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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36505/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17434 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17434del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E47 E290Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L13 E290X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B09 H501K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 161/2022, pubblicatain data 17 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notifica- tale dall’agente della riscossione Agenzia delle Entrate -Riscos- sione ([OSCURATO:PERSONA]), di importo pari a € 2.005,54, per crediti iscritti a Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 ruolo dal Comune di Imperia e derivanti da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Imperia.

La Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), in accogli- mento del gravame da questa proposto.

Ricorre la Aliprandi, sulla base di quattromotivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agenzia inti- mata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999(in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.) - Violazione dell’ art. 81 c.p.c. (in relazione all’ art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -Nullità della sentenzaex artt. 111, 6° comma, Cost., nonché 132 n. 4 e 156 c.p.c. per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) -(in subordine o per l’occorrenza) Viola- zionedell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)».

La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che, in ragione dell’oggetto dell’opposi- zione, l’unico legittimato passivo in relazione alla stessa sa- rebbe stato il Comune di Imperia, mentre l’agente della riscos- sione sarebbe stato carentedi tale legittimazione passiva.

Il motivo è fondato, nei sensi di cui appresso. 1.1 L’opposizione avverso la cartella di pagamento, recante crediti iscritti a ruolo dal Comune di Imperia per sanzioni am- ministrative da infrazioni al codice della strada, era stata Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 proposta (come emerge dalla stessa sentenza impugnata) dopo che erano state rigettate dal Giudice di Pace le opposizioni pro- poste dalla Aliprandi avverso le suddette sanzioni amministra- tive. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, con tale opposizione, la (singo- lare) tesi per cui, essendo state rigettate le sue opposizioni, ma senza espressa (ri)determinazione, da parte del giudice di pace, degli importi dovuti, avrebbe dovuto ritenersi insussistente il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata.

Di fronte ad una opposizione all’esecuzione di tale tenore, cioè manifestamente non di carattere recuperatorio, ma chiara- mente avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la corte di appello ha ritenuto non solo che il Comune di Imperia fosse legittimato passivo ma, addirittura, che fosse l’unico legittimato passivo, e che invece l’agentedella riscossione non fosse affatto legitti- mato passivamente. 1.2Si tratta di una statuizione manifestamente erronea in di- ritto, dal momento che, in caso di opposizioni esecutive propo- ste ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.e non anche quindi re- cuperatorie, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscos- sione, anche per le questioni che riguardino il diritto di proce- dere ad esecuzione forzata; la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l’ente creditore, nei rapporti con il debitore esecu- tato, salvo il diritto dell’agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. 1.3Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 del 18/01/2017, Rv. 642562 –01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata ) , infatti, l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecu- tiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra tito- larità del credito e titolarità dell’azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle oppo- sizioni esecutive avanzate del debitore.

Esso –al di fuori, come detto, dell’ipotesi di opposizioni recu- peratorie in senso stretto –è, anzi , l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la re- golarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto le- gislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenzan. 16412 del 25/07/2007 , Rv. 598269; Sez. 5 , Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5 , Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5 , Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5 , Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5 , Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5 , Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5 , Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5 , Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5 , Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5 , Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). 1.4Non vi è, quindi, litisconsorzio necessario con l’ente credi- tore, in caso di opposizioni esecutiveproposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo.

Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni cd. recuperatorie, quelle,cioè, con le quali si contesti « una car- tella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una san- zione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notifica- zione del processo verbale di accertamento della violazione», che vanno proposte «ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.»( si veda, in proposito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01 e successive con- formi).

Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) si contesta , effettiva- mente,sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il le- gittimato passivo è esclusivamente l’ente creditore),sia la con- seguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legit- timato passivo è esclusivamente l’agente della riscossione, an- che se quest’ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente ne- cessaria di entrambi tali soggetti.

Tale impostazione risulta, del resto, da tempo univocamente affermata e, di recente,ancora ribadita da questa stessa Corte (cfr., da ultimo, Cass. , Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio ne- cessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendosi evidentementeriferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatori a relative a crediti Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 derivanti dasanzioni amministrativ e per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell’opposi- zione avverso la cartelladi pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo cheil principio generale, nella materia, è quello dettato dall’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto , in caso di opposizion i esecutiveregolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss . c.p.c.,cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperato- rio,e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da san- zioniamministrative per violazione del codice della strada ) . 1.5 La corte d’appello, richiamando proprio tale indirizzo, ma invertendo i corretti termini della questione e, quindi, in con- trasto con i consolidati principi di dirittoespressi dallo stesso, ha ritenuto, al contrario,unico legittimato passivo in una oppo- sizione all’esecuzione pacificamente proposta ai sensi dell’art.615 c.p.c. (non, quindi, di carattere cd. recuperatorio) , l’ente creditore, il quale in realtà non è affatto legittimato passivo, in questo caso, ed escludendo, invece , la legittimazione passiva dell’agente della riscossione, il quale, in realtà,era stato cor- rettamente evocato, quale unico legittimato passivo.

La sentenza deve essere, pertanto , cassata , con rinvio alla corte d’appello,affinché il gravame sia deciso nel merito. 1.6Tutti gli altri motivi del ricorso restano assorbiti (e non è, pertanto, neanche necessario riportare il loro contenuto). 2.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ; Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - cassa la sentenza impugnata in relazione a l motiv o ac- colto,con rinvio alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 17434 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17434del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64E47 E290Y) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L13 E290X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B09 H501K) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 161/2022, pubblicatain data 17 febbraio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notifica- tale dall’agente della riscossione Agenzia delle Entrate -Riscos- sione ([OSCURATO:PERSONA]), di importo pari a € 2.005,54, per crediti iscritti a Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 ruolo dal Comune di Imperia e derivanti da sanzioni ammini- strative per infrazioni al codice della strada. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Imperia. La Corte d’appello di Genova, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]), in accogli- mento del gravame da questa proposto. Ricorre la Aliprandi, sulla base di quattromotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agenzia inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999(in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.) - Violazione dell’ art. 81 c.p.c. (in relazione all’ art 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) -Nullità della sentenzaex artt. 111, 6° comma, Cost., nonché 132 n. 4 e 156 c.p.c. per contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.) -(in subordine o per l’occorrenza) Viola- zionedell’art. 102 c.p.c. (in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)». La ricorrente contesta la decisione della corte d’appello, nella parte in cui ha ritenuto che, in ragione dell’oggetto dell’opposi- zione, l’unico legittimato passivo in relazione alla stessa sa- rebbe stato il Comune di Imperia, mentre l’agente della riscos- sione sarebbe stato carentedi tale legittimazione passiva. Il motivo è fondato, nei sensi di cui appresso. 1.1 L’opposizione avverso la cartella di pagamento, recante crediti iscritti a ruolo dal Comune di Imperia per sanzioni am- ministrative da infrazioni al codice della strada, era stata Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 proposta (come emerge dalla stessa sentenza impugnata) dopo che erano state rigettate dal Giudice di Pace le opposizioni pro- poste dalla Aliprandi avverso le suddette sanzioni amministra- tive. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, con tale opposizione, la (singo- lare) tesi per cui, essendo state rigettate le sue opposizioni, ma senza espressa (ri)determinazione, da parte del giudice di pace, degli importi dovuti, avrebbe dovuto ritenersi insussistente il diritto dell’agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata. Di fronte ad una opposizione all’esecuzione di tale tenore, cioè manifestamente non di carattere recuperatorio, ma chiara- mente avanzata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., la corte di appello ha ritenuto non solo che il Comune di Imperia fosse legittimato passivo ma, addirittura, che fosse l’unico legittimato passivo, e che invece l’agentedella riscossione non fosse affatto legitti- mato passivamente. 1.2Si tratta di una statuizione manifestamente erronea in di- ritto, dal momento che, in caso di opposizioni esecutive propo- ste ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.e non anche quindi re- cuperatorie, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscos- sione, anche per le questioni che riguardino il diritto di proce- dere ad esecuzione forzata; la pronuncia, in tal caso, farà stato anche per l’ente creditore, nei rapporti con il debitore esecu- tato, salvo il diritto dell’agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo Lgs. n. 112 del 1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa. 1.3Secondo il costante indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre motivi per rivedere (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 del 18/01/2017, Rv. 642562 –01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Or- dinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata ) , infatti, l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecu- tiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra tito- larità del credito e titolarità dell’azione esecutiva) e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle oppo- sizioni esecutive avanzate del debitore. Esso –al di fuori, come detto, dell’ipotesi di opposizioni recu- peratorie in senso stretto –è, anzi , l’unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la re- golarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del decreto le- gislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenzan. 16412 del 25/07/2007 , Rv. 598269; Sez. 5 , Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5 , Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5 , Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5 , Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5 , Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5 , Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5 , Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5 , Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5 , Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5 , Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate). 1.4Non vi è, quindi, litisconsorzio necessario con l’ente credi- tore, in caso di opposizioni esecutiveproposte nell’ambito della riscossione a mezzo ruolo. Tale litisconsorzio sussiste, al più, con riguardo alle opposizioni cd. recuperatorie, quelle,cioè, con le quali si contesti « una car- tella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una san- zione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell’omissione della notifica- zione del processo verbale di accertamento della violazione», che vanno proposte «ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c.»( si veda, in proposito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01 e successive con- formi). Con tali opposizioni (cd. recuperatorie) si contesta , effettiva- mente,sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il le- gittimato passivo è esclusivamente l’ente creditore),sia la con- seguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legit- timato passivo è esclusivamente l’agente della riscossione, an- che se quest’ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente ne- cessaria di entrambi tali soggetti. Tale impostazione risulta, del resto, da tempo univocamente affermata e, di recente,ancora ribadita da questa stessa Corte (cfr., da ultimo, Cass. , Sez. 3, Ordinanza n. 30777 del 06/11/2023, in cui si precisa che sussiste il litisconsorzio ne- cessario tra ente creditore e agente della riscossione, facendosi evidentementeriferimento proprio alle opposizioni a cartella di pagamento di natura cd. recuperatori a relative a crediti Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 derivanti dasanzioni amministrativ e per violazione del codice della strada, cioè ai casi in cui sia dedotta, a base dell’opposi- zione avverso la cartelladi pagamento, la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione amministrativa, ma al tempo stesso ribadendo cheil principio generale, nella materia, è quello dettato dall’art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999, da applicarsi sempre, pertanto , in caso di opposizion i esecutiveregolarmente proposte ai sensi degli artt. 615 e ss . c.p.c.,cioè di opposizioni non aventi carattere cd. recuperato- rio,e ciò anche in caso di riscossione di crediti derivanti da san- zioniamministrative per violazione del codice della strada ) . 1.5 La corte d’appello, richiamando proprio tale indirizzo, ma invertendo i corretti termini della questione e, quindi, in con- trasto con i consolidati principi di dirittoespressi dallo stesso, ha ritenuto, al contrario,unico legittimato passivo in una oppo- sizione all’esecuzione pacificamente proposta ai sensi dell’art.615 c.p.c. (non, quindi, di carattere cd. recuperatorio) , l’ente creditore, il quale in realtà non è affatto legittimato passivo, in questo caso, ed escludendo, invece , la legittimazione passiva dell’agente della riscossione, il quale, in realtà,era stato cor- rettamente evocato, quale unico legittimato passivo. La sentenza deve essere, pertanto , cassata , con rinvio alla corte d’appello,affinché il gravame sia deciso nel merito. 1.6Tutti gli altri motivi del ricorso restano assorbiti (e non è, pertanto, neanche necessario riportare il loro contenuto). 2.Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri ; Ric. n. 17434/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - cassa la sentenza impugnata in relazione a l motiv o ac- colto,con rinvio alla Corte d
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