CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21941/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te –controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del legale rappresentante protempore;- intimato -avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] n. 1811/2023depositato il 17/07/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il Tribunale di Grosseto rigettava l’istanza di liquidazione delcompenso presentata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], allora difensoredi [OSCURATO:PERSONA], ammesso al beneficio del patrocinio a spese delloStato.Avverso tale statuizione il nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Montemaggi, proponeva opposizione innanzi al Tribunale diGrosseto, il quale confermava la decisione, condividendo laprevisione della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato a fronte della manifesta infondatezza nel merito, ex art. 74,comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 (il procedimento presuppostoriguardante la responsabilità professionale era stato avviato daDiotallevi nei confronti del perito, nell’espletamento di incaricoconferito a quest’ultimo dalla Procura di Grosseto rispetto al reatodi concorso in appropriazione indebita contestato a Diotallevi).Avverso tale statuizione [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorsoper cassazione, articolato in tre motivi.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura delConsigliere delegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente hadepositato istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 132n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., per omessapronuncia sulla domanda concernente la dedotta nullità del decretodi rigetto della liquidazione. Detto decreto, infatti, aveva negato,senza alcuna motivazione, il diritto della parte al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato senza, tuttavia, chiarire perchél’azione risarcitoria formulata da Diotallevi nei confronti del perito,oltre che ad essere infondata, lo fosse anche manifestamente.Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026La sentenza del giudizio presupposto aveva rigettato le domandedell’assistito affermandone la «manifesta infondatezza» in modo deltutto apodittico e sprovvisto di motivazione, presentando, peraltro,evidenti criticità in punto di prescrizione e di omessa ammissione diuna CTU contabile, necessaria a fronte di tre perizie di partecontrastanti. Del resto, la medesima pretesa risarcitoria, impugnata insede di appello, è stata considerata non manifestamente infondata dalConsiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Firenze, il quale haregolarmente ammesso la parte al patrocinio a spese dello Stato per ilsecondo grado di giudizio.1.1. Il motivo è infondato.Il giudice dell’opposizione si è pronunciato sulla domanda volta alladeclaratoria di nullità del decreto di rigetto della liquidazione,ribadendone i presupposti (manifesta infondatezza della domanda nelgiudizio presupposto: pag. 1, 5° capoverso) e la legittimità delladecisione (pag. 2, primi 10 righi) è stata presa, come meglio si dirà piùoltre, in conformità alla legge e all’interpretazione di essa fornita daquesta Corte.Sì che non si riscontra «l’anomalia motivazionale» richiesta dallanuova formulazione del n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c. (già nellariformulazione disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134), che si esaurisce nella «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/20262. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 74, comma 2, TUSG e 96 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 3) c.p.c. e conseguente assoggettamento dellafattispecie alla diversa disciplina dell’art. 136, comma 2, TUSG.Il motivo si fonda sulla distinzione, testuale e sistematica,esistente tra le due fasi del beneficio. In particolare, l’art. 74,comma 2, TUSG fissa il principio generale della «non manifestainfondatezza» della pretesa, e tale vaglio è riservato in via esclusivae irrevocabile al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) in sededi ammissione provvisoria (art. 122 TUSG).Come chiarito dalla Corte costituzionale, al magistrato civile èprecluso accertare, in sede di liquidazione degli onorari, se lapretesa originaria fosse palesemente infondata. Una volta accertatala permanenza delle condizioni reddituali, il giudice può revocare ilbeneficio solo ed esclusivamente ove emerga che l'interessatoabbia agito o resistito in giudizio con una condotta processualeispirata a mala fede o colpa grave, a prescindere dalla manifestainfondatezza della domanda di merito (ex multis, Cass. nn.15072/2021, 7785/2020 e 21610/2018).Soggiunge il ricorrente che la violazione di legge assumecarattere decisivo e assorbente sotto il profilo probatorio. I concettidi «mala fede processuale» e «colpa grave» richiamati dall'art. 136,comma 2, TUSG costituiscono esatta declinazione dellaresponsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.: nellasentenza di merito sono stati esclusi i presupposti per la condannadel ricorrente ex art. 96 c.p.c. e, quindi, risultava preclusa la revocadel patrocinio statale per via dei medesimi elementi.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 136, comma 2, TUSG in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c.Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026quanto alla ritenuta applicazione della revoca dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezzadelle domande, per come desunta dall’esito del giudizio di merito.Osserva il ricorrente che il Tribunale di Grosseto ha erroneamentestatuito che il semplice rigetto della domanda per «manifestainfondatezza» all'esito del giudizio di merito costituisca ragione idoneae sufficiente a giustificare la revoca ex tunc del beneficio, operando unillegittimo automatismo tra l'esito della lite e la spettanza del diritto. Insostanza, si sostiene che la manifesta infondatezza idonea a revocareil beneficio deve essere percepibile e rilevabile ab initio, ossia deveessere strutturale all'azione sin dal suo avvio, e non può essere desuntaper via di inferenza logica o di automatismo dall’esito del giudizio.3.1. Gli ultimi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.Gli artt. 74, comma 2, e 122 del d.P.R. n. 115/2002 (quest’ultimointeso a disciplinare il contenuto integrativo dell’istanza di ammissione)subordinano l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di«non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere»,mentre l'art. 136, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115/2002disciplina la diversa fattispecie della revoca del beneficio, stabilendoche il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamentedisposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risultal'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero sel'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;ed è motivo di revoca dell'ammissione al patrocinio sia l'aver agito oresistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudizialedell'iniziale giudizio prognostico sulla stessa manifesta infondatezzadella pretesa (per tutte, Cass. Sez. 2, n. 26060 del 17/10/2018).Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026Al ricorrente è, perciò, sfuggito che è nel senso della diversitàdelle fattispecie disciplinate nelle norme in esame (condizioni diammissione al beneficio e condizioni di revoca dello stesso) che lagiurisprudenza di questa Corte, menzionata in ricorso e in memoria(Cass. Sez. 3, Ord. 31/05/2021, n. 15072; Cass. n. 15072/2021,n. 7785/2020; Cass. Sez. 6, Ord. n.21610/2018), sottolinea la«valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente allafondatezza del merito della domanda».Tanto basta ad escludere «l’orientamento ondivago» di questaCorte e, di conseguenza, l’insussistenza dei presupposti per lasegnalazione della questione dell’interpretazione delle norme inesame al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ai fini della rimessione alla Sezioni Unite.La «doppia valutazione» era stata evidenziata dalla Cortecostituzionale nella pronuncia menzionata in ricorso e nell’istanzadi decisione (Corte Cost. Ord. 17/07/2009, n. 220): il giudice delleleggi perviene alla dichiarazione di manifesta inammissibilità dellaquestione di legittimità costituzionale sollevata perché il rimettentenon ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento.Spiega, infatti, la Consulta che «il legislatore ha previsto sia unavalutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza(da compiersi al momento della presentazione della domanda, conrigetto della stessa nei casi in cui, sin dall’origine, l’istante vogliafar valere una pretesa palesemente infondata); sia la revoca, expost, della ammissione al beneficio quando, a seguito del giudizio,risulta provato che la persona ammessa ha agito o resistito conmala fede o colpa grave».In sintesi, come evidenziato dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellaproposta di definizione accelerata, la valutazione ex post che ilgiudice della causa nella quale l’interessato sia statoNumero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato noncomprende soltanto le ipotesi di cui all’art. 136 TUSG, ma siestende anche alla valutazione dell’insussistenza originaria deipresupposti per l'ammissione, rappresentata, appunto, dalla manifestainfondatezza della pretesa fatta valere. In tali ipotesi, la revoca haeffetto, rispettivamente, dal momento dell'accertamento dellemodificazioni reddituali, e retroattivamente, in tutti gli altri casi.4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, condannata al pagamento delleulteriori somme ex art. 96, comma 4 c.p.c., come liquidate indispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art.96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U.n. 27195/2023).Non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte nonha svolto difese.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;Numero registro generale 19483/2024Numero sezionale 1481/2026Numero di raccolta generale 21941/2026Data pubblicazione 26/06/2026condanna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. alpagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso