CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 48146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIKA3 ARBEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 07/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia resa in data 23/03/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui gli imputati sono stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che le doglianze difensive - contenute nei distinti ricorsi - propongono motivi sovrapponibili che rendono opportuna la trattazione congiunta; ritenuto che i predetti motivi, che contestano il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dei prevenuti per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. (fondata su un compendio probatorio assertivamente insufficiente), e per il solo [OSCURATO:PERSONA] l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 110 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali di contro correttamente valorizzate dal giudice di merito (come il rinvenimento all'interno della "scatola rosa" lasciata dai ricorrenti di circa 2 kg di oro, altri preziosi e la medaglia d'oro sottratta a [OSCURATO:PERSONA] e cfr. pag. 4 e 5); osservato pure che i predetti motivi, diversamente da quanto indicato nella memoria pervenuta in cancelleria in data 8 ottobre 2022, tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti (sconfessata finanche dalle emergenze processuali), mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito il quale, con motivazione esente da vizi logici, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento, con la conseguenza che il supposto travisamento della prova è basato su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali (idoneamente svolta dalla Corte di appello); evidenziato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato, travisandoli, dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Cos