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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 19614/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1102/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] O STATO ITALIANE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2480 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per c ompensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge.

Così deciso in Roma,il 07/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1102/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] O STATO ITALIANE - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso l'ordinanza n. 2480 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte d'appello di Cagliari –Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per c ompensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge. Così deciso in Roma,il 07/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris