CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato quella emessa dal G.i.p. del medesimo Tribunale nei confronti dell'indagato, cui applicava la misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 90, così riqualificato il fatto contestato al capo T), e per i reati di cui all'art. 73 stesso d.P.R., contestati ai capi U), V),W), X) e Y). Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito sinteticamente illustrati. 1.1 Con il primo motivo denuncia la mancanza di motivazione in punto di gravità indiziaria. La partecipazione associativa del ricorrente sarebbe fondata su una serie di condotte di cessione, senza spiegare da quali elementi si desume che le stesse avvenissero nell'interesse del sodalizio e non nell'interesse personale del ricorrente, assuntore di sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale la circostanza che il ricorrente si rifornisse dal Panetta per cedere a [OSCURATO:PERSONA] per la successiva vendita a terzi e la sistematicità di tale sequenza, ricavata dalle intercettazioni telefoniche, proverebbe l'esistenza del vincolo associativo e della stabilità dell'accordo, trascurando che il ricorrente si riforniva alternativamente anche da [OSCURATO:PERSONA], fornitore concorrente del Panetta, sicché è al più configurabile il concorso di persone nel reato continuato. Come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente è assuntore abituale di sostanze stupefacenti, acquistate per farne uso personale con [OSCURATO:PERSONA] ed infatti, le condotte contestate al ricorrente sono tutte cessioni effettuate in favore dell'amico, che occasionalmente ne cedeva una parte a terzi. Non emerge l'esistenza di un gruppo organizzato, di un accordo stabile, di una cassa comune o di un comune finanziamento né di una struttura organizzata. 1.2 Con il secondo motivo denuncia il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di riqualificazione del reato nella forma attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. 309 del 90. La modestia dei quantitativi sequestrati, degli strumenti utilizzati e degli episodi di cessione avrebbe consentito di riqualificare le condotte, specie considerando che in molti casi dalle conversazioni intercettate non è stato possibile individuare quantità e qualità dello stupefacente con conseguente inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità, ma il Tribunale ha omesso di motivare sul punto. 1.3 Con il terzo motivo si denuncia la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati al capo U), da riqualificare ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309 del 90, trattandosi di modiche cessioni avvenute per lo più tra consumatori abituali, che ne facevano uso di gruppo. Peraltro, non vi è prova, a differenza di quanto ritenuto nell'ordinanza, che ad ogni contatto o incontro con [OSCURATO:PERSONA] corrispondesse una cessione né che fosse accertata quantità e qualità della sostanza ceduta né che non fosse destinata all'uso di gruppo: ciò vale per la cessione del 6 marzo 2018 e dell'i maggio, quando il ricorrente faceva presente a [OSCURATO:PERSONA] di dover attendere il ritorno del Panetta. Dalle numerose conversazioni intercettate, illustrate e analizzate nel ricorso, emerge la difficoltà del Tassone di procurarsi stupefacenti in assenza del Panetta e l'inesistenza di una struttura organizzata, tanto da indurlo a cercare un autonomo canale di fornitura, individuato nell'Aiello: la presenza di fornitori alternativi e in concorrenza tra loro smentisce l'ipotesi associativa e le lamentele di [OSCURATO:PERSONA] sulla pessima qualità dello stupefacente ceduto in modeste quantità avrebbero giustificato l'inquadramento nell'ipotesi lieve.1.4 Con il quarto motivo si contesta la mancanza di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa ai reati di cui ai capi V),W) e Z) per non avere il Tribunale risposto alle obiezioni difensive, riproduttive delle censure espsote al punto precedente. 1.5 Con il quinto motivo si denuncia la mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza relativi al capo Y). Non vi è prova che la piantagione fosse riconducibile al ricorrente, in quanto le celle agganciate dal suo cellulare erano quelle del comune di Pazzano, non del luogo della piantagione, e le conversazioni intercettate sono generiche, risultando solo l'interesse del ricorrente e del correo alla coltivazione, ma non la realizzazione della piantagione. 1.6 Con il sesto motivo si denuncia l'assenza di motivazione in punto di esigenze cautelari. I fatti risalgono al 2018-2019, le condotte hanno ad oggetto cessioni di piccolissimi quantitativi di stupefacente e dal maggio 2019 il Tassone ha mutato stile di vita, dedicandosi ad attività lavorativa, sicché manca l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. 1.7 Con l'ultimo motivo deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa dell'indagato. In data 8 aprile 22 il ricorrente aveva chiesto di partecipare all'udienza fissata per il 14 aprile perché intendeva rendere dichiarazioni spontanee, ma il Tribunale ha respinto l'istanza, ritenendola intempestiva, in tal modo precludendogli il diritto di partecipare all'udienza e di difendersi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al reato associativo, inammissibile nel resto per le ragioni di seguito illustrate. 2. In via preliminare va esaminato l'ultimo motivo. L'eccezione processuale è manifestamente infondata, in quanto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491), secondo i quali nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, la persona detenuta o internata, ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente a quest'ultima solo se ne abbia fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis cod. proc. pen.. In conformità a tali principi il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta dell'indagato di partecipazione all'udienza perché non formulata con l'istanza di riesame né con quella di differimento dell'udienza né l'istanza risultava giustificata dalla necessità di rendere dichiarazioni, prospettata solo come mera eventualità (testualmente "lo scrivente chiede a vostra signoria di voler disporre la partecipazione fisica o in videoconferenza all'udienza camerale già fissata per il giorno 14.4.22 ore 10.45 presso aula 3 p.t. onde lo scrivente poter rendere dichiarazioni spontanee qualora lo ritenesse opportuno e/o poter intervenire e poter essere garantito il diritto alla difesa"). 3. Del tutto infondati sono il terzo e quarto motivo con i quali si contesta la sussistenza dei reati di cessione contestati ai capi U), V),W) e Z) per manifesta infondatezza delle censure nonché per indeducibilità delle stesse. E' invero, incontestabile la gravità indiziaria per i reati fine, risultando: a) chiare le conversazioni intercettate, stante la decifrabilità dei termini di copertura utilizzati; b) indubbia la natura dello stupefacente ceduto, da individuarsi in cocaina per gli espliciti riferimenti al taglio, al prezzo, alla scarsa qualità o alle modalità di consumo (v. pag. 8 e 25 dell'ordinanza), confermata anche dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], controllato dopo un incontro con il ricorrente e trovato in possesso di tale sostanza stupefacente (pag.19 ordinanza); c) stabili le modalità di cessione, ricostruite dalle intercettazioni e confermate in occasione dell'arresto dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA]. Elementi questi, che, valutati in modo coordinato e completo, smentiscono la prospettazione alternativa e riduttiva proposta dal ricorrente, non essendovi nei colloqui alcun cenno all'uso di gruppo o alla destinazione al consumo personale, ma anzi, espliciti riferimenti alla destinazione a terzi e all'esigenza di soddisfare le richieste di terzi (v. pag. 7 e 10), come correttamente ritenuto nell'ordinanza (pag.6), che attribuisce massimo rilievo alla consuetudine operativa dei due interlocutori, confermata anche da [OSCURATO:PERSONA], che ammetteva di acquistare 3-4 grammi di cocaina a settimana dal fornitore di nome Giuseppe, che si approvvigionava da altri due soggetti. Ed infatti, al ricorrente sono contestate, rispettivamente ai capi U),V) e X), cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA] commesse in concorso con il Panetta, l'Aiello e [OSCURATO:PERSONA], individuati come suoi fornitori in base alle risultanze intercettative, che confermano lo stesso modulo, la stessa sequenza e frequenza degli acquisti. All'evidenza i rilievi del ricorrente si risolvono nel proporre una diversa lettura delle conversazioni captate e un'interpretazione conforme alla linea difensiva con operazione inammissibile a fronte dei contenuti inequivoci dei colloqui intercettati, che in modo netto dimostrano la comune finalità di cessione perseguita dall'indagato e dall'acquirente, come evidenziato nell'ordinanza e dimostrato dalla pluralità delle cessioni eseguite anche più volte al giorno per far fronte alle richieste dell'acquirente.Di estrema chiarezza risulta il colloquio, riportato a pag. 21 dell'ordinanza, dal quale risulta la notevole disponibilità di marijuana da parte del Tassone, al punto di proporne mezzo chilo al Chiera, oltre a dimostrare la risalente professionalità maturata nella coltivazione di tale sostanza, della quale si ha riscontro nella vicenda oggetto del capo Y). Su tali elementi il Tribunale ha coerentemente fondato la valutazione della gravità indiziaria per i numerosi episodi di cessione contestati al ricorrente, la sistematicità e intensità dell'attività illecita svolta nonché la disponibilità di quantitativi non trascurabili dei due tipi di sostanza trattati e venduti (v. p.25 ordinanza), tale da escludere la riconducibilità dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, che ‘ancdtra la valutazione alla modestia dei quantitativi ceduti nelle singole occasioni, piuttosto che alla dimensione complessiva e alle modalità dell'attività illecita. 4. Altrettanto solido è il compendio indiziario relativo al capo Y). Anche per tale capo di imputazione le risultanze intercettative giustificano la valutazione della gravità indiziaria operata dal Tribunale, in quanto documentano la coltivazione di marijuana, la realizzazione della piantagione, l'impegno profuso dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA], intenzionato a coinvolgere anche il Panetta. Proprio il colloquio tra quest'ultimo e il ricorrente, riportato nell'ordinanza (pag. 26), dà conto della non episodicità dell'iniziativa, stante il riferimento ad annualità precedenti. E' peraltro, esplicita l'ammissione del ricorrente, nel colloquio con il Chiera, di aver maturato esperienza specifica, avendo ricavato in passato oltre 60 kg di prodotto e buoni profitti o di "essere un produttore", nel colloquio con una donna, dimostrando particolare competenza e conoscenza del mercato, stante il riferimento ai prezzi di vendita praticati al nord, più remunerativi di quelli praticati al sud (v. pag. 27 ordinanza). Altrettanto esplicita è l'ammissione di aver lavorato nella piantagione durante la notte precedente al sequestro di 110 piante eseguito il mattino del 19 luglio 2018 (pag. 28 ordinanza). A fronte di tale limpida ammissione nonché dell'ammissione di trovarsi a Pazzano (pag. 27 ordinanza), confermate dal monitoraggio dell'autovettura tramite localizzatore satellitare, delle cautele utilizzate prima di recarsi sul terreno e dei riferimenti espressi alle attrezzature portate e alle attività da svolgere sul terreno, la tesi difensiva palesa tutta la sua inconsistenza. 5. A diversa soluzione si perviene per il reato associativo e sulla configurabilità dello stesso, risultando la motivazione sul punto assertiva e apparente.L'ordinanza si limita a ricostruire i singoli reati fine e la pluralità delle cessioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], acquirente quasi esclusivo del ricorrente, che si riforniva dal Panetta e da [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], indicati come sodali nell'imputazione, senza, tuttavia, dar conto degli elementi costituivi dell'associazione. I reati fine risultano commessi dal ricorrente alternativamente in concorso con il Panetta, con il Tassone e con l'Aiello, senza che ne risulti chiarita la riconducibilità al gruppo e senza spiegare da quali elementi si ricavi il ruolo apicale del Panetta e del [OSCURATO:PERSONA] e di coordinamento dell'attività di cessione affidata al ricorrente, sicché l'ipotesi accusatoria sembra fondata solo sulla serialità e stabilità nel tempo dell'attività illecita, dando per scontata la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza dell'associazione, della volontà di aderirvi e di contribuire consapevolmente al programma associativo. Anche la pluralità delle fonti di approvvigionamento viene assertivamente ritenuta dimostrativa del legame esistente tra il ricorrente ed i vertici del sodalizio, che custodivano e gli consegnavano la cocaina da vendere, senza tuttavia, chiarire da quali elementi si ricavi la ríconducibilità delle transazioni al gruppo, escludendo l'autonomia e la posizione concorrenziale dei canali di approvvigionamento alternativi, senza individuare gli elementi dì raccordo tra gli stessi o tra i vertici del sodalizio, che riconducano ad unitario progetto e schema operativo le condotte illecite. L'ordinanza non fornisce congrua risposta alle obiezioni difensive sul punto né risolve l'ambiguità del colloquio, riportato a pag. 16, nel corso del quale il ricorrente spiegava all'acquirente di doversi rivolgere ad altro fornitore (l'Aiello), stante l'indisponibilità del Panetta, con espressioni contrastanti con l'ipotizzato vincolo associativo ("io a stare appresso solo da una parte mi sono rotto i coglioni" "e almeno mi tengo due tre vie e quando non c'è uno, vado da un altro e me compro le gomme per la macchina cosi non rimaniamo a piedi"). Se a tale ambiguità si aggiunge che la stessa ordinanza dà atto (pag.16) di aver annullato l'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di identificazione ne deriva che l'associazione delineata dall'accusa non trova piena corrispondenza nelle risultanze processuali. Ciò che emerge chiaramente dalle conversazioni intercettate è il ruolo gregario del ricorrente rispetto al Panetta (del quale è indubbia la costante disponibilità di notevoli quantitativi di cocaina e marijuana, confermati dai quantitativi sequestrati in occasione dell'arresto), in quanto il Tassone ammetteva di non avere autonomia operativa, non potendo disporre dello stupefacente rimasto senza ordine del Panetta, ma null'altro risulta per i rapporti tra questi e gli altri componenti del sodalizio. Anche la riconducibilità della piantagione ad un interesse del gruppo è affermazione fondata solo sul proposito di [OSCURATO:PERSONA] di coinvolgere il Panetta, della cui partecipazione al progetto nulla risulta. Le carenze di motivazione evidenziate e il mancato approfondimento dei profili indicati impongono l'annullamento dell'ordinanza in ordine al reato associativo, assorbita la valutazione in punto di esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuova valutazione sui temi segnalati. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo T), e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi 309,co.7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto