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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 2025

Cassazione n. 22672/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15710/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro [OSCURATO:PERSONA], già costituitasi quale successore dell’intimata, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 15710/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22672/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ora rappresentata, quale mandataria, a seguito di atto di intervento ex art. 111 c.p.c., da [OSCURATO:SOCIETA]., con il ministero dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.310/2024 depositata il 04/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente come indicata in epigrafe; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente nelle indicate qualità; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 04/08/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15710/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22672/2025 Data pubblicazione 05/08/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15710/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA],2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro [OSCURATO:PERSONA], già costituitasi quale successore dell’intimata, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente Numero registro generale 15710/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22672/2025 Data pubblicazione 05/08/2025 all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ora rappresentata, quale mandataria, a seguito di atto di intervento ex art. 111 c.p.c., da [OSCURATO:SOCIETA]., con il ministero dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.310/2024 depositata il 04/03/2024. letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e l’accettazione della controricorrente come indicata in epigrafe; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente nelle indicate qualità; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 04/08/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15710/2024 Numero sezionale 562/2025 Numero di raccolta generale 22672/2025 Data pubblicazione 05/08/2025
Decreto Cassazione n. 22672/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris