CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Lecce in data 23.6.2023 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 589 bis, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione e alla sanzione amministrativa di euro 600,00 e della revoca della patente di guida oltre alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili rimettendole dinnanzi al giudice civili e riconoscendo una provvisionale di euro 40.000,00 per ciascuna di esse. 2.Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod.proc.pen. nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 186 C.d.S. e 589 bis cod. pen. e con un secondo motivo l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 3.11 primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte di merito ha invece fornito un'adeguata e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio stradale. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto, in accordo con le conclusioni del perito nominato dal G.U.P, che il ritardo del conducente del ciclomotore, nell'avvedersi della presenza del pericolo e nell'azionare le opportune contromisure per evitare l'impatto, fosse da attribuirsi all'alterazione delle condizioni psicofisiche per effetto dell'assunzione di alcol e stupefacenti. Manifestamente infondato é il secondo motivo. Ed invero ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di merito ha richiamato i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).Quanto alla determinazione della pena, la Corte di merito ha fatto correttamente riferimento al disposto di cui all'art. 590 quater cod.pen. con riguardo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze. 4.Ne deriva che il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'il novembre 2025