CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021
Cassazione n. 24364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16237-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di LECCE n. 26/2021, depositata il 02/02/2021 e notificata in data 1/04/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: − Con atto di citazione notificato in data 13/07/2009, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Taranto, [OSCURATO:PERSONA], per sentirlo condannare al pagamento di € 6.880,00, oltre interessi, per la realizzazione, presso la sua abitazione, dell’impianto elettrico, idrico, termico, fognario e di quello di condizionamento, nonché per il rifacimento dello scarico pluviale del terrazzo e la realizzazione della predisposizione del condizionatore da installare nella stanza da letto. − Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo l’inadempimento del Quaranta per non aver completato le opere e rilasciato la dichiarazione di conformità, nonché per il ritardo nell’esecuzione dei lavori e per la presenza di vizi, chiedendo, pertanto, in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate in eccesso, nonché il risarcimento dei danni subiti. − Il Tribunale di Taranto rigettava l a domanda e compensava le spese di lite. − La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA]: − ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. − [OSCURATO:PERSONA] ha resist ito con controricorso. − Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. − Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: − È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso -il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata, depositata il 02/02/2021 e notificata in data 1/04/2021. Il ricorrente, infatti, si è limitato a depositarne copia autentica con attestazione di conformità sprovvista della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro, che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nella produzione del controricorrente. − Ed è, invece, noto che il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata la sentenza impugnata, depositandone, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., copia autentica priva, però, della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. SU n. 10648 del 2017). − Il difetto della produzione di copia a utentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall'art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l'improcedibilità del ricorso per cassazione, solo nel caso in cui risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2°, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019). − Nel caso in esame, però, la sentenza impugnata è stata depositata il 02/02/2021mentre il ricorso per la sua cassazione è stato notificato in data 29/05/2021: ben oltre, quindi, il termine di sessanta giorni. − Né, del resto, rileva il fatto che l'intervenuta notificazione della sentenza non sia stata contestata dal controricorrente: il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all'art. 369, comma 1°, c.p.c., anche la relazione di notificazione della stessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d'ufficio, sia sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass. n. 3466 del 2020). − In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza. − Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel caso in esame, l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso (o nei modi di cui all'art. 372, comma 2°, c.p.c.), la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1°, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso (non ricorrente, come visto, nella specie) in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi (parimenti insussistente) in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio (Cass. n. 15832 del 2021). − Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. − Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. − La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1