CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 09433/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/08/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza del 2 agosto 2021, il Tribunale di Bologna, applicava ex artt. 444 e ss. c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei, giorni venti ed euro 300,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche in via equivalente sulla recidiva ed escluse le ulteriori aggravanti contestate, in relazione ai contestati reati di tentato furto, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso il Bakir, deducendo il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) circa il giudizio di congruità della pena base applicata per il reato più grave di furto semplice consumato, dato che tale pena è stata concretamente computata in termini superiori al minimo edittale; invero, la concreta dosimetria della pena base non poteva essere determinata soltanto dalla presenza di un precedente specifico nel casellario giudiziale del ricorrente, atteso che di tale circostanza si è tenuto conto nel giudizio di sussistenza della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Infatti, con l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017, n. 103, avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2 bis c.p.p.). Nella fattispecie in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, essendo stata la pena base del reato di furto riconosciuta nella misura oggetto dell'accordo delle parti. All'uopo deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la determinazione della pena concordata tra le parti ex art. 444 nuovo cod. proc. pen., quando con esso non si lamentino vizi giuridici nella determinazione della pena (Sez. 6, n. 3048 del 14/11/1990, Rv. 186326) e ciò a maggior ragione dopo l'introduzione art. 448, comma 2 bis, c.p.p. che testualmente non ricomprende il vizio di motivazione tra quelli deducibili con il ricorso per cassazione. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il CAnsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]