CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 21853/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21997/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 409/35/15depositata il 10/02/2015 . Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal ConsigliereGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 409/35/15 del 10/02 /201 5 , la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Fintel) nei confronti della sentenza n. 262/21/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso il rigetto dell’istanza con la quale era stato chiesto di volere considerare l’ammontare di euro 30.000,00 quale importo della rata mensile di acconto dell’accisa dovuto per l’anno 2011, anziché l’importo scaturente dalla dichiarazione di consumo relativa al 2010, poiché comprensiva di fatture emesse nei confronti di clienti non più forniti nell’anno 2011. 2.Avverso la sentenza di appello Fintel proponeva ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva in giudizio con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo al fine di consentire il perfezionamento della definizione agevolata ex art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, con la produzione della documentazione attestante il pagamento dell’ultima rata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Fintel deduce di avere provveduto al pagamento dell’ultima rata concernente la definizione agevolata e chiede, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio. 2.La ricorrente ha effettivamente comprovato di avere effettuato tutti i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichia