CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONA; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame riteneva che l’originaria istanza in data 17/12/2024 respinta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vallo della Lucania fosse fondata sulle medesime argomentazioni e sui medesimi elementi sui quali si era già formato il giudicato cautelare a seguito di rigetto di precedente istanza in data 16/10/2024 con provvedimento pure confermato dal Tribunale del riesame. 2. Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso articolando due motivi. 2.1 Con il primo lamenta violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. perché apparente in quanto assente rispetto all’analisi degli elementi difensivi in relazione agli artt. 192 e 299 cod. proc. pen. La difesa aveva indicato elementi nuovi che il Tribunale aveva omesso di valutare: in particolare venivano prodotti per la prima volta i documenti che sancivano la cessione delle quote di Fucile prima dell’ordinanza cautelare, si faceva riferimento all’interrogatorio di garanzia e venivano indicati specificamente i progressivi delle intercettazioni di rilievo investigativo riguardanti la sua volontà di recedere dal rapporto con il coindagato Viola. 2.2 Con il secondo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. Il provvedimento richiama apoditticamente la proporzionalità e l’adeguatezza della misura intramuraria senza tenere conto della volontà concreta di Fucile di chiudere ogni rapporto con i coindagati, anche con la cessione delle quote e senza valutare l’assenza di elementi di sistematicità delle condotte e il tempo trascorso. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta con la quale ha concluso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ha evidenziato che l’unico elemento di novità poteva essere rappresentato dall’interrogatorio di garanzia ex art.415 bis cpp che l’indagato aveva reso nel dicembre 2024; tuttavia segnalava che il ricorso stesso non annetteva alcun peculiare rilievo a tale atto perché non ne prospettava la consistenza contenutistica ai fini del mutamento del precedente giudizio di disvalore già espresso sia sugli indizi che sulle esigenze. Con successiva memoria il difensore dell’indagato ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale, deducendo che, ammettendo la novità dell’interrogatorio, rendeva evidente la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Ribadendone le argomentazioni, ha poi insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale della libertà di Salerno ha correttamente applicato il principio, secondo il quale «le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame». (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, P.m. in proc. Bertocchi e altro, Rv. 273648 - 01). Dopo aver ricostruito tutta la vicenda cautelare ed in particolare i contenuti dell’ordinanza genetica, le ragioni della sua conferma da parte del Tribunale del riesame adito dall’indagato, l’esito della successiva impugnazione dell’ordinanza dinanzi alla Corte di Cassazione (dichiarata inammissibile il 25/10/2024) e infine le ragioni addotte con successiva istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare del 16/10/2024 che era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari, procedeva all’esame dell’ulteriore istanza di revoca o sostituzione della misura del 17/12/2024 che il Giudice per le indagini preliminari aveva parimenti rigettato – affermando che non veniva addotto alcun elemento nuovo – con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la quale era stato proposto appello. Evidenziava che la difesa aveva lamentato che il Giudice per le indagini preliminari non aveva tenuto conto di una serie di elementi da considerarsi nuovi e li elencava. Il Tribunale del riesame ha congruamente motivato su ciascuno di questi dimostrando con percorso logico immune da vizi e aderente alle risultanze degli atti che nessuno di questi elementi poteva considerarsi nuovo perché su ognuno vi era stato specifico pronunciamento nel procedimento di riesame conclusosi con il pronunciamento della Corte di cassazione in data 25/10/2024. In particolare le intercettazioni dalle quali si sarebbe dovuto ricavare che [OSCURATO:PERSONA] voleva chiudere ogni rapporto con [OSCURATO:PERSONA], il fatto che egli aveva avuto rapporti solo con Viola e non poteva quindi considerarsi sodale dell’intera associazione, la cessione - da parte dell’indagato – delle quote delle società con le quali erano stati commessi gli illeciti ben prima dell’emissione della misure cautelari e infine la denuncia del Viola da parte del Fucile, erano state tutte vagliate nella precedente ordinanza cautelare confermativa del provvedimento applicativo della misura ed erano state ritenute inconferenti rispetto alla condotta contestata, asseverata da altri più specifici elementi. Il primo motivo di censura formulato nel ricorso in esame lamenta che tali elementi non sono stati esaminati, continuando a sostenere che vanno considerati nuovi sol perché oggetto di vari riferimenti nell’interrogatorio di garanzia, al quale il Fucile si era sottoposto ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. e nel corso del quale erano state indicate le specifiche intercettazioni con i relativi progressivi, aventi ad oggetti i colloqui che mostravano la volontà di Fucile di chiudere ogni rapporto con Viola. Tuttavia non può considerarsi nuovo un elemento o un argomento già sottoposto all’esame della giudice della cautela solo perché riformulato in un atto difensivo successivo, tanto più quando prospetta la medesima prospettazione alternativa già vagliata e non aggiunge ulteriori atti; la più specifica indicazione, quale l’invito all’ascolto di intercettazioni già acquisite e oggetto di precedente esame, non può considerarsi nemmeno fatto nuovo. Sicchè il primo motivo, che verte sulla sussistenza dei gravi indizi, è inammissibile ma lo stesso deve dirsi del secondo motivo che, sulla base degli stessi elementi, richiede una rivalutazione delle esigenze cautelari traendo motivi del venir meno della pericolosità dell’indagato proprio da quelle condotte di asserito allontanamento da Viola, parimenti vagliate nel giudicato cautelare. 3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p