariamente, proprio alla funzione di contestazione degli elementi di fatto - l'ordinanza cautelare avesse seguito un percorso argomentativo che dava conto dell'analisi specifica compiuta dal giudice che ne denotava la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, in assenza di evidenti omissioni di elementi che, invece, implicavano valutazioni diverse e ulteriori, sia sul punto delle esigenze, avuto riguardo alla natura presuntiva delle esigenze stesse che dei gravi indizi.

A questo riguardo, rileva il Collegio che, per vero, neppure in questa sede il ricorrente ha specificamente indicato pre »si elementi rilevanti quali elementi di segno contrario limitandosi ate%o Illconfronto fra pagine e paragrafi di richiesta cautelare e misura e traslando, al fine di conferire sostanza al suo assunto, nella nozione di autonoma valutazione cadute del discorso motivazionale (perché pedissequa trascrizione degli elementi descrittivi, in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), che rilevano, come si preciserà nel prosieguo, sotto il profilo della carente ovvero omessa valutazione dell'elemento indiziario. 3.E' indeducibile il secondo motivo di ricorso.

Rileva il Collegio che né in sede cautelare né con il ricorso odierno è stato allegato il decreto del 27 ottobre 2018 con il quale venivano disposte le intercettazioni sull'utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA], della cui inutilizzabilità si discute.

Il ricorrente, pertanto, è venuto meno ad onere di allegazione dei documenti sui quali l'eccezione si fonda, il ché rende inammissibile la censura (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519).

A tanto deve aggiungersi che in presenza di indagini per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non era necessaria la indicazione degli indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla indispensabilità delle intercettazioni sulla sua utenza poiché era sufficiente la indicazione degli elementi di reità che rendevano necessario il ricorso al monitoraggio delle conversazioni in quanto pertinenti alle attività di traffico di stupefacenti.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, ai limiti della manifesta evidenza.

La identificazione del ricorrente, quale autore della conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], non è inficiata dal rilievo che gli agenti autori dell'annotazione di polizia del 28 agosto 2019 sono diversi da quelli che avevano effettuato la trascrizione del contenuto della conversazione stessa poiché in nessuna parte dell'annotazione si attesta tale identità risultando, semplicemente, dalla premessa dell'annotazione che gli agenti avevano proceduto all'ascolto delle conversazioni relative all'utenza che era stata in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, risultava anche essere quella intestata alla compagna del ricorrente e a questi in uso.

Una pluralità di convergenti elementi fonda, dunque, la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l'interlocutore della conversazione del 1 febbraio 2019 che documenta la consegna di trenta gr. di cocaina e la richiesta, rivolta dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], di "saldare" il debito pregresso di mille euro, emergente anche da conversazioni pregresse che documentavano la cessione a credito. 5.Come anticipato è, invece, fondato il motivo di ricorso sulla configurabilità, a carico del ricorrente, del reato associativo di cui al capo 93).

Il Tribunale, a questo riguardo, ha valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze delle operazioni di intercettazione a stregua delle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come una persona che forniva stabilmente sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Oltre alla conversazione del 1 febbraio 2019, richiamata al punto che precede, il Tribunale ha richiamato il contenuto dei messaggi intervenuti fra il 26 novembre e il 1 dicembre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali di comprendeva che [OSCURATO:PERSONA] richiedeva a Luciano, in maniera insistente, di incontrarsi per definire un grosso affare che interessava il suocero Domenico, capo del gruppo associtivo dedito all'attività di spaccio.

Le conclusioni del Tribunale non sono condivisibili perché non sono fondate su elementi dotati della necessaria gravità indiziaria.

Certamente non son idonee, sul piano logico, a denotare il contributo associativo del ricorrente le dichiarazioni di Oliverio che si limitano a descrivere l'indagato come persona inserita nel traffico degli stupefacenti, attraverso un canale di rifornimento siciliano: tali dichiarazioni, tuttavia, sono neutre con riguardo al contributo associativo contestato poiché l'Oliverio nulla dice al riguardo.

La prova indiziaria del contributo associativo resta, pertanto, affidata al contenuto - non meglio esaminato- dei messaggi e a quello della conversazione del 1 febbraio 2019 che documenta la fornitura di una partita di trenta gr. di cocaina e dalla quale emerge una fornitura o più forniture pregresse (evocate dalla richiesta di saldare il debito e dal riferimento alla qualità di una precedente cessione) e dalla fiduciarietà della cessione a credito, che non costituiscono elementi univocamente deponenti per la stabilità del vincolo associativo, Questo, secondo le caratteristiche precisate nella giurisprudenza, è ravvisabile in presenza della costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune d: trarre profitto dal commercio di droga. (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249).

E', dunque, indispensabile la prova (indiziaria) della esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti.

Gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, che disegnano un contesto delinquenziale sufficientemente definito nel quale si muove il ricorrente quale acquirente e cessionario di droga, non permettono, allo stato, di riconoscere l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 273 cod. proc. peri. con riferimento alla stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale in argomento, al suo ruolo e al suo contributo all'operatività di quel gruppo organizzato: ovvero degli elementi fattuali idonei a comprovare l'esistenza a livello indiziario di quel patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, che costituisce l' "in sé" del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 6.Dal riconoscimento della fondatezza delle indicate censure difensive consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali sulla sussistenza del reato associativo e le cui conclusioni potranno rilevare anche ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura. 7.Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 93) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309.

Co. 7, c.p.p..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato associativo e rigetto nel resto del ricorso; udito per il ricorrente il difensore, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza emessa il 3 aprile 2023 dal giudice delle indagini preliminari. del Tribunale di Catanzaro che aveva applicato al Passalacqua la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai capi di imputazione 93) e 119). Il capo 93) riguarda il reato associativo di cui all'articolo 74 d.PR. 309 /1990, con condotte commesse in Catanzaro dall'anno 2018 e all'attualità. Con riferimento al capo 119), art. 73 d.PR. cit., sono contestate al ricorrente due condotte di cessione, una di sostanza non meglio precisata, del valore di ca. 1000 euro ad [OSCURATO:PERSONA], consegna antecedente al 1 dicembre 2018; l'altra, sempre a favore di questi, di ca. 30 grammi di cocaina, del 1 febbraio 2019., 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione il ricorrente denuncia: 2.1. violazione degli artt. 182, 292 comma 2) lett. c) -bis cod. proc. pen., per omessa autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari, in sede di emissione dell'ordinanza del 3 aprile 2023, dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame ha respinto l'eccezione di nullità avendo ritenuto, erroneamente, generico e infondato il rilievo della difesa che, invece, aveva evidenziato come, soprattutto sul tema delle esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza impositiva fosse viziata perché il giudice si era affidato ad una sbrigativa giustificazione cumulativa, quindi riferibile a tutti gli indagati raggiunti da gravi indizi di reato, omettendo di esporre le ragioni della ritenuta imprescindibilità dell'applicazione della custodia tutelare in carcere rapportandola alla personalità dell'indagato e al peculiare soggettivo contributo di questi, anche limitato nel tempo, così confondendo e sovrapponendo posizioni cautelari diverse tra loro vale a dire quella dell'indagato e quella di persone che invece erano state raggiunte anche dal grave dai gravi indizi di colpevolezza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 416-bis cod. pen.. L'ordinanza impugnata, inoltre, è apodittica e cartolarmente smentita dalla constatazione che l'ordinanza cautelare riproduce fedelmente la domanda cautelare e dal pedissequo richiamo, da parte del giudice per le indagini preliminari, al contenuto della richiesta del Pubblico Ministero con riferimento alle risultanze delle intercettazioni e alle dichiarazioni dei collaboratori, in mancanza di un'analisi e revisione argomentativa degli elementi pure allegati a sostegno del motivo di riesame; 2.2. violazione di legge, in relazione agli artt. 267, comma 1, 273 cod. proc. pen. nella parte in cui è stato confermato il giudizio di gravità indiziaria in ordine alla contestazione provvisoria sub capo 119). La contestazione è fondata sulle risultanze di un'attività tecnica da ritenersi inutilizzabile per difetto di motivazione sull'assoluta indispensabilità delle operazioni autorizzate con decreto del 27 ottobre 2018 in relazione ad-[OSCURATO:PERSONA] la cui utenza era stata sottoposta ad intercettazioni senza che questi risultasse indagato; 2.3. cumulativi vizi di motivazione con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in relazione alla identificazione dell'assistito quale interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione numero 75 del 1 febbraio 2019. Il Tribunale ha ritenuto che tale identificazione sarebbe stata possibile a seguito della perquisizione effettuata a casa di [OSCURATO:PERSONA] del 28 agosto 2019 quando la polizia avrebbe avuto modo di verificare direttamente la identità tra il timbro vocale del ricorrente, presente all'atto, e quello dell'interlocutore [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, tuttavia, di motivazione inconferente dal momento che gli agenti che avevano operato il servizio di perquisizione non erano le stesse persone che avevano sottoscritto il verbale di trascrizione della conversazione intercettata; 2.4. cumulativi vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta ipotesi di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo 93). Non è sufficiente a ritenere sussistente il vincolo associativo il coinvolgimento dell'indagato negli addebiti dei reati fine e le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal Tribunale, sono inficiate da una inammissibile lettura parziale dell'interrogatorio reso dal predetto poiché, invece, il dichiarante non aveva conoscenza delle attività dell'indagato, con riferimento particolarmente al periodo specifico oggetto di contestazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata è, dunque, gravemente carente sotto il profilo della individuazione del contributo associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui al capo 93): l'ordinanza impugnata, pertanto, a tal riguardo, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente. Sono, invece, indeducibili e infondati gli altri motivi di ricorso. 2.11 Tribunale ha correttamente disatteso la richiesta difensiva di annullare l'ordinanza cautelare per violazione della disposizione di cui artt:. 182, 292 comma 2) lett. c)-bis cod. proc. pen., per omessa autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei gravi indizi di colpevolezza e alle correlative esigenze cautelari. La giurisprudenza di questa Corte, enucleando la specificità della funzione dell'autonoma valutazione di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, quale imprescindibile requisito di validità dell'ordinanza, ha precisato che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione iin relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Esposito, Rv. 277496): un requisito dell'atto di impugnazione che, secondo il Tribunale, si applica anche al contenuto della corrispondente eccezione rimessa al Tribunale del riesame e, nel caso, correttamente ritenuto insussistente. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato come, al di là della riproduzione della richiesta cautelare del Pubblico Ministero - necessitata dalla mole del materiale e dalla completezza ed esaustività della riproduzione degli elementi oggetto di contestazione alla persona sottoposta a misura con l'ordinanza che assolve, primariamente, proprio alla funzione di contestazione degli elementi di fatto - l'ordinanza cautelare avesse seguito un percorso argomentativo che dava conto dell'analisi specifica compiuta dal giudice che ne denotava la conoscenza degli atti del procedimento e la rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, in assenza di evidenti omissioni di elementi che, invece, implicavano valutazioni diverse e ulteriori, sia sul punto delle esigenze, avuto riguardo alla natura presuntiva delle esigenze stesse che dei gravi indizi. A questo riguardo, rileva il Collegio che, per vero, neppure in questa sede il ricorrente ha specificamente indicato pre »si elementi rilevanti quali elementi di segno contrario limitandosi ate%o Illconfronto fra pagine e paragrafi di richiesta cautelare e misura e traslando, al fine di conferire sostanza al suo assunto, nella nozione di autonoma valutazione cadute del discorso motivazionale (perché pedissequa trascrizione degli elementi descrittivi, in particolare delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), che rilevano, come si preciserà nel prosieguo, sotto il profilo della carente ovvero omessa valutazione dell'elemento indiziario. 3.E' indeducibile il secondo motivo di ricorso. Rileva il Collegio che né in sede cautelare né con il ricorso odierno è stato allegato il decreto del 27 ottobre 2018 con il quale venivano disposte le intercettazioni sull'utenza in uso ad [OSCURATO:PERSONA], della cui inutilizzabilità si discute. Il ricorrente, pertanto, è venuto meno ad onere di allegazione dei documenti sui quali l'eccezione si fonda, il ché rende inammissibile la censura (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519). A tanto deve aggiungersi che in presenza di indagini per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, non era necessaria la indicazione degli indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla indispensabilità delle intercettazioni sulla sua utenza poiché era sufficiente la indicazione degli elementi di reità che rendevano necessario il ricorso al monitoraggio delle conversazioni in quanto pertinenti alle attività di traffico di stupefacenti. 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, ai limiti della manifesta evidenza. La identificazione del ricorrente, quale autore della conversazione intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], non è inficiata dal rilievo che gli agenti autori dell'annotazione di polizia del 28 agosto 2019 sono diversi da quelli che avevano effettuato la trascrizione del contenuto della conversazione stessa poiché in nessuna parte dell'annotazione si attesta tale identità risultando, semplicemente, dalla premessa dell'annotazione che gli agenti avevano proceduto all'ascolto delle conversazioni relative all'utenza che era stata in contatto con [OSCURATO:PERSONA] e che, inoltre, risultava anche essere quella intestata alla compagna del ricorrente e a questi in uso. Una pluralità di convergenti elementi fonda, dunque, la conclusione dell'ordinanza impugnata secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era l'interlocutore della conversazione del 1 febbraio 2019 che documenta la consegna di trenta gr. di cocaina e la richiesta, rivolta dal ricorrente ad [OSCURATO:PERSONA], di "saldare" il debito pregresso di mille euro, emergente anche da conversazioni pregresse che documentavano la cessione a credito. 5.Come anticipato è, invece, fondato il motivo di ricorso sulla configurabilità, a carico del ricorrente, del reato associativo di cui al capo 93). Il Tribunale, a questo riguardo, ha valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze delle operazioni di intercettazione a stregua delle quali [OSCURATO:PERSONA] è stato individuato come una persona che forniva stabilmente sostanze stupefacenti, prevalentemente cocaina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Oltre alla conversazione del 1 febbraio 2019, richiamata al punto che precede, il Tribunale ha richiamato il contenuto dei messaggi intervenuti fra il 26 novembre e il 1 dicembre 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali di comprendeva che [OSCURATO:PERSONA] richiedeva a Luciano, in maniera insistente, di incontrarsi per definire un grosso affare che interessava il suocero Domenico, capo del gruppo associtivo dedito all'attività di spaccio. Le conclusioni del Tribunale non sono condivisibili perché non sono fondate su elementi dotati della necessaria gravità indiziaria. Certamente non son idonee, sul piano logico, a denotare il contributo associativo del ricorrente le dichiarazioni di Oliverio che si limitano a descrivere l'indagato come persona inserita nel traffico degli stupefacenti, attraverso un canale di rifornimento siciliano: tali dichiarazioni, tuttavia, sono neutre con riguardo al contributo associativo contestato poiché l'Oliverio nulla dice al riguardo. La prova indiziaria del contributo associativo resta, pertanto, affidata al contenuto - non meglio esaminato- dei messaggi e a quello della conversazione del 1 febbraio 2019 che documenta la fornitura di una partita di trenta gr. di cocaina e dalla quale emerge una fornitura o più forniture pregresse (evocate dalla richiesta di saldare il debito e dal riferimento alla qualità di una precedente cessione) e dalla fiduciarietà della cessione a credito, che non costituiscono elementi univocamente deponenti per la stabilità del vincolo associativo, Questo, secondo le caratteristiche precisate nella giurisprudenza, è ravvisabile in presenza della costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune d: trarre profitto dal commercio di droga. (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249). E', dunque, indispensabile la prova (indiziaria) della esistenza di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti. Gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, che disegnano un contesto delinquenziale sufficientemente definito nel quale si muove il ricorrente quale acquirente e cessionario di droga, non permettono, allo stato, di riconoscere l'esistenza delle condizioni richieste dall'art. 273 cod. proc. peri. con riferimento alla stabile adesione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminale in argomento, al suo ruolo e al suo contributo all'operatività di quel gruppo organizzato: ovvero degli elementi fattuali idonei a comprovare l'esistenza a livello indiziario di quel patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione, che costituisce l' "in sé" del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 6.Dal riconoscimento della fondatezza delle indicate censure difensive consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio porrà rimedio alle indicate lacune e incongruenze motivazionali sulla sussistenza del reato associativo e le cui conclusioni potranno rilevare anche ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura. 7.Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 93) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309. Co. 7, c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di
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