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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 05341/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9090/2022 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio allegato al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Agata, sito in via Padova n. 23 [OSCURATO:PERSONA], - intimato - C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Annbrosi avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 del 2022 pubblicata il 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che:

1. il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e annullò le fatture emesse dal Comune per somministrazione del servizio idrico integrato;

2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune per tardività;

3. avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di un unico motivo; sebbene intimato il [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. l'unico motivo di ricorso denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 285, 325, 326, 327, e 479 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 nn.3 e 5";

1.1. il motivo, con cui il Comune ricorrente insiste nel sostenere la propria tesi sulla base della circostanza della notifica della sentenza di prime .9( cure in quanto ov,~24 effettuata alla parte con formula esecutiva, è inammissibile sotto vari profili; anzitutto il motivo difetta di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale della notifica in questione; inoltre, il motivo neppure si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione dell'appellata atteso che "la notifica della sentenza di primo grado è correttamente effettuata in quanto destinata al Comune nel luogo dove era stato eletto domicilio in primo grado e con corretta indicazione del procuratore costituito in primo grado" ed 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ha altresì ritenuto non fondata la difesa della parte appellante secondo cui la notifica in parola sarebbe stata effettuata solo al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite, reputando quel Tribunale che nessuna prova è stata fornita sul punto (cfr. sentenza impugnata pag. 2); infine, il Tribunale ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine di impugnazione né l'esame del motivo offre elementi per mutare l'orientamento di questa Corte (v. art. 360-bis c.p.c.); in proposito questa Corte ha affermato che a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (da ultimo, Cass. Sez.

U, 30/09/2020 n. 20866); in linea col richAamato principio, il giudice di appello ha osservato - come (1.14- già evidenziato -1«la notifica della sentenza di primo grado è correttamente effettuata in quanto destinata al Comune del luogo dove era stato eletto 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi domicilio in primo grado e con corretta indicazione del procuratore costituito in prime cure» e che quindi «essendo stata effettuata la notifica della sentenza in data 4 settembre 2019 è chiaro, pertanto, che alla data del 4 febbraio 2020 era già ampiamente decorso il termine di 30 giorni per proporre appello»;

2. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla viene disposto per le spese, non avendo l'intimato [OSCURATO:PERSONA] svolto difese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9090/2022 R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura su foglio allegato al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]Agata, sito in via Padova n. 23 [OSCURATO:PERSONA], - intimato - C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 29 del 2022 pubblicata il 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: 1. il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda del [OSCURATO:PERSONA] e annullò le fatture emesse dal Comune per somministrazione del servizio idrico integrato; 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune per tardività; 3. avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Comune sulla base di un unico motivo; sebbene intimato il [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1. l'unico motivo di ricorso denuncia la "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 285, 325, 326, 327, e 479 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. 1 nn.3 e 5"; 1.1. il motivo, con cui il Comune ricorrente insiste nel sostenere la propria tesi sulla base della circostanza della notifica della sentenza di prime .9( cure in quanto ov,~24 effettuata alla parte con formula esecutiva, è inammissibile sotto vari profili; anzitutto il motivo difetta di specificità, non essendo stato riportato il tenore letterale della notifica in questione; inoltre, il motivo neppure si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto fondata l'eccezione dell'appellata atteso che "la notifica della sentenza di primo grado è correttamente effettuata in quanto destinata al Comune nel luogo dove era stato eletto domicilio in primo grado e con corretta indicazione del procuratore costituito in primo grado" ed 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ha altresì ritenuto non fondata la difesa della parte appellante secondo cui la notifica in parola sarebbe stata effettuata solo al fine di ottenere il pagamento delle spese di lite, reputando quel Tribunale che nessuna prova è stata fornita sul punto (cfr. sentenza impugnata pag. 2); infine, il Tribunale ha deciso la controversia in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine di impugnazione né l'esame del motivo offre elementi per mutare l'orientamento di questa Corte (v. art. 360-bis c.p.c.); in proposito questa Corte ha affermato che a garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell'opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione - nella relata di notificazione - del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (da ultimo, Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20866); in linea col richAamato principio, il giudice di appello ha osservato - come (1.14- già evidenziato -1«la notifica della sentenza di primo grado è correttamente effettuata in quanto destinata al Comune del luogo dove era stato eletto 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 9090/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domicilio in primo grado e con corretta indicazione del procuratore costituito in prime cure» e che quindi «essendo stata effettuata la notifica della sentenza in data 4 settembre 2019 è chiaro, pertanto, che alla data del 4 febbraio 2020 era già ampiamente decorso il termine di 30 giorni per proporre appello»; 2. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla viene disposto per le spese, non avendo l'intimato [OSCURATO:PERSONA] svolto difese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3,
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