CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti nella sentenza impugnata e, in particolare, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziando - oltre al precedente penale specifico, segno della non occasionalità della condotta, e ai numerosi altri precedenti - che l'imputato si allontanò ingiustificatamente dal domicilio presso il quale stava agli arresti domiciliari pur fruendo della possibilità di uscirne lecitamente nei due giorni della settimana in cui era autorizzato a farlo; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere tensore Il Presidente