CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 febbraio 1983
Cassazione n. 23315/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/02/1983 avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte d'appello di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28.3.2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto del 18.4.2018). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando - in sintesi - violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai seguenti profili: i) mancato avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva irrogata in primo grado, pur in presenza delle condizioni previste dall'alt 545-bis cod. proc. pen.; li) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Il primo motivo non considera il pacifico insegnamento secondo cui, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr. Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 - 01). Ne discende che il ricorrente non può dolersi dell'omesso avviso in questione, rispetto al quale, peraltro, neanche sono stati addotti elementi specifici a sostegno di un ipotetico esercizio arbitrario del relativo potere discrezionale. 4.2. Quanto al secondo motivo, si osserva come il provvedimento impugnato abbia motivatamente tenuto conto di indici tali da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, quali la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la marcata pericolosità sociale del prevenuto, anche alla luce dei numerosi precedenti penali a carico. Sotto questo profilo, va richiamato il principio per cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincola', Rv. 282097 - 01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]