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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30504/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi alla requisitoria depositata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 settembre 2021, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6775 del 16/01/2020, ha, tra l'altro, in parziale riforma di quella emessa il 14 settembre 2016 dal Tribunale di Ancona, rideterminato in quattro anni e tre mesi di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittigli ai capi B), C) e D) dell'imputazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli av.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio disatteso la vincolante indicazione contenuta nella sentenza di annullamento, che avrebbe imposto l'eliminazione dell'intera pena, pari a tre mesi di un reclusione, applicatagli ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendosi tradotta la riduzione della sanzione nella misura di un mese di reclusione in una illegittima reformatio in peius della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata.

2. [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio di primo grado, è stato condannato per il reato di ricorso abusivo al credito, al capo A) della rubrica, nonché per tre distinte condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestate, rispettivamente, ai capi B), C) e D).

Il Tribunale di Ancona, all'atto di determinare la sanzione, ha ritenuto la maggiore gravità del reato, unitariamente considerato, di cui ai capi B), C) e D), ed ha fissato la pena base in quattro anni e tre mesi di reclusione, che ha aumentato nella misura di tre mesi di reclusione ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sull'espresso rilievo che «in relazione allo stesso fallimento sono stati commessi più fatti di reato».

Avendo la Corte di appello di Ancona confermato la predetta decisione, Compagnucci ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con la sentenza n. 6775 del 16/01/2020, con la quale la decisione di secondo grado stata annullata, senza rinvio, in relazione al solo reato sub A), estinto per intervenuta prescrizione, nonché, con rinvio, «limitatamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati», alla Corte di appello di Perugia, alla quale è stato demandato «nuovo esame sul punto».

Il giudice del rinvio, muovendo dal presupposto che la pena base di quattro anni e tre mesi di reclusione afferiva ad una sola delle condotte di bancarotta fraudolentlpatrimoniale, ha quantificato in due mesi l'aumento stabilito per le due residue ed in un mese quello applicato in relazione al reato di ricorso abusivo asl credito, estintosi per prescrizione, ed ha, quindi, eliminato solo quella porzione di pena, rideterminando la sanzione complessiva in quattro anni e cinque mesi di reclusione.

3. Ritiene il ricorrente che, una volta espressamente sancita, da parte del Tribunale, l'unicità del reato di bancarotta contestato ai capi B), C) e D), l'aumento ex art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avrebbe dovuto necessariamente essere imputato al reato estinto, ciò che avrebbe imposto l'elisione dell'intero aumento stabilito per l'aggravante.

Compagnucci eccepisce, pertanto, che la quantificazione in quattro anni e cinque mesi di reclusione della pena irrogata per le tre condotte di bancarotta ha determinato, in sostanza, l'illegittimo aggravio della sanzione, superiore, nella misura di due mesi di reclusione, a quella a tale titolo applicata dal giudice di primo grado.

4. La censura è priva di pregio.

L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nel disporre che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», delinea con assoluto nitore la portata del vincolo che grava sul giudice del rinvio, indefettibilmente tenuto a rispettare il dictum della decisione di annullamento.

Nel caso di specie, la sentenza di annullamento è chiara, già nel dispositivo, nel riferire ai «residui reati», cioè a quelli di cui ai capi B), C) e D), la rideterminazione del trattamento sanzionatorio demandata alla Corte di appello perugina.

Coerente con tale enunciato è il pertinente passaggio della motivazione della decisione del giudice di legittimità che, al punto 5), scrive: «in conseguenza dell'annullamento senza rinvio per prescrizione quanto al reato di cui al capo A), si impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale a cura della Corte di appello; ciò in ragione della circostanza che l'aumento per detta fattispecie da parte del Tribunale è rientrato in quello unico per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., sicché questa Corte non può provvedere al relativo scomputo».

La Corte di cassazione, dunque, ritiene, expressis verbis, che il Tribunale abbia apportato un aumento, ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che deve essere riferito ad una pluralità di fattispecie e, per questa ragione, enuncia l'impossibilità di effettuare un calcolo che, laddove l'aumento de quo agitur fosse stato relativo, come sostenuto dal ricorrente, al solo reato di cui all'art. 218, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avrebbe senz'altro potuto compiere in autonomia, semplicemente elidendo la porzione di pena di tre mesi di reclusione.

5. La Corte di appello di Perugia si è, pertanto, determinata in ossequio alle ineludibili indicazioni promananti dal giudice di legittimità che, peraltro, rispondono ad una interpretazione del quadro normativo che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, appare tutt'altro che eterodossa.

L'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prevede, infatti, che le pene stabilite dagli artt. 216, 217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati.

La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che «In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01).

D'altro canto, ha aggiunto, nel caso, quale quello in esame, di pluralità di condotte ex art. 216 può discutersi di unicità del reato, anziché di una pluralità di reati in continuazione, solo qualora esse siano «siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 02; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01).

Considerato, allora che Compagnucci si rese autore, per quanto costantemente indicato da tutte le pronunzie rese nei suoi confronti, di una pluralità di fatti distrattivi, il tenore letterale della circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare — che si applica in caso di commissione di «più fatti» e non di «più reati» — avalla una lettura in chiave di continuità, anziché distonica, delle decisioni adottate nell'ambito del presente procedimento; ciò che, ferma restando la stretta vincolatività, per il giudice del rinvio, del decisum della Corte di cassazione, costituisce ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata e, parallelamente, della manifesta infondatezza del ricorso.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi alla requisitoria depositata. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2021, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6775 del 16/01/2020, ha, tra l'altro, in parziale riforma di quella emessa il 14 settembre 2016 dal Tribunale di Ancona, rideterminato in quattro anni e tre mesi di reclusione la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittigli ai capi B), C) e D) dell'imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza degli av.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice del rinvio disatteso la vincolante indicazione contenuta nella sentenza di annullamento, che avrebbe imposto l'eliminazione dell'intera pena, pari a tre mesi di un reclusione, applicatagli ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, essendosi tradotta la riduzione della sanzione nella misura di un mese di reclusione in una illegittima reformatio in peius della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censura manifestamente infondata. 2. [OSCURATO:PERSONA], in esito al giudizio di primo grado, è stato condannato per il reato di ricorso abusivo al credito, al capo A) della rubrica, nonché per tre distinte condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestate, rispettivamente, ai capi B), C) e D). Il Tribunale di Ancona, all'atto di determinare la sanzione, ha ritenuto la maggiore gravità del reato, unitariamente considerato, di cui ai capi B), C) e D), ed ha fissato la pena base in quattro anni e tre mesi di reclusione, che ha aumentato nella misura di tre mesi di reclusione ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sull'espresso rilievo che «in relazione allo stesso fallimento sono stati commessi più fatti di reato». Avendo la Corte di appello di Ancona confermato la predetta decisione, Compagnucci ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con la sentenza n. 6775 del 16/01/2020, con la quale la decisione di secondo grado stata annullata, senza rinvio, in relazione al solo reato sub A), estinto per intervenuta prescrizione, nonché, con rinvio, «limitatamente al trattamento sanzionatorio per i residui reati», alla Corte di appello di Perugia, alla quale è stato demandato «nuovo esame sul punto». Il giudice del rinvio, muovendo dal presupposto che la pena base di quattro anni e tre mesi di reclusione afferiva ad una sola delle condotte di bancarotta fraudolentlpatrimoniale, ha quantificato in due mesi l'aumento stabilito per le due residue ed in un mese quello applicato in relazione al reato di ricorso abusivo asl credito, estintosi per prescrizione, ed ha, quindi, eliminato solo quella porzione di pena, rideterminando la sanzione complessiva in quattro anni e cinque mesi di reclusione. 3. Ritiene il ricorrente che, una volta espressamente sancita, da parte del Tribunale, l'unicità del reato di bancarotta contestato ai capi B), C) e D), l'aumento ex art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avrebbe dovuto necessariamente essere imputato al reato estinto, ciò che avrebbe imposto l'elisione dell'intero aumento stabilito per l'aggravante. Compagnucci eccepisce, pertanto, che la quantificazione in quattro anni e cinque mesi di reclusione della pena irrogata per le tre condotte di bancarotta ha determinato, in sostanza, l'illegittimo aggravio della sanzione, superiore, nella misura di due mesi di reclusione, a quella a tale titolo applicata dal giudice di primo grado. 4. La censura è priva di pregio. L'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nel disporre che «Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa», delinea con assoluto nitore la portata del vincolo che grava sul giudice del rinvio, indefettibilmente tenuto a rispettare il dictum della decisione di annullamento. Nel caso di specie, la sentenza di annullamento è chiara, già nel dispositivo, nel riferire ai «residui reati», cioè a quelli di cui ai capi B), C) e D), la rideterminazione del trattamento sanzionatorio demandata alla Corte di appello perugina. Coerente con tale enunciato è il pertinente passaggio della motivazione della decisione del giudice di legittimità che, al punto 5), scrive: «in conseguenza dell'annullamento senza rinvio per prescrizione quanto al reato di cui al capo A), si impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale a cura della Corte di appello; ciò in ragione della circostanza che l'aumento per detta fattispecie da parte del Tribunale è rientrato in quello unico per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1), legge fall., sicché questa Corte non può provvedere al relativo scomputo». La Corte di cassazione, dunque, ritiene, expressis verbis, che il Tribunale abbia apportato un aumento, ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che deve essere riferito ad una pluralità di fattispecie e, per questa ragione, enuncia l'impossibilità di effettuare un calcolo che, laddove l'aumento de quo agitur fosse stato relativo, come sostenuto dal ricorrente, al solo reato di cui all'art. 218, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, avrebbe senz'altro potuto compiere in autonomia, semplicemente elidendo la porzione di pena di tre mesi di reclusione. 5. La Corte di appello di Perugia si è, pertanto, determinata in ossequio alle ineludibili indicazioni promananti dal giudice di legittimità che, peraltro, rispondono ad una interpretazione del quadro normativo che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, appare tutt'altro che eterodossa. L'art. 219, secondo comma, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prevede, infatti, che le pene stabilite dagli artt. 216, 217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che «In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen.» (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665 - 01; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 44097 del 05/07/2019, Bellini, Rv. 277407 - 01). D'altro canto, ha aggiunto, nel caso, quale quello in esame, di pluralità di condotte ex art. 216 può discutersi di unicità del reato, anziché di una pluralità di reati in continuazione, solo qualora esse siano «siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 - 02; Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01). Considerato, allora che Compagnucci si rese autore, per quanto costantemente indicato da tutte le pronunzie rese nei suoi confronti, di una pluralità di fatti distrattivi, il tenore letterale della circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare — che si applica in caso di commissione di «più fatti» e non di «più reati» — avalla una lettura in chiave di continuità, anziché distonica, delle decisioni adottate nell'ambito del presente procedimento; ciò che, ferma restando la stretta vincolatività, per il giudice del rinvio, del decisum della Corte di cassazione, costituisce ulteriore conferma della correttezza della decisione impugnata e, parallelamente, della manifesta infondatezza del ricorso. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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