CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 6 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 18 giugno 2020, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 192 cod. proc. pèn.) in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, atteso che la sostanza è stata rinvenuta all'interno di un appartamento abbandonato, di cui l'imputato non dispone le chiavi e nel quale si è recato per sottrarsi all'arresto per via di una denuncia della moglie, e che la stessa appartiene a' una tipologia diversa rispetto a quella presente nella sua abitazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto as sertivo, generico e, al di là dell'apparente richiamo al vizio di motivazione, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Esso, inoltre, è articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di un motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso'considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza. oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua incentrata sulle modalità dei fatti accertati (pagina 3 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci