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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14799/2026

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relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 4791/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4791/2022 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo2022, n. 42, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mercanti, con studio in Verona, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, constudio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec pernotifiche e comunicazioni [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giustaNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026procura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 20 luglio 2021, n. 907/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 20 luglio 2021, n. 907/1/2021, che, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamenton. 17246 del 13 dicembre 2018 da parte del Comune di Spinea(VE) per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno2013 nella misura di € 24.680,00, in relazione ad un terrenoedificabile pervenutole in eredità dal defunto [OSCURATO:PERSONA] 2010, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto dalla medesima nei confronti del Comune di Spinea(VE) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Venezia l’8 luglio 2020, n. 483/2/2020,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha pronunciatol’absolutio ab instantia sul gravame interposto avverso ladecisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso originario della contribuente sul presupposto che:«L’oggetto delle domande conclusive del ricorso (…) nonriguardano assolutamente l’atto impugnato indicato nellapremessa, bensì altri atti divenuti definitivi» (in particolare, gliavvisi di accertamento nn. 1537 del 18 febbraio 2014, 1617del 23 novembre 2011, 1895 dell’11 luglio 2012 e 1957 del 10Numero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026maggio 2013 537) - «per mancanza e assoluta incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione».Secondo il giudice regionale: «L’appellante infatti contesta confrasi assolutamente generiche la sentenza di primo grado,senza spiegare in alcun modo perché dovrebbe essereannullata la dichiarazione di inammissibilità del ricorsointroduttivo disposta dalla CTP.

In realtà l’appello si limita ariproporre dal punto di vista della contribuente le vicende chel’hanno vista contrapporsi negli anni al Comune di Spinea perla valutazione dell’area di sua proprietà ai fini del pagamentodelle relative imposte.

Nemmeno in questo grado di giudiziovengono pertanto evidenziati i vizi propri dell’avviso diaccertamento impugnato che dovrebbero portare al suoannullamento».3.

Il Comune di Spinea (VE) ha resistito con controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.

Con il primo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statatenuta in conto dal giudice del gravame «la circostanzafondamentale dell’inesistenza dell’effettiva edificabilità delterreno de quo», giacché: «I(n) giudici di merito hanno omessodi valutare la sussistenza di comportamenti omissivi e diviolazione di legge da parte dell’amministrazione comunaleun’area a destinazione alberghiera, può essere sottoposta atassazione IMU e TASI solo ed unicamente ove sussistanopossibilità effettive di edificazione come statuito dalla succitataNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026L. 27 dicembre 2019, n. 160 e precedente legislazioneabrogata».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Difatti, la censura impinge nella preclusione della c.d.“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed insecondo grado), che non consente di censurare l’omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffattaipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,n. 26774; Cass., Sez.

Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Numero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio.

Senza contare che il giudicedel gravame aveva vagliato il contenuto censorio dei motivi diappello (anche in relazione alla doglianza concernente lavalutazione del terreno), pervenendo alla lapidaria conclusioneche: «In realtà, l’appello si limita a riproporre dal punto di vistadella contribuente le vicende che l’hanno vista contrapporsinegli anni al Comune di Spinea per la valutazione dell’area disua proprietà ai fini del pagamento delle relative imposte.Nemmeno in questo grado di giudizio vengono pertantoevidenziati i vizi propri dell’avviso di accertamento impugnatoche dovrebbero portare al suo annullamento»Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise inmodo uniforme (in rito) dai giudici del doppio grado di merito,per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudicedi legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod.proc. civ.).3.

Con il secondo motivo, «violazione degli artt. 53, 97 e 112Cost.».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Invero, la sola violazione di norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., inquanto il contrasto tra la decisione impugnata e iparametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato adNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (Cass., Sez.

Un., 12 novembre 2020, n.25573).4.

Con il terzo motivo, si denuncia «violazione articoli 2041 e2043 cod. civ. con riferimento alla Legge 27 dicembre 2019 N.160 art. 1 comma 741 lettere “d” ed “e” e normativaprecedente abrogata, e contestuale violazione articoli 9 ed 10Regolamento del comune di Spinea di attuazione della L.260/2019 ed articolo 8 lettera f precedente regolamento diapplicazione tributo sui servizi indivisibili del 21 /03/2014»5.

Con il quarto motivo, si denuncia «eccezione diincostituzionalità dell’art. 1 comma 741 lettera “d” della L. 27dicembre 2019, n. 160 e previgente legislazione per violazionedegli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione».6.

I predetti motivi sono inammissibili.6.1 Le censure attingono – sotto aspetti distinti - una normarelativa alla nuova IMU in vigore con decorrenza dall’1 gennaio2020, in base all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre2019, n. 160, che non può trovare applicazione nella fattispeciesub iudice.6.2 Ad ogni modo, anche per il resto, i mezzi non colgono laratio decidendi, non essendo stata in alcun modo investita ladichiarazione di inammissibilità dell’appello.

Le contestazioni siappuntano sulla sola valutazione del terreno ai fini dellaliquidazione del tributo, senza confrontarsi con il nucleomotivazionale della decisione impugnata.

L’oggetto delledoglianze è l’atto impositivo e non la sentenza impugnata.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motiviNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026richiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez.

Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).Aggiungasi che la censura è inammissibile in quanto diretta acriticare l'atto impositivo e non la sentenza impugnata,risolvendosi tale censura in mere enunciazioni di violazioni dilegge o di vizi di motivazione, che non consentono diindividuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenzaimpugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi dicogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento (trale tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez.5^, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio2018, n. 4611; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12982;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 15luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n.26300; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28884; Cass.,Sez.

Trib., 12 aprile 2023, n. 9783; Cass., Sez. Trib., 2 giugno2025, n. 14784).7.

Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relatoreDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 4791/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4791/2022 R.G., propostoDa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA](indirizzo pec per notifiche e comunicazioni:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura incalce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]omune di Spinea (VE), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù dideliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo2022, n. 42, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mercanti, con studio in Verona, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, constudio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzi pec pernotifiche e comunicazioni [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giustaNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026procura in allegato al controricorso di costituzione nel presenteprocedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per il Veneto il 20 luglio 2021, n. 907/1/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 26 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale peril Veneto il 20 luglio 2021, n. 907/1/2021, che, in controversiaavente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamenton. 17246 del 13 dicembre 2018 da parte del Comune di Spinea(VE) per insufficiente versamento dell’IMU relativa all’anno2013 nella misura di € 24.680,00, in relazione ad un terrenoedificabile pervenutole in eredità dal defunto [OSCURATO:PERSONA] 2010, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto dalla medesima nei confronti del Comune di Spinea(VE) avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Venezia l’8 luglio 2020, n. 483/2/2020,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha pronunciatol’absolutio ab instantia sul gravame interposto avverso ladecisione di prime cure – che aveva dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso originario della contribuente sul presupposto che:«L’oggetto delle domande conclusive del ricorso (…) nonriguardano assolutamente l’atto impugnato indicato nellapremessa, bensì altri atti divenuti definitivi» (in particolare, gliavvisi di accertamento nn. 1537 del 18 febbraio 2014, 1617del 23 novembre 2011, 1895 dell’11 luglio 2012 e 1957 del 10Numero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026maggio 2013 537) - «per mancanza e assoluta incertezza deimotivi specifici dell’impugnazione».Secondo il giudice regionale: «L’appellante infatti contesta confrasi assolutamente generiche la sentenza di primo grado,senza spiegare in alcun modo perché dovrebbe essereannullata la dichiarazione di inammissibilità del ricorsointroduttivo disposta dalla CTP. In realtà l’appello si limita ariproporre dal punto di vista della contribuente le vicende chel’hanno vista contrapporsi negli anni al Comune di Spinea perla valutazione dell’area di sua proprietà ai fini del pagamentodelle relative imposte. Nemmeno in questo grado di giudiziovengono pertanto evidenziati i vizi propri dell’avviso diaccertamento impugnato che dovrebbero portare al suoannullamento».3. Il Comune di Spinea (VE) ha resistito con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente hadepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2. Con il primo motivo, si denuncia «violazione dell’art. 360,primo comma, n. 5), cod. proc. civ.», per non essere statatenuta in conto dal giudice del gravame «la circostanzafondamentale dell’inesistenza dell’effettiva edificabilità delterreno de quo», giacché: «I(n) giudici di merito hanno omessodi valutare la sussistenza di comportamenti omissivi e diviolazione di legge da parte dell’amministrazione comunaleun’area a destinazione alberghiera, può essere sottoposta atassazione IMU e TASI solo ed unicamente ove sussistanopossibilità effettive di edificazione come statuito dalla succitataNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026L. 27 dicembre 2019, n. 160 e precedente legislazioneabrogata».2.1 Il predetto motivo è inammissibile.2.2 Difatti, la censura impinge nella preclusione della c.d.“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed insecondo grado), che non consente di censurare l’omessoesame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti ex art.360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.; difatti, in siffattaipotesi, prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorsodepositato o con citazione di cui sia stata richiesta lanotificazione dal giorno 11 settembre 2012; detta norma èstata mantenuta, anche dopo l’abrogazione disposta dall’art. 3,comma 26, lett. e), del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, per igiudizi introdotti prima dell’1 gennaio 2023, dall’art. 35,comma 5, del d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 149, quale modificatodall’art. 380, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197), ilricorrente in cassazione - per evitare l’inammissibilità delmotivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 134, ed applicabile alle sentenze pubblicate dall’11settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste abase, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono traloro diverse (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 2016,n. 26774; Cass., Sez. Lav., 6 agosto 2019, n. 20994; Cass.,Sez. 5^, 12 luglio 2021, n. 19760; Cass., Sez. 5^, 1 aprile2022, n. 10644; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2022, n. 11707;Numero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib.,13 dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 27 giugno2024, n. 17782; Cass., Sez. Trib., 28 aprile 2025, n. 11109).Nella specie, però, a fronte della soccombenza nel doppiogrado di merito, la ricorrente non ha indicato le ragioni di fattodifferenti a seconda del giudizio. Senza contare che il giudicedel gravame aveva vagliato il contenuto censorio dei motivi diappello (anche in relazione alla doglianza concernente lavalutazione del terreno), pervenendo alla lapidaria conclusioneche: «In realtà, l’appello si limita a riproporre dal punto di vistadella contribuente le vicende che l’hanno vista contrapporsinegli anni al Comune di Spinea per la valutazione dell’area disua proprietà ai fini del pagamento delle relative imposte.Nemmeno in questo grado di giudizio vengono pertantoevidenziati i vizi propri dell’avviso di accertamento impugnatoche dovrebbero portare al suo annullamento»Ne discende che le questioni sono state esaminate e decise inmodo uniforme (in rito) dai giudici del doppio grado di merito,per cui non ne è possibile alcun sindacato da parte del giudicedi legittimità in relazione alla violazione dell’art. 360, primocomma, n. 5), cod. proc. civ. (art. 348-ter, quinto comma, cod.proc. civ.).3. Con il secondo motivo, «violazione degli artt. 53, 97 e 112Cost.».3.1 Il predetto motivo è inammissibile.3.2 Invero, la sola violazione di norme costituzionali non puòessere prospettata direttamente come motivo di ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., inquanto il contrasto tra la decisione impugnata e iparametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramitedell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato adNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (Cass., Sez. Un., 12 novembre 2020, n.25573).4. Con il terzo motivo, si denuncia «violazione articoli 2041 e2043 cod. civ. con riferimento alla Legge 27 dicembre 2019 N.160 art. 1 comma 741 lettere “d” ed “e” e normativaprecedente abrogata, e contestuale violazione articoli 9 ed 10Regolamento del comune di Spinea di attuazione della L.260/2019 ed articolo 8 lettera f precedente regolamento diapplicazione tributo sui servizi indivisibili del 21 /03/2014»5. Con il quarto motivo, si denuncia «eccezione diincostituzionalità dell’art. 1 comma 741 lettera “d” della L. 27dicembre 2019, n. 160 e previgente legislazione per violazionedegli articoli 3, 42 e 53 della Costituzione».6. I predetti motivi sono inammissibili.6.1 Le censure attingono – sotto aspetti distinti - una normarelativa alla nuova IMU in vigore con decorrenza dall’1 gennaio2020, in base all’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre2019, n. 160, che non può trovare applicazione nella fattispeciesub iudice.6.2 Ad ogni modo, anche per il resto, i mezzi non colgono laratio decidendi, non essendo stata in alcun modo investita ladichiarazione di inammissibilità dell’appello. Le contestazioni siappuntano sulla sola valutazione del terreno ai fini dellaliquidazione del tributo, senza confrontarsi con il nucleomotivazionale della decisione impugnata. L’oggetto delledoglianze è l’atto impositivo e non la sentenza impugnata.Quindi, va confermato l’orientamento di questa Corte, secondocui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censureprive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motiviNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026richiesti dall’art. 366, n. 4), cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, che è rilevabile anche d’ufficio (trale tante: Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2020, n. 19787; Cass.,Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41220; Cass., Sez. 5^, 29marzo 2022, n. 10004; Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022, n.17509; Cass., Sez. Trib., 25 novembre 2022, n. 34760; Cass.,Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 998; Cass., Sez. Trib., 29ottobre 2024, n. 27944; Cass., Sez. Trib., 21 luglio 2025, n.20407).Aggiungasi che la censura è inammissibile in quanto diretta acriticare l'atto impositivo e non la sentenza impugnata,risolvendosi tale censura in mere enunciazioni di violazioni dilegge o di vizi di motivazione, che non consentono diindividuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenzaimpugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi dicogliere le ragioni per le quali se ne chieda l'annullamento (trale tante: Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2014, n. 187; Cass., Sez.5^, 20 ottobre 2016, n. 21296; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio2018, n. 4611; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2019, n. 12982;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15517; Cass., Sez. 5^, 15luglio 2021, n. 20152; Cass., Sez. 6^-5, 7 settembre 2022, n.26300; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28884; Cass.,Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9783; Cass., Sez. Trib., 2 giugno2025, n. 14784).7. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque,valutandosi l’inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deveessere rigettato.8. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidatenella misura fissata in dispositivo.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilNumero registro generale 4791/2022Numero sezionale 1811/2026Numero di raccolta generale 14799/2026Data pubblicazione 18/05/2026versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese giudiziali in favore del controricorrente,liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di €2.500,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nellamisura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14799/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris