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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28040/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7978/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 506/2016, depositata in data 1°febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Società di comodo – art. 30 l. 724/1994– rinuncia a l ricorso – estinzione Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA].r.l. presentava, in data 26 luglio 2012, istanza di interpello, ai sensi dell’art. 37bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, con la quale chiedeva la disapplicazione della disciplina delle cc.dd. società di comodo di cui all’art.2, comma 36decies e ss., del d.l. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, ed all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui comma 4bis disponeva(nella formulazione applicabile ratione temporis) che « in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

La società, costituita nel 2007 ed esercente attività di costruzione di immobili, deduceva di non aver potuto iniziare l’attività per la persistenza di vincoli urbanistici sui terreni di sua proprietà sui quali dovevano essere realizzate le opere edilizie.

Per tale motivo nel triennio in osservazione (dal 2009 al 2011) non erano stati conseguiti ricavi.

Con provvedimento del 15 ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, non ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla legge per la disapplicazione della normativa sopra citata.

La società proponeva impugnazione – avverso il diniego – innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, affinché venisse riconosciuto illegittimo il diniego.

La CTP accoglieva il ricorso; dopo aver premesso che «quando viene svolta una effettiva attività economica, o viene data dimostrazione dell’impossibilità dello svolgimento della stessa attività, non possono essere applicate le penalizzazioni previste», riteneva nella specie che «se da un lato l’acquisto di un terreno, su cui già sussiste il blocco edificatorio, deriva inequivocabilmente da una consapevole scelta imprenditoriale e quindi da una situazione soggettiva e non oggettiva…tuttavia, non vi è dubbio che la circostanza che i terreni, oggetto dell’attività caratteristica della società, siano di fatto sottoposti a vincoli urbanistici (imposti dalla previsione di PRG che ne impedisce la immediata utilizzazione edificatoria), costituisce una situazione oggettiva determinante ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società non operative».

Concludeva, quindi, nel senso che la società ricorrente avesse dato prova idonea e sufficiente a superare la doppia presunzione legale conseguente al mancato superamento dei test di operatività ed al mancato conseguimento del reddito minimo.

2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello.

Il giudice del gravame rilevava che l’inutilizzabilità, ai fini edificatori, del patrimonio immobiliare della società era circostanza ben nota alla stessa, preesistente alla sua costituzione, per cui non poteva integrare la ‘circostanza straordinaria ed eccezionale’ prevista dalla normativa come oggetto di prova contraria da parte del contribuente.

3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unicomotivo.

L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 36 decies e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell’art. 37 bis, comma 8, del Dpr n. 600/73»in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ..La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha escluso, come già aveva fatto l’Amministrazione in sede di interpello, che l’esistenza dei vincoli edificatori sulle aree di proprietà della società potesse integrare quelle ‘oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi’, la cui prova, da parte della contribuente, avrebbe comportato, ai sensi del comma 4bis dell’art. 30, la ‘disapplicazione delle relative disposizioni antielusive’.

Il motivo si sviluppa lungo plurime direttrici; precisamente, in primo luogo (lett. a), pagg. 9 e ss. del ricorso) la società lamenta che la CTR non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 30 l. 724/1994, la quale, come riconosciuto dalla stessa A.F. nella circolare n. 5/E del 2.2.2007 «mira a colpire le società costituite al solo fine di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, sfruttando i meccanismi propri del reddito di impresa»; il giudice di appello avrebbe, invero, dato rilevanza esclusiva, al fine di ritenere applicabile la disciplina antielusiva, ad una sola circostanza, ovvero l’inedificabilità del patrimonio immobiliare sociale, in tal modo ignorando la ratio ispiratrice della disciplina de qua , volta « a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società» e «a penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale» (così l’Agenzia delle Entrate nella circolare cit.).

Sotto altro profilo (lett. b), pagg. 14 e ss. del ricorso) la società deduce che la CTR avrebbe escluso il carattere di straordinarietà ed eccezionalità alla circostanza oggettiva (ovvero, l’inedificabilità dei terreni) onde ritenere legittimo il rigetto dell’istanza volta alla disapplicazione della normativa antielusiva.

Sul punto rileva che la normarichiede unicamente la presenza di ‘situazioni oggettive’, non anche straordinarie ed eccezionali, che abbiano impedito il conseguimento di ricavi.

Inoltre (lett. c), pagg. 15 e 16) la CTR, quando ha affermato che l’inutilizzabilità dei terreni ‘fa venir meno le ragioni per le quali la società è stata costituita’, attesa la stretta correlazione tra l’oggetto sociale (costruzione di edifici) ed i terreni privi di edificabilità, avrebbe ignorato la ragione per cui viene costituita una società immobiliare,ovvero l’acquisizione di aree non edificabili con la prospettiva di poterle sfruttare, per effetto di possibili mutamenti della destinazione urbanistica.

Sotto altro aspetto (lett. d), pagg. 16 e ss.)afferma che nella specie sussistono quelle ‘oggettive situazioni’, indipendenti dalla volontà della società contribuente che, secondo le disposizioni di legge sopra richiamate, giustificano la disapplicazione della disciplina in esame.

In particolare, la ricorrente deduce che aveva acquistato «una vasta area sita nel Comune di Roma in previsione di effettuare importanti investimenti nel settore edilizio» (pag. 17) previa modifica d ella situazione urbanistica esistente, in particolare nell’area di Tor di Valle, ove era in programma la costruzione del nuovo stadio della [OSCURATO:SOCIETA]..

Inoltre (lett. e), pag. 26) la sentenza sarebbe contraddittoria perché la CTR dopo aver ritenuto applicabile la disciplina sulle società di comodo in virtù del fatto che il patrimonio immobiliare della contribuente era assoggettato ai vincoli di inedificabilità già prima della costituzione della stessa,ha affermato che la preesistenza dei vincoli era “situazione da considerare assunta come rischio di impresa”.

Proprio il rischio di impresa, peculiare di ogni gestione imprenditoriale, escluderebbe, invece, la qualifica di ‘società di comodo’ della ricorrente.

Infine (lett. f), pagg. 26 e ss.), la contribuente censura la sentenza della CTR nella parte in cui sono stati paventati dubbi sulla “concreta applicazione di regole commerciali, aziendali ed economiche” nella gestione societaria, atteso che nel triennio di competenza erano stati conseguiti ricavi, incrementi di rimanenze e proventi di importo superiore ai minimi previsti dalla legge e per l’anno 2012 era stata presentata una dichiarazione, Unico 2013, con un reddito pari ad € 64.609,00, assoggettato ad Ires.

2. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal contribuentein data 11-12/09/2024, con contestuale adesione della controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.

Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ..

3. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7978/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, n. 506/2016, depositata in data 1°febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 7 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]; Società di comodo – art. 30 l. 724/1994– rinuncia a l ricorso – estinzione Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA].r.l. presentava, in data 26 luglio 2012, istanza di interpello, ai sensi dell’art. 37bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, con la quale chiedeva la disapplicazione della disciplina delle cc.dd. società di comodo di cui all’art.2, comma 36decies e ss., del d.l. 138/2011, conv. dalla legge n. 148/2011, ed all’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui comma 4bis disponeva(nella formulazione applicabile ratione temporis) che « in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La società, costituita nel 2007 ed esercente attività di costruzione di immobili, deduceva di non aver potuto iniziare l’attività per la persistenza di vincoli urbanistici sui terreni di sua proprietà sui quali dovevano essere realizzate le opere edilizie. Per tale motivo nel triennio in osservazione (dal 2009 al 2011) non erano stati conseguiti ricavi. Con provvedimento del 15 ottobre 2012 l’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, non ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla legge per la disapplicazione della normativa sopra citata. La società proponeva impugnazione – avverso il diniego – innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, affinché venisse riconosciuto illegittimo il diniego. La CTP accoglieva il ricorso; dopo aver premesso che «quando viene svolta una effettiva attività economica, o viene data dimostrazione dell’impossibilità dello svolgimento della stessa attività, non possono essere applicate le penalizzazioni previste», riteneva nella specie che «se da un lato l’acquisto di un terreno, su cui già sussiste il blocco edificatorio, deriva inequivocabilmente da una consapevole scelta imprenditoriale e quindi da una situazione soggettiva e non oggettiva…tuttavia, non vi è dubbio che la circostanza che i terreni, oggetto dell’attività caratteristica della società, siano di fatto sottoposti a vincoli urbanistici (imposti dalla previsione di PRG che ne impedisce la immediata utilizzazione edificatoria), costituisce una situazione oggettiva determinante ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società non operative». Concludeva, quindi, nel senso che la società ricorrente avesse dato prova idonea e sufficiente a superare la doppia presunzione legale conseguente al mancato superamento dei test di operatività ed al mancato conseguimento del reddito minimo. 2. L’Ufficio impugnava la sentenza innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello. Il giudice del gravame rilevava che l’inutilizzabilità, ai fini edificatori, del patrimonio immobiliare della società era circostanza ben nota alla stessa, preesistente alla sua costituzione, per cui non poteva integrare la ‘circostanza straordinaria ed eccezionale’ prevista dalla normativa come oggetto di prova contraria da parte del contribuente. 3. Avverso la decisione della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi ad un unicomotivo. L’Agenzia dell’Entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo(ed unico) strumento di impugnazione l a società lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 36 decies e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, dell’art. 37 bis, comma 8, del Dpr n. 600/73»in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ..La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, ha escluso, come già aveva fatto l’Amministrazione in sede di interpello, che l’esistenza dei vincoli edificatori sulle aree di proprietà della società potesse integrare quelle ‘oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi’, la cui prova, da parte della contribuente, avrebbe comportato, ai sensi del comma 4bis dell’art. 30, la ‘disapplicazione delle relative disposizioni antielusive’. Il motivo si sviluppa lungo plurime direttrici; precisamente, in primo luogo (lett. a), pagg. 9 e ss. del ricorso) la società lamenta che la CTR non abbia fatto corretta applicazione dell’art. 30 l. 724/1994, la quale, come riconosciuto dalla stessa A.F. nella circolare n. 5/E del 2.2.2007 «mira a colpire le società costituite al solo fine di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, sfruttando i meccanismi propri del reddito di impresa»; il giudice di appello avrebbe, invero, dato rilevanza esclusiva, al fine di ritenere applicabile la disciplina antielusiva, ad una sola circostanza, ovvero l’inedificabilità del patrimonio immobiliare sociale, in tal modo ignorando la ratio ispiratrice della disciplina de qua , volta « a disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società» e «a penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare un’effettiva attività commerciale» (così l’Agenzia delle Entrate nella circolare cit.). Sotto altro profilo (lett. b), pagg. 14 e ss. del ricorso) la società deduce che la CTR avrebbe escluso il carattere di straordinarietà ed eccezionalità alla circostanza oggettiva (ovvero, l’inedificabilità dei terreni) onde ritenere legittimo il rigetto dell’istanza volta alla disapplicazione della normativa antielusiva. Sul punto rileva che la normarichiede unicamente la presenza di ‘situazioni oggettive’, non anche straordinarie ed eccezionali, che abbiano impedito il conseguimento di ricavi. Inoltre (lett. c), pagg. 15 e 16) la CTR, quando ha affermato che l’inutilizzabilità dei terreni ‘fa venir meno le ragioni per le quali la società è stata costituita’, attesa la stretta correlazione tra l’oggetto sociale (costruzione di edifici) ed i terreni privi di edificabilità, avrebbe ignorato la ragione per cui viene costituita una società immobiliare,ovvero l’acquisizione di aree non edificabili con la prospettiva di poterle sfruttare, per effetto di possibili mutamenti della destinazione urbanistica. Sotto altro aspetto (lett. d), pagg. 16 e ss.)afferma che nella specie sussistono quelle ‘oggettive situazioni’, indipendenti dalla volontà della società contribuente che, secondo le disposizioni di legge sopra richiamate, giustificano la disapplicazione della disciplina in esame. In particolare, la ricorrente deduce che aveva acquistato «una vasta area sita nel Comune di Roma in previsione di effettuare importanti investimenti nel settore edilizio» (pag. 17) previa modifica d ella situazione urbanistica esistente, in particolare nell’area di Tor di Valle, ove era in programma la costruzione del nuovo stadio della [OSCURATO:SOCIETA].. Inoltre (lett. e), pag. 26) la sentenza sarebbe contraddittoria perché la CTR dopo aver ritenuto applicabile la disciplina sulle società di comodo in virtù del fatto che il patrimonio immobiliare della contribuente era assoggettato ai vincoli di inedificabilità già prima della costituzione della stessa,ha affermato che la preesistenza dei vincoli era “situazione da considerare assunta come rischio di impresa”. Proprio il rischio di impresa, peculiare di ogni gestione imprenditoriale, escluderebbe, invece, la qualifica di ‘società di comodo’ della ricorrente. Infine (lett. f), pagg. 26 e ss.), la contribuente censura la sentenza della CTR nella parte in cui sono stati paventati dubbi sulla “concreta applicazione di regole commerciali, aziendali ed economiche” nella gestione societaria, atteso che nel triennio di competenza erano stati conseguiti ricavi, incrementi di rimanenze e proventi di importo superiore ai minimi previsti dalla legge e per l’anno 2012 era stata presentata una dichiarazione, Unico 2013, con un reddito pari ad € 64.609,00, assoggettato ad Ires. 2. Deve darsi atto della intervenuta rinuncia al ricorso, depositata dal contribuentein data 11-12/09/2024, con contestuale adesione della controricorrente, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia; non occorre provvedere sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ.. 3. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
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