CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ascrittogli al capo a) ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen., ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata determinazione della pena inflitta all'imputato nonché la correttezza della qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 337 cod pen., del fatto di cui al capo b), è inammissibile: quanto al primo aspetto, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pag. 4, in cui si è dato atto, tra l'altro, dell'essere stata riconosciuta in capo al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., sia pure posta in equivalenza con le attenuanti generiche); quanto al secondo aspetto, prospetta questione ancora una volta non consentita nel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di questione inedita, tanto risultando dall'esame dell'atto di appello proposto nell'interesse del ricorrente in data 28 aprile 2025; le deduzioni ad essa sottese presuppongono, in ogni caso apprezzamenti di fatto, che sfuggono al sindacato di questa Corte; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M