CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29898/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di motivazione quanto a: la configurabilità del delitto di evasione, in difetto di dolo, essendosi l'imputato allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per motivi di salute e allo scopo di ottenere le cure necessarie (motivo 1); la mancata applicazione dell'art. 385, comma 4, cod. pen., essendo il soggetto agli arresti domiciliari in posizione giuridica equivalente a quella del detenuto in istituto carcerario (motivo 2); l'errata applicazione della recidiva, non adeguatamente motivata (motivo 3); rilevato che alle deduzioni difensive, peraltro generiche, la Corte d'appello ha risposto - logicamente e compiutamente quanto al primo motivo, che, tra l'altro, non risultava alcun referto ospedaliero a sostegno dell'indifferibile necessità di allontanarsi per un presunto e non meglio specificato malore; quanto al secondo motivo, che, nel caso di specie, non vi fu costituzione spontanea e, anzi, l'imputato contattò le forze dell'ordine dopo il controllo; quanto al terzo motivo, sul riconoscimento della recidiva, reiterata, specifica e infraquinquennale (ciò nondimeno, giudicata equivalente alle attenuanti generiche), che, in presenza di un'oggettiva indeterminatezza dei motivi della condotta illecita, questa dovesse ritenersi manifestazione di accresciuta capacità a delinquere; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q. P.Q.MLa Consigliera estensore La PresidenteOmlyetta Di v'ne [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLEFIlA Sezione VII Penele 6 - AGO 2026