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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 settembre 1966

Cassazione n. 44168/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/09/1966 a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del 07/05/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7/5/2021 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 13/4/2021 per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990, escludendo peraltro l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria per il reato contestato.

Il Tribunale aveva valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto neutro e suscettibili di interpretazione e spiegazione alternativa.

I colloqui non erano idonei a supportare l'ipotesi accusatoria, non comprendendosi se il ricorrente si fosse presentato agli appuntamenti, non avendo il Tribunale fornito idonea risposta alle deduzioni difensive.

Si trattava comunque di conversazioni spesso intercorse tra terzi soggetti, non essendo stato provato che le stesse potessero riferirsi al ricorrente o suffragare la gravità indiziaria a carico del predetto con efficacia dimostrativa ad personam.

Era stato sottolineato come non militasse contro il ricorrente l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 2/1/2019 al rientro da Catania in ragione del rinvenimento di circa 500 grammi di marijuana, quando nessun contatto era stato registrato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale aveva tuttavia valutato l'episodio, per ritenere dimostrato che gli spostamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] non potessero trovare spiegazione diversa da quella illecita ipotizzata.

Ma il ricorrente non era stato mai trovato in possesso di sostanza stupefacente e neppure erano state individuate le fonti di approvvigionamento.

Indebitamente era stato fatto riferimento al tema dei pagamenti su postepay, in assenza di conversazioni aventi ad oggetto ricariche imputabili a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre erano stati solo ipotizzati collegamenti tra i fornitori catanesi.

Le conversazioni del 13 febbraio 2019 si collocavano oltre il periodo di riferimento della contestazione.

2.2. Con il secondo motivo denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

Indebitamente ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari era stato fatto riferimento ai pagamenti su postepay, in assenza di contatti a tale fine tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i leonfortesi dall'altro.

Analogo travisamento era riscontrabile ai fini cautelari in ordine al riferimento fatto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse agli arresti domiciliari per altra vicenda (processo [OSCURATO:PERSONA]), quando in realtà la misura cautelare era stata annullata in sede di riesame e l'imputato era stato poi prosciolto.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità della sostanza stupefacente.A fronte di una contestazione nella quale si faceva riferimento a cocaina e marijuana, non era stato fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi la qualità dello stupefacente detenuto e ceduto dal ricorrente.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Esclusa l'aggravante contestata non avrebbe potuto valorizzarsi alcuna presunzione ex lege: il Tribunale non aveva soddisfatto l'onere di dar conto dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, avendo fornito una motivazione apparente, che faceva leva sulla gravità del fatto e sulla personalità del suo autore, ma a fronte di precedenti remoti e a distanza dai fatti oggetto di contestazione, risalenti a tre anni fa.

Il Tribunale aveva omesso di valutare la permanenza della situazione che aveva agevolato il reato e in punto di adeguatezza aveva fornito ancora una motivazione apparente.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] k„

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio indiziario, non consentita in questa sede, e risulta in parte aspecifico.

Va al riguardo osservato che il Tribunale ha dato conto delle deduzioni difensive, ma ha fornito una ricostruzione tutt'altro che illogica dei rapporti tra i soggetti coinvolti, muovendo da un dato con il quale il ricorrente non si confronta, costituito dal riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo rivestito nel traffico di stupefacenti.

Per il resto ha rilevato come i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale si approvvigionava di sostanze stupefacenti e aveva rapporti con il sodalizio leonfortese, fossero tenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], e che le conversazioni intercettate si inserissero in tale quadro, riflettendo le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA] e gli accordi che venivano presi per incontri finalizzati a consegne di stupefacenti e per i pagamenti dovuti ai rifornitori.

A questo riguardo il Tribunale ha anche rilevato come i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero un'alternativa spiegazione, come dimostrato dal fatto che al di là dei riferimenti che nelle conversazioni venivano fatti talvolta a fatture, non risultava che fossero mai intercorsi rapporti di tipo commerciale, validamente documentati, dovendosi inoltre sottolineare come il tema dei debiti, secondo la ricostruzione del Tribunale, inerisse ad affari illeciti, tanto da risultare di interesse per la criminalità leonfortese, che (come dedotto dalla conversazione riportata dal Tribunale a pag. 19) aveva piena contezza degli impegni assunti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Correttamente, dunque, il Tribunale ha fatto leva anche su conversazioni non direttamente coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], per delineare l'operatività dell'[OSCURATO:PERSONA], e sui contatti intercorsi tra il predetto e il [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Ma altrettanto correttamente il Tribunale ha dato conto delle conversazioni finalizzate ad incontri, sottolineando come in alcune circostanze risultasse che gli stessi fossero realmente avvenuti (ad esempio a pag. 18).

In tal modo sono stati individuati plurimi elementi idonei a suffragare l'unica ragione di quegli incontri e dei debiti accumulati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il Tribunale ha dato conto dei sequestri effettuati nel corso dell'indagine, essendo per contro irrilevante che gli stessi non avessero riguardato [OSCURATO:PERSONA] e che nel gennaio 2019 [OSCURATO:PERSONA] fosse stato arrestato dopo un approvvigionamento che non aveva coinvolto il ricorrente.

Altrettanto coerente con la complessiva ricostruzione della vicenda risulta il riferimento fatto dal Tribunale alle conversazioni del febbraio 2019, che, seppur successive all'ambito temporale della contestazione, sono state non illogicamente valorizzate al fine di delineare anche retrospettivamente i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti e in particolare il quadro degli interessi della criminalità leonfortese, alla base della riunione cui anche [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, unitamente a Cocuzza e a Virzi, a casa di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca agli arresti domiciliari.

3. Il secondo motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha valorizzato il complesso delle risultanze, comprese le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], dando conto della modalità operativa di costui, il quale effettuava pagamenti tramite ricariche su postepay, a prescindere da specifici riscontri in ordine a tale genere di pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Va, peraltro, sottolineato che il Tribunale ha fatto riferimento a conversazioni telefoniche dell'Il novembre 2018 (pag. 16), rilevando come da esse potesse desumersi la volontà di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di prendere tempo, promettendo tuttavia l'effettuazione di pagamenti in loro favore, da intendersi come riferibili a ricariche.

Deve comunque rimarcarsi come il tema non assuma rilievo cruciale e come il ricorrente non abbia dimostrato la sua idoneità a disarticolare l'intera motivazione, né con riferimento alla gravità indiziaria né, come si ribadirà, con riguardo ai profili cautelari.

Altrettanto deve dirsi per la valorizzazione da parte del Tribunale della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in fase di indagini agli arresti dorniciliari nel quadro della vicenda denominata [OSCURATO:PERSONA]: è infatti del tutto irrilevante che in quel caso in sede di riesame la misura cautelare applicata fosse stata annullata e che di seguito il ricorrente fosse stato assolto, essendo invece significativo il fatto che la restrizione subita non avesse influito sull'operatività illecita del ricorrente, emergente dal compendio indiziario.

4. Neppure il terzo motivo può dirsi fondato, in quanto la ricostruzione fa leva sulla complessiva operatività di [OSCURATO:PERSONA] a contatto con la consorteria leonfortese e sull'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, che [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione del Tribunale, non contrastata da idonee spiegazioni alternative, contribuiva ad assicurargli, essendo dunque rilevante, ai fini dell'analisi del quadro indiziario, il rapporto di fornitura, a prescindere dall'individuazione di specifiche partite dell'una o dell'altra specie di droga, al di là dei sequestri effettuati nel corso dell'indagine anche nei confronti di collaboratori di [OSCURATO:PERSONA].

5. Inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, risulta il quarto motivo relativo ai profili cautelari.

Contrariamente agli assunti difensivi, il Tribunale, pur dando atto dell'inapplicabilità, in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha sottolineato come i fatti, anche al di ?à del riferimento alle ricariche su postepay, risultino tutt'altro che di modesta entità e come soprattutto siano stati reiterati, dovendo essere valutati alla luce dei plurimi precedenti dai quali [OSCURATO:PERSONA] è gravato e del fatto che, come già sottolineato, il predetto non avesse tratto stimolo dalla restrizione domiciliare disposta a suo carico nell'ambito di diversa indagine, per allontanarsi dalla criminalità e mutare stile di vita, circostanza incidente anche sulla scelta della misura applicabile, stante l'inadeguatezza di quella domiciliare.

Deve aggiungersi che i fatti non sono particolarmente distanti dall'epoca di applicazione della misura, dovendosi al contrario, proprio in tale prospettiva, richiamare quanto risulta dall'ordinanza impugnata in ordine alla persistenza di contatti con la criminalità leonfortese anche dopo il gennaio del 2019, attestata dalle conversazioni del febbraio 2019 e dall'incontro in casa di [OSCURATO:PERSONA], tale da evocare il protrarsi della medesima operatività illecita.

La motivazione dunque risulta pienamente rispondente all'orientamento di legittimità secondo cui l'attualità «del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; cfr. anche Sez. 5, n. 12250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, che fa riferimento ad una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale).

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 23/09/1966 a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del 07/05/2021 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7/5/2021 il Tribunale di Caltanissetta, in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 13/4/2021 per il reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1990, escludendo peraltro l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria per il reato contestato. Il Tribunale aveva valorizzato conversazioni intercettate dal contenuto neutro e suscettibili di interpretazione e spiegazione alternativa. I colloqui non erano idonei a supportare l'ipotesi accusatoria, non comprendendosi se il ricorrente si fosse presentato agli appuntamenti, non avendo il Tribunale fornito idonea risposta alle deduzioni difensive. Si trattava comunque di conversazioni spesso intercorse tra terzi soggetti, non essendo stato provato che le stesse potessero riferirsi al ricorrente o suffragare la gravità indiziaria a carico del predetto con efficacia dimostrativa ad personam. Era stato sottolineato come non militasse contro il ricorrente l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 2/1/2019 al rientro da Catania in ragione del rinvenimento di circa 500 grammi di marijuana, quando nessun contatto era stato registrato tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva tuttavia valutato l'episodio, per ritenere dimostrato che gli spostamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] non potessero trovare spiegazione diversa da quella illecita ipotizzata. Ma il ricorrente non era stato mai trovato in possesso di sostanza stupefacente e neppure erano state individuate le fonti di approvvigionamento. Indebitamente era stato fatto riferimento al tema dei pagamenti su postepay, in assenza di conversazioni aventi ad oggetto ricariche imputabili a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre erano stati solo ipotizzati collegamenti tra i fornitori catanesi. Le conversazioni del 13 febbraio 2019 si collocavano oltre il periodo di riferimento della contestazione. 2.2. Con il secondo motivo denuncia travisamento della prova e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Indebitamente ai fini della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari era stato fatto riferimento ai pagamenti su postepay, in assenza di contatti a tale fine tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da un lato e i leonfortesi dall'altro. Analogo travisamento era riscontrabile ai fini cautelari in ordine al riferimento fatto alla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si trovasse agli arresti domiciliari per altra vicenda (processo [OSCURATO:PERSONA]), quando in realtà la misura cautelare era stata annullata in sede di riesame e l'imputato era stato poi prosciolto. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualità della sostanza stupefacente.A fronte di una contestazione nella quale si faceva riferimento a cocaina e marijuana, non era stato fornito alcun elemento dal quale potesse desumersi la qualità dello stupefacente detenuto e ceduto dal ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. e all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Esclusa l'aggravante contestata non avrebbe potuto valorizzarsi alcuna presunzione ex lege: il Tribunale non aveva soddisfatto l'onere di dar conto dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, avendo fornito una motivazione apparente, che faceva leva sulla gravità del fatto e sulla personalità del suo autore, ma a fronte di precedenti remoti e a distanza dai fatti oggetto di contestazione, risalenti a tre anni fa. Il Tribunale aveva omesso di valutare la permanenza della situazione che aveva agevolato il reato e in punto di adeguatezza aveva fornito ancora una motivazione apparente. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] k„ 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio indiziario, non consentita in questa sede, e risulta in parte aspecifico. Va al riguardo osservato che il Tribunale ha dato conto delle deduzioni difensive, ma ha fornito una ricostruzione tutt'altro che illogica dei rapporti tra i soggetti coinvolti, muovendo da un dato con il quale il ricorrente non si confronta, costituito dal riconoscimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo rivestito nel traffico di stupefacenti. Per il resto ha rilevato come i contatti con [OSCURATO:PERSONA], il quale si approvvigionava di sostanze stupefacenti e aveva rapporti con il sodalizio leonfortese, fossero tenuti da [OSCURATO:PERSONA] anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], e che le conversazioni intercettate si inserissero in tale quadro, riflettendo le richieste dell'[OSCURATO:PERSONA] e gli accordi che venivano presi per incontri finalizzati a consegne di stupefacenti e per i pagamenti dovuti ai rifornitori. A questo riguardo il Tribunale ha anche rilevato come i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero un'alternativa spiegazione, come dimostrato dal fatto che al di là dei riferimenti che nelle conversazioni venivano fatti talvolta a fatture, non risultava che fossero mai intercorsi rapporti di tipo commerciale, validamente documentati, dovendosi inoltre sottolineare come il tema dei debiti, secondo la ricostruzione del Tribunale, inerisse ad affari illeciti, tanto da risultare di interesse per la criminalità leonfortese, che (come dedotto dalla conversazione riportata dal Tribunale a pag. 19) aveva piena contezza degli impegni assunti da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente, dunque, il Tribunale ha fatto leva anche su conversazioni non direttamente coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], per delineare l'operatività dell'[OSCURATO:PERSONA], e sui contatti intercorsi tra il predetto e il [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Ma altrettanto correttamente il Tribunale ha dato conto delle conversazioni finalizzate ad incontri, sottolineando come in alcune circostanze risultasse che gli stessi fossero realmente avvenuti (ad esempio a pag. 18). In tal modo sono stati individuati plurimi elementi idonei a suffragare l'unica ragione di quegli incontri e dei debiti accumulati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che il Tribunale ha dato conto dei sequestri effettuati nel corso dell'indagine, essendo per contro irrilevante che gli stessi non avessero riguardato [OSCURATO:PERSONA] e che nel gennaio 2019 [OSCURATO:PERSONA] fosse stato arrestato dopo un approvvigionamento che non aveva coinvolto il ricorrente. Altrettanto coerente con la complessiva ricostruzione della vicenda risulta il riferimento fatto dal Tribunale alle conversazioni del febbraio 2019, che, seppur successive all'ambito temporale della contestazione, sono state non illogicamente valorizzate al fine di delineare anche retrospettivamente i rapporti intercorrenti tra i vari soggetti e in particolare il quadro degli interessi della criminalità leonfortese, alla base della riunione cui anche [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato, unitamente a Cocuzza e a Virzi, a casa di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca agli arresti domiciliari. 3. Il secondo motivo è infondato, in quanto il Tribunale ha valorizzato il complesso delle risultanze, comprese le ammissioni di [OSCURATO:PERSONA], dando conto della modalità operativa di costui, il quale effettuava pagamenti tramite ricariche su postepay, a prescindere da specifici riscontri in ordine a tale genere di pagamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Va, peraltro, sottolineato che il Tribunale ha fatto riferimento a conversazioni telefoniche dell'Il novembre 2018 (pag. 16), rilevando come da esse potesse desumersi la volontà di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di prendere tempo, promettendo tuttavia l'effettuazione di pagamenti in loro favore, da intendersi come riferibili a ricariche. Deve comunque rimarcarsi come il tema non assuma rilievo cruciale e come il ricorrente non abbia dimostrato la sua idoneità a disarticolare l'intera motivazione, né con riferimento alla gravità indiziaria né, come si ribadirà, con riguardo ai profili cautelari. Altrettanto deve dirsi per la valorizzazione da parte del Tribunale della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] si fosse trovato in fase di indagini agli arresti dorniciliari nel quadro della vicenda denominata [OSCURATO:PERSONA]: è infatti del tutto irrilevante che in quel caso in sede di riesame la misura cautelare applicata fosse stata annullata e che di seguito il ricorrente fosse stato assolto, essendo invece significativo il fatto che la restrizione subita non avesse influito sull'operatività illecita del ricorrente, emergente dal compendio indiziario. 4. Neppure il terzo motivo può dirsi fondato, in quanto la ricostruzione fa leva sulla complessiva operatività di [OSCURATO:PERSONA] a contatto con la consorteria leonfortese e sull'approvvigionamento di sostanze stupefacenti, che [OSCURATO:PERSONA], secondo la ricostruzione del Tribunale, non contrastata da idonee spiegazioni alternative, contribuiva ad assicurargli, essendo dunque rilevante, ai fini dell'analisi del quadro indiziario, il rapporto di fornitura, a prescindere dall'individuazione di specifiche partite dell'una o dell'altra specie di droga, al di là dei sequestri effettuati nel corso dell'indagine anche nei confronti di collaboratori di [OSCURATO:PERSONA]. 5. Inammissibile, perché generico e manifestamente infondato, risulta il quarto motivo relativo ai profili cautelari. Contrariamente agli assunti difensivi, il Tribunale, pur dando atto dell'inapplicabilità, in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha sottolineato come i fatti, anche al di ?à del riferimento alle ricariche su postepay, risultino tutt'altro che di modesta entità e come soprattutto siano stati reiterati, dovendo essere valutati alla luce dei plurimi precedenti dai quali [OSCURATO:PERSONA] è gravato e del fatto che, come già sottolineato, il predetto non avesse tratto stimolo dalla restrizione domiciliare disposta a suo carico nell'ambito di diversa indagine, per allontanarsi dalla criminalità e mutare stile di vita, circostanza incidente anche sulla scelta della misura applicabile, stante l'inadeguatezza di quella domiciliare. Deve aggiungersi che i fatti non sono particolarmente distanti dall'epoca di applicazione della misura, dovendosi al contrario, proprio in tale prospettiva, richiamare quanto risulta dall'ordinanza impugnata in ordine alla persistenza di contatti con la criminalità leonfortese anche dopo il gennaio del 2019, attestata dalle conversazioni del febbraio 2019 e dall'incontro in casa di [OSCURATO:PERSONA], tale da evocare il protrarsi della medesima operatività illecita. La motivazione dunque risulta pienamente rispondente all'orientamento di legittimità secondo cui l'attualità «del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; cfr. anche Sez. 5, n. 12250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242, che fa riferimento ad una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att.
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