CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 44883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trento letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità delle richieste. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha riproposto istanza di rescissione del giudicato a seguito dell'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trento aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza della Corte di appello di Trento emessa il 6 aprile 2022 e divenuta irrevocabile il 19 novembre 2022 perché proposta da difensore non munito di procura speciale; considerato che il difensore premette di aver presentato il 9 gennaio 2023 istanza di restituzione nel termine e richiesta di rescissione del giudicato nell'interesse dei propri assistiti e di aver inviato qualche giorno dopo la procura speciale; di aver preso atto dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato emessa il 12 aprile 2023 per difetto di legittimazione del difensore; di aver proposto in data 19 aprile 2023 istanza di correzione di errore materiale, rappresentando che la procura speciale era in atti, essendo stata inviata con p.e.c. il 17 gennaio 2023, e di aver presentato nuovamente l'istanza di rescissione del giudicato a seguito di provvedimento della Corte di appello, che disponeva in tal senso; rilevato che dall'esame degli atti risulta che con provvedimento del 19 aprile 2023 il difensore fu invitato a proporre nuova richiesta di rescissione del giudicato, separatamente per i due condannati, con esplicito richiamo alla procura speciale rilasciata dagli stessi e che in pari data il difensore provvide in tal senso, trasmettendo alla Corte di appello di Trento separate istanze di rescissione del giudicato con allegata procura speciale; ritenuto, pertanto, che per errore le richieste sono state trasmesse direttamente a questa Corte invece, dirette alla Corte di appello di Trento cui vanno restituiti gli atti per provvedere ai sensi dell'art. 629 bis, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. rilevato che per errore risultano essere state trasmesse a questa Corte le richieste di rescissione di giudicato in realtà dirette alla Corte di appello, restituisce gli atti alla Corte di appello di Trento per quanto di competenza. Così de