CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 07244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso La Sentenza del 27/01/20202 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 27/01/2020 della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza in data 21/07/2017 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di due targhe automobilistiche. Deduce: 1.1. "Mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., tempestivamente richiesta ed impugnata, con riferimento al reato di cui al capo B). Illogicità della motivazione". A tal riguardo il ricorrente si duole del mancato esperimento della perizia fisiognonnica e antropometrica sui fotogrammi estratti dai filmati registrati dal /..b.,•-•.›. __, sistema di videosorveglianza, in forza dei quali veniva effettuato il riconoscimento dell'imputato. Secondo il ricorrente, la richiesta in tal senso avanzata dalla difesa è stata rigettata con motivazione mancante e illogica, così configurandosi il vizio di omessa assunzione di una prova decisiva. 1.2. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) con particolare riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 648, cod.pen. contestato al capo B). Omessa motivazione", Con il secondo motivo la difesa sostiene che la Corte di appello ha confermato la responsabilità in relazione al capo B) pur in assenza della prova della consapevolezza della provenienza furtiva della targa, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che l'imputato non avesse fornito alcuna spiegazione circa il possesso delle targhe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Con specifico riguardo alla perizia, infatti, va ricordato e ribadito che «nel giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (Fattispecie relativa alla richiesta di rinnovazione della perizia sulla capacità del testimone ex art. 196 cod. proc. pen., in cui la S.C. ha precisato che la valutazione discrezionale del giudice di appello sulla predetta richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. - dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653). L'applicazione di tale principio al caso concreto mostra la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che la Corte di appello ha dato puntuale risposta alla richiesta dal ricorrente spiegando ìe3iegatp che la perizia fisiognonnica era del tutto superflua, in quanto la presenza di Iulis nell'Audi, al momento del furto del carburante, era del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sussistenza del fatto di ricettazione. Da qui l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. La Corte di appello ha ritenuto la configurazione della ricettazione facendo corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale il possesso ingiustificato di un bene proveniente da delitto consente di ritenere sussistente anche l'elemento psicologico del reato, oltre che l'evidente materialità dello stesso (cfr. tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.AS>•-)nx) 268643 - 01). Tale unica notazione fa discendere la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, con il quale si contrasta tale pacifico orientamento di legittimità, senza che siano esposte ragioni utili al suo superamento. A ciò si aggiunga che il motivo non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sedel legittimità allorquando non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore