CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35049/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, del 23 dicembre 2020, con il quale era stata respinta l'istanza di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., in esecuzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, per anni uno mesi quattro, in relazione alla sentenza della Corte d'assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 9 giugno 2016. 2. Ritenuto che i motivi dedotti (vizio di motivazione, violazione dell'art. 30 Ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 Cost..e 3 e 14 CEDU, violazione degli artt. 33 e 34 Cost. e 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) risultano reiterativi di identici motivi già vagliati dal Tribunale di sorveglianza, con ragionamento immune da vizi, in fatto, nonché del tutto condivisibile in diritto. 2.1. Considerato, infatti, che l'ordinanza evidenzia che si tratta di condannato per reato ostativo non collaborante con la giustizia, rispetto al quale andavano acquisiti, con onere di allegazione a carico dello stesso condannato, elementi che escludano non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo del loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. 2.2. Rilevato, invece, che secondo il Tribunale, non vi è alcuna forma di collaborazione da parte del condannato il quale, inoltre, è stato destinatario di decreto di applicazione del regime differenziato, del 28 novembre 2019, espressione di persistente ed attuale collegamento con il sodalizio di appartenenza, nonché di decreti di sequestro di beni come misura di prevenzione, in data 20 febbraio 2018 (circostanza contestata dalla difesa: cfr. pag. 8 del ricorso). 2.3. Considerato, in ogni caso, che il provvedimento rende conto, con ragionamento che esamina puntualmente tutte le allegazioni difensive, di accertamenti all'attualità in base ai quali non si può escludere il collegamento tra Vottari (condannato tra l'altro per associazione a delinquere di tipo mafioso armata, oltre che per omicidio), e la criminalità organizzata denominata 'ndrangheta, con particolare riferimento alla cosca Pelle-Vottari e, comunque il pericolo del ripristino di tali collegamenti, essendo la cosca ancora attiva (come dimostrano, secondo il Tribunale di sorveglianza, gli atti del procedimento denominato Mandamento jonico, con decreto di fermo del 4 luglio 2017, il processo cd. European 'ndrangheta connection-Pollino nel quale, in primo grado, sono stati condannati 34 imputati, in data 13 novembre 2020, tra cui appartenenti alla indicata cosca, nonché il procedimento cd. Selfie nel quale sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare, il 31 maggio 2019, a carico di diversi indagati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], appartenente di spicco alla cosca Pelle-Vottari). 2.4. Rilevato, poi, che il provvedimento, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, sottolinea, non l'assenza di collaborazione o di ammissione degli addebiti, diritto al silenzio ovviamente da reputarsi incoercibile, come dedotto dal ricorrente. 2.4.1 Considerato, invece, che il Tribunale valorizza la carenza di autentica rivisitazione critica rispetto alle scelte delinquenziali compiute, indicando gli esiti dei colloqui svolti dal ricorrente con l'equipe dell'istituto ove è ristretto, nonché dando conto dell'osservazione della personalità del condannato durante la detenzione patita (cfr. pag. 6 dell'ordinanza ove si descrive anche l'atteggiamento riduttivo rispetto alla ricostruzione del delitto per il quale Vottari è stato condannato alla pena in esecuzione, secondo i giudici della cognizione eseguito materialmente dal predetto, con un'azione pianificata attraverso un vero e proprio agguato, messo a segno in casa del capo della cosca rivale e che ha condotto, da parte del commando armato, all'uccisione di una donna e al ferimento di tre persone), sottolineando anche l'interiorizzazione di comportamenti devianti, tenuto conto della crescita e formazione del Vottari nell'ambito di un contesto familiare di 'ndrangheta. 2.5. Ritenuto, infine, che i rilievi difensivi pretenderebbero/ da parte di questa Corte di legittimità, il riesame di elementi dimostrativi, la cui (ri) lettura è del tutto inibita in sede di legittimità. 2.6. Considerato che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, richiamata anche dal ricorrente, è consentito concedere il permesso premio, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter Ord. pen., purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di ripristino dei medesimi. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7