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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1985

Cassazione n. 04080/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1985 avverso la sentenza del 18/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNO4att~se-13143-Perté; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1985 avverso la sentenza del 18/06/2024 del GIP TRIBUNALE di SALERNO4att~se-13143-Perté; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letti il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, esclusivamente dal punto di vista nominale, un asserito errore nella qualificazione del fatto, non emergente, con la necessaria immediatezza, dal portato letterale della imputazione o dal tenore della decisione gravata perché, di contro, legato ad una verifica in fatto non consentita; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 04080/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris