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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00742/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono tutti la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente: - il primo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all'art. 624, cod. pen., con conseguente prescrizione del reato; - il secondo, alla qualificazione del fatto nei termini di rapina impropria, ai sensi dell'art. 628, secondo comma, cod. pen.; - il terzo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui agli artt. 56, 628, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che la motivazione del giudice del merito non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione codicistica, giacché sulla qualificazione giuridica del fatto la corte motiva correttamente, richiamando in assenza di qualsiasi contraddittorietà o manifesta illogicità, a pag. 6 della sentenza impugnata (valorizzando la immediatezza e continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata per garantirsi l'impunità); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, in ordine all'erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen., non solo non era stato devoluto in sede di appello, ma è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in aperto conflitto con la disciplina normativa, censurando la motivazione della sentenza impugnata che invece di tale disciplina fa corretta applicazione, affermando la rilevanza della recidiva reiterata ai fini del calcolo della prescrizione (pag. 5 dove è stato richiamato in modo adeguato e logicamente riscontrabile il dictum delle Sez.

U Schettino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; le [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono tutti la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine rispettivamente: - il primo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui all'art. 624, cod. pen., con conseguente prescrizione del reato; - il secondo, alla qualificazione del fatto nei termini di rapina impropria, ai sensi dell'art. 628, secondo comma, cod. pen.; - il terzo, alla mancata riqualificazione del fatto di rapina nei termini di cui agli artt. 56, 628, secondo comma, cod. pen., non sono consentiti perché totalmente reiterativi dei motivi di appello (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01); che la motivazione del giudice del merito non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione codicistica, giacché sulla qualificazione giuridica del fatto la corte motiva correttamente, richiamando in assenza di qualsiasi contraddittorietà o manifesta illogicità, a pag. 6 della sentenza impugnata (valorizzando la immediatezza e continuità tra la sottrazione e la violenza esercitata per garantirsi l'impunità); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge, in ordine all'erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen., non solo non era stato devoluto in sede di appello, ma è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in aperto conflitto con la disciplina normativa, censurando la motivazione della sentenza impugnata che invece di tale disciplina fa corretta applicazione, affermando la rilevanza della recidiva reiterata ai fini del calcolo della prescrizione (pag. 5 dove è stato richiamato in modo adeguato e logicamente riscontrabile il dictum delle Sez. U Schettino); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di