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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11252/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16294-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 - intimato - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 126/2017 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONEdepositata il 15/02/2017 e la n. 1142/2021 del [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/04/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. allo scopo di denunziare e far risolvere il conflitto reale negativo di giurisdizione determinatosi tra la sentenza del Tar della Sicilia, sez. distaccata di Catania, n. 1142 del 2021, e la sentenza del tribunale di Caltagirone n. 126 del 2017, entrambe relative a controversie col Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria relative a corrispettivi per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui a un contratto di servizio stipulato nell’ambito territoriale ottimale (a.t.o.) CT

5. Il Tribunale di Caltagirone, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo all’uopo notificato dalla società [OSCURATO:PERSONA] in bonis per l’annualità 2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la nullità del decreto ingiuntivo, stante la natura giuridica della s.p.a. suddetta siccome a partecipazione pubblica con capitale interamente Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 pubblico o misto, avente a oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell’a.t.o.

Il Tribunale ne ha desunto che il contratto di servizio stipulato col Comune, posto al fondo della prestazione, sarebbe qualificabile come accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, in ragione della natura pubblicistica delle parti e in considerazione dell’oggetto dello stesso, implicante un’attività di pubblico interesse.

A sua volta, invece, il Tar, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo notificato dalla società [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 118 cod. proc. amm., in base a fatture emesse dal 2006 al 2016 per identica causale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo irrilevante ai fini specifici che tra le parti fosse intervenuto un accordo di tipo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il petitum sostanziale del giudizio resta ancorato alle somme che il Comune è tenuto a versare per il corrispettivo destinato al gestore del servizio.

Il che impone di riferire la controversia all’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 6/2018, e nelle risultanze della detta sentenza il Tar ha ritenuto di individuare una conferma in ordine alla natura di società Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 commerciale della stessa, non di pubblica amministrazione, emergendo dallo statuto che (a) l’amministrazione della società è affidata ai tradizionali organismi delle società di capitali, i quali esercitano competenze, poteri e prerogative entro i limiti posti dal Titolo V capo III del codice civile; (b) l’art. 30 dello statuto rimanda la regolamentazione di quanto non previsto espressamente dai soci “alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia societaria”; (c) nessuna norma convenzionale riconosce agli enti pubblici che sono soci di [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di incidere sul funzionamento e sull’attività sociale attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o comunque discrezionali, ma solo avvalendosi delle forme previste dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi della stessa società.

Replicando da ciò la valutazione del tribunale fallimentare, per cui deve escludersi che la società “sia un’articolazione interna delle amministrazioni di cui si compone, dovendo piuttosto inquadrarsi tra gli strumenti di integrazione territoriale volti alla gestione imprenditoriale di un servizio pubblico da svolgere con tendenziale proporzionalità tra costi e guadagni”, il Tar ne ha dedotto che la giurisdizione sul rapporto debba essere attribuita al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto – come detto - ricorso per conflitto negativo reale di giurisdizione, affermando di condividere la tesi opposta, secondo cui le autorità di ambito territoriale ottimale sono enti di natura sostanzialmente e ontologicamente pubblica, al punto che ogni accordo stipulato tra una di Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 codeste e il singolo comune, per regolamentare l’esercizio della funzione pubblica, deve essere considerato a tutti gli effetti come un accordo tra pubbliche amministrazioni.

Il Comune non ha svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Il conflitto denunziato dalla ricorrente sussiste, poiché si è in presenza di decisioni declinatorie della potestas iudicandi di due giudici su domande parzialmente identiche, e segnatamente avvinte da continenza per la maggiore ampiezza del petitum prospettato dinanzi al Tar; decisioni in vero non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate (v.

Cass. Sez.

U n. 14323-21).

In questi casi il conflitto è reale, appunto, ed è denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione in ogni tempo, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (Cass. Sez.

U n. 1919-21, Cass. Sez.

U n. 8246-17).

II. - Il conflitto deve essere risolto nel senso dell’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario.

III. - Come emerge dal ricorso, e come è confermato da quello a suo tempo depositato ex art. 118 cod. proc. amm. dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., codesta è stata istituita quale autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) per lo svolgimento del servizio integrato dei rifiuti nell’ambito denominato CT

5. Essa ha assunto la veste della s.p.a., per quanto a partecipazione interamente pubblica.

Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Si evince dagli atti che il compito fondamentale a lei affidato è stato quello di “assicurare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, una gestione unitaria e integrata di rifiuti nell’ambito territoriale del Calatino” (così ricorso ex art. 118 cit.).

La ricorrente ne deduce che in forza delle funzioni esercitate, aventi indiscussa natura pubblicistica, [OSCURATO:PERSONA] (ai fini di interesse) deve essere qualificata come vera e propria autorità amministrativa, e dunque come soggetto sostanzialmente pubblico, quantunque avente una veste formale civilistica.

Donde l’accordo stipulato col Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria, che costituisce base della pretesa creditoria relativa al corrispettivo del servizio, andrebbe a sua volta qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della l. n. 241 del 1990).

IV. - Tale qualificazione, evinta dall’asserita natura pubblica di [OSCURATO:PERSONA] siccome partecipata interamente da enti locali, non può esser condivisa.

V. - Non può esserlo innanzi tutto sul piano soggettivo, perché la società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica è comunque un soggetto di diritto privato, tanto da essere assoggettabile al fallimento (v.

Cass. Sez. 1 n. 3196- 17).

La posizione dell'ente pubblico all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire – come d’altronde nel caso concreto emerge dalle parti salienti dello statuto, riportate nella sentenza del Tar - sul funzionamento della società, mediante poteri Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 pubblicistici secondo i dettami del cd. controllo analogo (tramite il quale - si rammenta - l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica).

E ben vero che neppure una simile ipotetica influenza inciderebbe sulla distinzione, dal punto di vista giuridico-formale, tra pubblica amministrazione ed ente privato societario, che è pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (v.

Cass. Sez. 1 n. 5346-19 nonché, per le implicazioni fiscali, Cass. Sez. 5 n. 21658-21).

VI. - Ma la qualificazione non può esser condivisa neppure sul versante degli affermati aspetti oggettivi, perché è errato sostenere che il rapporto col Comune sia riconducibile alla categoria degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 15 legge n. 241 del 1990 e 133, primo comma, n. 2, cod. proc. amm.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che tali sono gli accordi destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti (cfr. Cass. Sez.

Un.n. 21770-21).

È da osservare che finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato” l'accordo stesso (cfr. Cass. Sez.

Ric. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Un. n. 21652-21), e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate.

Per tale ragione spetta pur sempre alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando ai fini del riparto la natura pubblica dell'ente contraente (Cass. Sez.

U n. 26921-21, resa in fattispecie relativa alla medesima società [OSCURATO:PERSONA]).

VII. – In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

La questione di giurisdizione, così definita, assorbe la contraria statuizione del Tribunale di Caltagirone, che resta automaticamente travolta.

Le spese del giudizio svoltosi in questa sede possono essere interamente compensate. p.q.m.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16294 sez.

SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16294-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 - intimato - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra la sentenza n. 126/2017 del TRIBUNALE DI CALTAGIRONEdepositata il 15/02/2017 e la n. 1142/2021 del [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/04/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La curatela del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ. allo scopo di denunziare e far risolvere il conflitto reale negativo di giurisdizione determinatosi tra la sentenza del Tar della Sicilia, sez. distaccata di Catania, n. 1142 del 2021, e la sentenza del tribunale di Caltagirone n. 126 del 2017, entrambe relative a controversie col Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria relative a corrispettivi per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui a un contratto di servizio stipulato nell’ambito territoriale ottimale (a.t.o.) CT 5. Il Tribunale di Caltagirone, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo all’uopo notificato dalla società [OSCURATO:PERSONA] in bonis per l’annualità 2009, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e la nullità del decreto ingiuntivo, stante la natura giuridica della s.p.a. suddetta siccome a partecipazione pubblica con capitale interamente Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 pubblico o misto, avente a oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell’a.t.o. Il Tribunale ne ha desunto che il contratto di servizio stipulato col Comune, posto al fondo della prestazione, sarebbe qualificabile come accordo amministrativo ai sensi dell’art. 15 della l. n. 241 del 1990, in ragione della natura pubblicistica delle parti e in considerazione dell’oggetto dello stesso, implicante un’attività di pubblico interesse. A sua volta, invece, il Tar, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione del Comune al decreto ingiuntivo notificato dalla società [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 118 cod. proc. amm., in base a fatture emesse dal 2006 al 2016 per identica causale, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo irrilevante ai fini specifici che tra le parti fosse intervenuto un accordo di tipo amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che il petitum sostanziale del giudizio resta ancorato alle somme che il Comune è tenuto a versare per il corrispettivo destinato al gestore del servizio. Il che impone di riferire la controversia all’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., ai sensi del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 6/2018, e nelle risultanze della detta sentenza il Tar ha ritenuto di individuare una conferma in ordine alla natura di società Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 commerciale della stessa, non di pubblica amministrazione, emergendo dallo statuto che (a) l’amministrazione della società è affidata ai tradizionali organismi delle società di capitali, i quali esercitano competenze, poteri e prerogative entro i limiti posti dal Titolo V capo III del codice civile; (b) l’art. 30 dello statuto rimanda la regolamentazione di quanto non previsto espressamente dai soci “alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia societaria”; (c) nessuna norma convenzionale riconosce agli enti pubblici che sono soci di [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di incidere sul funzionamento e sull’attività sociale attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o comunque discrezionali, ma solo avvalendosi delle forme previste dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei componenti degli organi della stessa società. Replicando da ciò la valutazione del tribunale fallimentare, per cui deve escludersi che la società “sia un’articolazione interna delle amministrazioni di cui si compone, dovendo piuttosto inquadrarsi tra gli strumenti di integrazione territoriale volti alla gestione imprenditoriale di un servizio pubblico da svolgere con tendenziale proporzionalità tra costi e guadagni”, il Tar ne ha dedotto che la giurisdizione sul rapporto debba essere attribuita al giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto – come detto - ricorso per conflitto negativo reale di giurisdizione, affermando di condividere la tesi opposta, secondo cui le autorità di ambito territoriale ottimale sono enti di natura sostanzialmente e ontologicamente pubblica, al punto che ogni accordo stipulato tra una di Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 codeste e il singolo comune, per regolamentare l’esercizio della funzione pubblica, deve essere considerato a tutti gli effetti come un accordo tra pubbliche amministrazioni. Il Comune non ha svolto difese. Ragioni della decisione I. - Il conflitto denunziato dalla ricorrente sussiste, poiché si è in presenza di decisioni declinatorie della potestas iudicandi di due giudici su domande parzialmente identiche, e segnatamente avvinte da continenza per la maggiore ampiezza del petitum prospettato dinanzi al Tar; decisioni in vero non più revocabili dai diversi giudici che le hanno pronunciate (v. Cass. Sez. U n. 14323-21). In questi casi il conflitto è reale, appunto, ed è denunciabile alle Sezioni unite della Corte di cassazione in ogni tempo, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce in contrasto sia passata in giudicato (Cass. Sez. U n. 1919-21, Cass. Sez. U n. 8246-17). II. - Il conflitto deve essere risolto nel senso dell’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. III. - Come emerge dal ricorso, e come è confermato da quello a suo tempo depositato ex art. 118 cod. proc. amm. dal Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., codesta è stata istituita quale autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO) per lo svolgimento del servizio integrato dei rifiuti nell’ambito denominato CT 5. Essa ha assunto la veste della s.p.a., per quanto a partecipazione interamente pubblica. Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Si evince dagli atti che il compito fondamentale a lei affidato è stato quello di “assicurare, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, una gestione unitaria e integrata di rifiuti nell’ambito territoriale del Calatino” (così ricorso ex art. 118 cit.). La ricorrente ne deduce che in forza delle funzioni esercitate, aventi indiscussa natura pubblicistica, [OSCURATO:PERSONA] (ai fini di interesse) deve essere qualificata come vera e propria autorità amministrativa, e dunque come soggetto sostanzialmente pubblico, quantunque avente una veste formale civilistica. Donde l’accordo stipulato col Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Ganzaria, che costituisce base della pretesa creditoria relativa al corrispettivo del servizio, andrebbe a sua volta qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni (art. 15 della l. n. 241 del 1990). IV. - Tale qualificazione, evinta dall’asserita natura pubblica di [OSCURATO:PERSONA] siccome partecipata interamente da enti locali, non può esser condivisa. V. - Non può esserlo innanzi tutto sul piano soggettivo, perché la società di capitali con partecipazione in tutto o in parte pubblica è comunque un soggetto di diritto privato, tanto da essere assoggettabile al fallimento (v. Cass. Sez. 1 n. 3196- 17). La posizione dell'ente pubblico all'interno della società è unicamente quella di socio in base al capitale conferito, senza che gli sia consentito influire – come d’altronde nel caso concreto emerge dalle parti salienti dello statuto, riportate nella sentenza del Tar - sul funzionamento della società, mediante poteri Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 pubblicistici secondo i dettami del cd. controllo analogo (tramite il quale - si rammenta - l'azionista pubblico svolge un'influenza dominante sulla società, così da rendere il legame partecipativo assimilabile a una relazione interorganica). E ben vero che neppure una simile ipotetica influenza inciderebbe sulla distinzione, dal punto di vista giuridico-formale, tra pubblica amministrazione ed ente privato societario, che è pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (v. Cass. Sez. 1 n. 5346-19 nonché, per le implicazioni fiscali, Cass. Sez. 5 n. 21658-21). VI. - Ma la qualificazione non può esser condivisa neppure sul versante degli affermati aspetti oggettivi, perché è errato sostenere che il rapporto col Comune sia riconducibile alla categoria degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 15 legge n. 241 del 1990 e 133, primo comma, n. 2, cod. proc. amm. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che tali sono gli accordi destinati a disciplinare e coordinare l'esercizio di potestà amministrative tra le pubbliche amministrazioni contraenti su oggetti di interesse comune, ma non a regolare, invece, questioni meramente patrimoniali tra le parti (cfr. Cass. Sez. Un.n. 21770-21). È da osservare che finanche in presenza di accordi tra pubbliche amministrazioni la giurisdizione esclusiva è predicabile solo quando la controversia abbia come “oggetto immediato” l'accordo stesso (cfr. Cass. Sez. Ric. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 16294/2021 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 11252/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Un. n. 21652-21), e non vicende meramente patrimoniali a esso in ipotesi correlate. Per tale ragione spetta pur sempre alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla controversia relativa al mancato adempimento da parte di una amministrazione pubblica delle prestazioni pecuniarie connesse all'esecuzione di obbligazioni assunte con privati, laddove non venga dedotto alcun esercizio di poteri amministrativi collegato ad accordi tra pubbliche amministrazioni e non si contesti la validità del predetto accordo contrattuale, a nulla rilevando ai fini del riparto la natura pubblica dell'ente contraente (Cass. Sez. U n. 26921-21, resa in fattispecie relativa alla medesima società [OSCURATO:PERSONA]). VII. – In conclusione, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario. La questione di giurisdizione, così definita, assorbe la contraria statuizione del Tribunale di Caltagirone, che resta automaticamente travolta. Le spese del giudizio svoltosi in questa sede possono essere interamente compensate. p.q.m. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa le spese processuali. Deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, addì 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 16294 sez. SU - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .