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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 16235/2025

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uente DECRETO sul ricorso 22339-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 171 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2024 (RG 661/2023), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che vanno poste a carico della parte ricorrente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari della parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 22339-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 88, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 69 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 171 del 2024 della Corte d’appello di Torino, depositata il 26 aprile 2024 (RG 661/2023), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, che vanno poste a carico della parte ricorrente, con distrazione a favore dei procuratori antistatari della parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatar
Decreto Cassazione n. 16235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris