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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 04176/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12818/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIAn. 69/ 07/ 2013 depositata il 11/11/2013, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12818/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] PUGLIAn. 69/ 07/ 2013 depositata il 11/11/2013, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P
Decreto Cassazione n. 04176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris