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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46321/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05FCFLY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla valenza probatoria del "narcotest" è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura correttamente superata dalla Corte di appello che ha richiamato consolidata giurisprudenza al riguardo anche in ragione della contestata ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che, infatti, corretto risulta il pertinente riferimento a pacifica giurisprudenza da parte della Corte di merito che ha ritenuto sufficiente l'accertamento effettuato sullo stupefacente in sequestro nella immediatezza per mezzo di «narc:otest» in dotazione alle forze di polizia (in tal senso giurisprudenza di questa Corte secondo cui per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05FCFLY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla valenza probatoria del "narcotest" è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di identica censura correttamente superata dalla Corte di appello che ha richiamato consolidata giurisprudenza al riguardo anche in ragione della contestata ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che, infatti, corretto risulta il pertinente riferimento a pacifica giurisprudenza da parte della Corte di merito che ha ritenuto sufficiente l'accertamento effettuato sullo stupefacente in sequestro nella immediatezza per mezzo di «narc:otest» in dotazione alle forze di polizia (in tal senso giurisprudenza di questa Corte secondo cui per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti, Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 46321/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris