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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 14367/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20655/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 1820/21 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20655/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA n. 1820/21 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 24/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris