CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 luglio 2026
Cassazione n. 24197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ttafava Stefano,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1999/2023depositata il 12/10/2023.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Numero registro generale 24322/2023Numero sezionale 510/2026Numero di raccolta generale 24197/2026Data pubblicazione 29/07/2026Così deciso in Roma, il 28/07/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]