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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 13593/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F.G.L.

DI G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., ARCH.

INSURANCE ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 17083/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] Le società G.L. di G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 22/11/2019, dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa, vari soggetti che avevano ricoperto, tra il 2015 ed il giugno 2017, gli incarichi di amministratori ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), sindaci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e revisore dei conti (la [OSCURATO:SOCIETA]) della società [OSCURATO:PERSONA] spa (società per la quale esse attrici avevano svolto, da anni, servizi di subfornitura e che, a causa del dissesto finanziario, era stata ammessa a concordato preventivo omologato, nel 2017), per sentirli condannare, accertatane la responsabilità, ex artt.2394, 2407 e 2409 sexies c.c., al risarcimento del danno Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -2- commisurato alla differenza tra i crediti complessivi vantati dalle attrici nei confronti della GSI e la percentuale che sarebbe stata pagata in sede di soddisfo del concordato.

Si sono costituiti tutti i convenuti (i sindaci, chiamando in causa le rispettive compagnie con le quali si erano assicurati per la responsabilità professionale) e, per quanto qui interessa, il Profeti ha eccepito tempestivamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito nei propri confronti, in quanto cittadino italiano ma residente in Svizzera, in forza del foro del domicilio del convenuto contemplato dall'art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 25/3/2021, nei confronti di G.L. di G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (che resistono con controricorso notificato il 3/5/2021) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], AIG Europe S.A., Arch.

Insurance (EU) Dac (che non svolgono difese).

Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, in forza dei criteri alternativi e concorrenti dettati dagli att.5 e 6 della Convenzione italo-svizzera.

E' stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. g), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n.197.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente invoca la giurisdizione del giudice svizzero, in forza del'art.2 della Convenzione di Lugano del 2007, ratificata nel 2008 ed entrata in vigore il 1/1/2010 (secondo cui «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato»), essendo egli, convenuto in giudizio, ivi residente.

Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -3- Ad avviso del ricorrente, non possono operare le deroghe a tale foro generale dettate dall'art.6 (foro facoltativo in caso di pluralità dei convenuti, secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione «può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili»), pur essendovi più convenuti obbligati in via solidale tra loro, occorrendo la sussistenza tra le domande di un nesso talmente «stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e quindi un litisconsorzio necessario, che, nella specie, non ricorre, essendo le posizioni dei vari convenuti autonome e scindibili, nonché dall'art.5 (foro facoltativo del iocus commíssi delicti, secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: «3. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»), considerato che, alla luce dei principi fondamentali indicati dai Regolamenti I e II di Bruxelles, richiamati dalla Convenzione di Lugano, il foro generale del domicilio del convenuto deve essere sempre preferito, in quanto necessariamente prevalente sul foro concorrente che non presenti un «alto grado di prevedibilità» per entrambe le parti ma sia, come nella specie, oggettivamente incerto, sia con riguardo al luogo in cui si è determinato l'evento dannoso, che comunque non potrebbe individuarsi, nel presente giudizio, in quello in cui hanno sede le società creditrici, portatrici di un danno mediato o riflesso, sia con riguardo al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito, che non potrebbe coincidere, presuntivamente, con la sede della società, dovendo semmai individuarsi nel luogo in cui si è svolta l'attività Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -4- rispetto alla quale è stata contestata l'omissione dei controlli da parte dell'amministratore.

2. Preliminarmente, il presente regolamento preventivo di giurisdizione risulta ammissibile.

Invero, dal controricorso, si evince che, successivamente alla proposizione del presente regolamento, il giudice istruttore del Tribunale di Bergamo con ordinanza del 1°/4/2021 ha ritenuto di non sospendere il processo, ai sensi del primo comma dell'art.367 c.p.c. (nel testo modificato dall'art.61 della Legge n. 3523/1990, che ha escluso l'automaticità della sospensione del processo di merito a seguito della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione), stante la manifesta infondatezza della questione di giurisdizione sollevata dal Profeti, sussistendo la giurisdizione italiana, sia in base dell'art.5.3 della Convenzione di Lugano, potendo l'evento di danno essere presuntivamente ricondotto, sotto il profilo territoriale, al luogo ove è ubicata la sede della società, sia in base all'art.6 della Convenzione, vedendosi in fattispecie di cd. litisconsorzio unitario.

Trattasi, invero, di provvedimento decisorio reso all'esito di un giudizio sommario (in ordine alla non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza) che, tuttavia, si innesta, nello stesso procedimento incidentale per regolamento preventivo di giurisdizione e come tale non può rappresentare un elemento ostativo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. 3.Tanto premesso, il ricorso è infondato.

Invero, la giurisdizione italiana deve essere affermata in forza dei criteri alternativi contemplati dalla Convenzione di Lugano.

3.1. Anzitutto, la giurisdizione italiana deve essere affermata in forza dell'art.5.3 della Convenzione di Lugano.

Oggetto del giudizio sono domande involgenti l'affermazione della responsabilità, nei confronti dei creditori sociali, nell'ambito di un'azione tipicamente di natura extracontrattuale, degli Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -5- amministratori e sindaci della società debitrice che versa in stato di dissesto finanziario.

Ora, sulla base del foro facoltativo del /ocus commissi delicti, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice de/luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

In riferimento all'art.7 n. 2 del Regolamento n. 1215/2012, di tenore identico alla norma in esame della Convenzione di Lugano, queste Sezioni Unite (Cass., Sez.U., n. 3125/2021) hanno, di recente, affermato che «alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno».

Nella pronuncia si è richiamata la giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale il concetto di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» è stato ritenuto riferibile sia al luogo di realizzazione del danno sia al luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno (CGUE, C- 12/15) e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto (CGUE, C-242/19).

Sempre queste Sezioni Unite (Cass., Sez.U., n. 27164/2018) hanno affermato che «in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -6- fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima» (in applicazione di tale principio, si è affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa).

Ancora, in relazione a danneggiato - persona giuridica, si è ribadito che, ai sensi dell'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, la giurisdizione si radica «o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica» (Cass., Sez.U., n. 28675/2020).

Ora, nella specie, l'Italia è il luogo in cui si è prodotto tanto il danno diretto (consistito nel depauperamento del patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui il Profeti era amministratore insieme al Giani, altro convenuto in giudizio) quanto il danno indiretto cagionato ai creditori sociali che hanno agito in giudizio e consistito nell'impossibilità di soddisfare i propri crediti per l'incapienza della G.S.I., loro comune debitrice, divenuta insolvente, nella Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -7- prospettazione attorea, a causa della condotta degli amministratori e dell'omesso controllo di sindaci e revisori.

Peraltro, in Italia, si dovrebbe anche essere realizzata, per quanto dedotto, la condotta illecita, avendo la G.S.I. sede nel territorio nazionale, ove sono stati predisposti ed approvati i bilanci risultati infedeli e sono state compiute le scelte gestorie rivelatesi distrattive delle risorse sociali.

3.2. Inoltre, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi dell'art.6.1 della Convenzione poiché tutti i convenuti, ad eccezione del Profeti, sono domiciliati in Italia.

Ora, la regola generale posta dalla Convenzione di Lugano (del 1988 come del 2007), sul punto di tenore identico a quella corrispondente del [OSCURATO:PERSONA] I (n. 44/01) ed a quella del successivo [OSCURATO:PERSONA] (n. 1215/12), è la determinazione della giurisdizione in base al luogo del domicilio del convenuto, cosicché costituisce un'eccezione o deroga, da interpretare in modo rigoroso, la successiva previsione dell'art. 6 (Corte Giust. [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-189/87).

In particolare, la giurisprudenza eurounitaria (CGUE 20/04/2016, in causa C-366/13, investita da questa Corte di Cassazione dell'interpretazione dell'art.6.1 Reg. 44/2001)) ha affermato che solo «nell'ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d'incompatibilità, non è sufficiente che l'eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione».

Già con sentenza dell' 11 ottobre 2007 (in causa C-98/06 [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di Giustizia ha premesso, con riguardo alla medesima norma del [OSCURATO:PERSONA] I, che «la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -8- convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione» dovendosi comunque verificare «se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente.

A tale riguardo, l'esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni.

Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio».

Queste Sezioni Unite hanno affermato che il coinvolgimento di un convenuto ulteriore vale senz'altro a radicare la giurisdizione del giudice italiano quando sia unitaria l'azione intrapresa (come nell'evenienza della revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss. cod. civ.: Cass., Sez.U., n. 26145/2017), ma non anche quando sia chiaro il suo carattere pretestuoso, cioè la sua esclusiva finalizzazione allo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione (Cass. ,Sez.U., n. 22405/2018).

Si è ritenuto che, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della (LL domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio del tutto fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -9- possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio (Cass., Sez.U., n. 4884/2019, n. 1312/2017 e n. 26937 del 2013) Sempre queste Sezioni Unite, con riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001), hanno affermato che, pur essendo vero che essa deve essere interpretata restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste, tuttavia, «una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra» (Cass., Sez.U., n.24110/2020; Cass. Sez.U., n.28675/2020).

Ora, nella specie, risulta del tutto opportuna la trattazione unitaria dell'azione di responsabilità nei confronti del Profeti, nonché dell'altro amministratore, il Giani (per lo stesso titolo, quindi), e dei sindaci, considerato che le condotte contestate da cui sarebbe scaturita l'insolvenza della società attrice G.S.I. sono addebitabili sia alle scelte gestorie dell'organo amministrativo sia all'omessa vigilanza degli organi di controllo.

Invero, la responsabilità ascritta ai convenuti, amministratori e sindaci, benché fondata su violazioni di norme diverse, appare identicamente di natura extracontrattuale (essendo stata promossa dalle creditrici sociali della [OSCURATO:PERSONA] spa, ammessa a concordato preventivo omologato nel 2017, a causa del dissesto finanziario) e giustifica la trattazione unitaria per evitare decisioni contrastanti.

Ric. 2021 n. 08996 sez.

SU - ud. 08-03-2022 -10- Vero che questa Corte ha, con orientamento consolidato, ribadito, ai fini della verifica del contraddittorio tra litisconsorti, che «in tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori» (Cass.n. 21567/2017; Cass. n.7907/2012).

Ma ai fini dell'affermazione della giurisdizione sulla base del foro facoltativo di cui all'art.6 della Convenzione, in caso di pluralità dei convenuti, ciò che rileva è che «tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica».

Il che nella specie ricorre.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8996-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F.G.L. DI G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., ARCH. INSURANCE ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 17083/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, affermi che la giurisdizione appartiene al giudice italiano. [OSCURATO:PERSONA] Le società G.L. di G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno convenuto in giudizio, con atto di citazione notificato il 22/11/2019, dinanzi al Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di Impresa, vari soggetti che avevano ricoperto, tra il 2015 ed il giugno 2017, gli incarichi di amministratori ([OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), sindaci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e revisore dei conti (la [OSCURATO:SOCIETA]) della società [OSCURATO:PERSONA] spa (società per la quale esse attrici avevano svolto, da anni, servizi di subfornitura e che, a causa del dissesto finanziario, era stata ammessa a concordato preventivo omologato, nel 2017), per sentirli condannare, accertatane la responsabilità, ex artt.2394, 2407 e 2409 sexies c.c., al risarcimento del danno Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- commisurato alla differenza tra i crediti complessivi vantati dalle attrici nei confronti della GSI e la percentuale che sarebbe stata pagata in sede di soddisfo del concordato. Si sono costituiti tutti i convenuti (i sindaci, chiamando in causa le rispettive compagnie con le quali si erano assicurati per la responsabilità professionale) e, per quanto qui interessa, il Profeti ha eccepito tempestivamente il difetto di giurisdizione del giudice italiano adito nei propri confronti, in quanto cittadino italiano ma residente in Svizzera, in forza del foro del domicilio del convenuto contemplato dall'art. 2 della Convenzione di Lugano del 2007. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, notificato il 25/3/2021, nei confronti di G.L. di G. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (che resistono con controricorso notificato il 3/5/2021) e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], AIG Europe S.A., Arch. Insurance (EU) Dac (che non svolgono difese). Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, in forza dei criteri alternativi e concorrenti dettati dagli att.5 e 6 della Convenzione italo-svizzera. E' stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. g), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n.197. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorrente invoca la giurisdizione del giudice svizzero, in forza del'art.2 della Convenzione di Lugano del 2007, ratificata nel 2008 ed entrata in vigore il 1/1/2010 (secondo cui «le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato»), essendo egli, convenuto in giudizio, ivi residente. Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -3- Ad avviso del ricorrente, non possono operare le deroghe a tale foro generale dettate dall'art.6 (foro facoltativo in caso di pluralità dei convenuti, secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione «può inoltre essere convenuta: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili»), pur essendovi più convenuti obbligati in via solidale tra loro, occorrendo la sussistenza tra le domande di un nesso talmente «stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e quindi un litisconsorzio necessario, che, nella specie, non ricorre, essendo le posizioni dei vari convenuti autonome e scindibili, nonché dall'art.5 (foro facoltativo del iocus commíssi delicti, secondo cui la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: «3. in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire»), considerato che, alla luce dei principi fondamentali indicati dai Regolamenti I e II di Bruxelles, richiamati dalla Convenzione di Lugano, il foro generale del domicilio del convenuto deve essere sempre preferito, in quanto necessariamente prevalente sul foro concorrente che non presenti un «alto grado di prevedibilità» per entrambe le parti ma sia, come nella specie, oggettivamente incerto, sia con riguardo al luogo in cui si è determinato l'evento dannoso, che comunque non potrebbe individuarsi, nel presente giudizio, in quello in cui hanno sede le società creditrici, portatrici di un danno mediato o riflesso, sia con riguardo al luogo in cui è stato commesso il fatto illecito, che non potrebbe coincidere, presuntivamente, con la sede della società, dovendo semmai individuarsi nel luogo in cui si è svolta l'attività Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -4- rispetto alla quale è stata contestata l'omissione dei controlli da parte dell'amministratore. 2. Preliminarmente, il presente regolamento preventivo di giurisdizione risulta ammissibile. Invero, dal controricorso, si evince che, successivamente alla proposizione del presente regolamento, il giudice istruttore del Tribunale di Bergamo con ordinanza del 1°/4/2021 ha ritenuto di non sospendere il processo, ai sensi del primo comma dell'art.367 c.p.c. (nel testo modificato dall'art.61 della Legge n. 3523/1990, che ha escluso l'automaticità della sospensione del processo di merito a seguito della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione), stante la manifesta infondatezza della questione di giurisdizione sollevata dal Profeti, sussistendo la giurisdizione italiana, sia in base dell'art.5.3 della Convenzione di Lugano, potendo l'evento di danno essere presuntivamente ricondotto, sotto il profilo territoriale, al luogo ove è ubicata la sede della società, sia in base all'art.6 della Convenzione, vedendosi in fattispecie di cd. litisconsorzio unitario. Trattasi, invero, di provvedimento decisorio reso all'esito di un giudizio sommario (in ordine alla non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza) che, tuttavia, si innesta, nello stesso procedimento incidentale per regolamento preventivo di giurisdizione e come tale non può rappresentare un elemento ostativo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione. 3.Tanto premesso, il ricorso è infondato. Invero, la giurisdizione italiana deve essere affermata in forza dei criteri alternativi contemplati dalla Convenzione di Lugano. 3.1. Anzitutto, la giurisdizione italiana deve essere affermata in forza dell'art.5.3 della Convenzione di Lugano. Oggetto del giudizio sono domande involgenti l'affermazione della responsabilità, nei confronti dei creditori sociali, nell'ambito di un'azione tipicamente di natura extracontrattuale, degli Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -5- amministratori e sindaci della società debitrice che versa in stato di dissesto finanziario. Ora, sulla base del foro facoltativo del /ocus commissi delicti, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione «in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice de/luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». In riferimento all'art.7 n. 2 del Regolamento n. 1215/2012, di tenore identico alla norma in esame della Convenzione di Lugano, queste Sezioni Unite (Cass., Sez.U., n. 3125/2021) hanno, di recente, affermato che «alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno». Nella pronuncia si è richiamata la giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale il concetto di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» è stato ritenuto riferibile sia al luogo di realizzazione del danno sia al luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno (CGUE, C- 12/15) e si è sottolineata la facoltà di scelta dell'attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto (CGUE, C-242/19). Sempre queste Sezioni Unite (Cass., Sez.U., n. 27164/2018) hanno affermato che «in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -6- fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno è intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima» (in applicazione di tale principio, si è affermata la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa). Ancora, in relazione a danneggiato - persona giuridica, si è ribadito che, ai sensi dell'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, la giurisdizione si radica «o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno, coincidendo il primo, quando il danneggiato è persona giuridica, normalmente con la sua sede statutaria, a meno che non sia dimostrato che quivi non si svolge la sua attività prevalente, tanto da escluderne la coincidenza con il centro di interessi della persona giuridica» (Cass., Sez.U., n. 28675/2020). Ora, nella specie, l'Italia è il luogo in cui si è prodotto tanto il danno diretto (consistito nel depauperamento del patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA] spa, di cui il Profeti era amministratore insieme al Giani, altro convenuto in giudizio) quanto il danno indiretto cagionato ai creditori sociali che hanno agito in giudizio e consistito nell'impossibilità di soddisfare i propri crediti per l'incapienza della G.S.I., loro comune debitrice, divenuta insolvente, nella Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -7- prospettazione attorea, a causa della condotta degli amministratori e dell'omesso controllo di sindaci e revisori. Peraltro, in Italia, si dovrebbe anche essere realizzata, per quanto dedotto, la condotta illecita, avendo la G.S.I. sede nel territorio nazionale, ove sono stati predisposti ed approvati i bilanci risultati infedeli e sono state compiute le scelte gestorie rivelatesi distrattive delle risorse sociali. 3.2. Inoltre, la giurisdizione italiana sussiste ai sensi dell'art.6.1 della Convenzione poiché tutti i convenuti, ad eccezione del Profeti, sono domiciliati in Italia. Ora, la regola generale posta dalla Convenzione di Lugano (del 1988 come del 2007), sul punto di tenore identico a quella corrispondente del [OSCURATO:PERSONA] I (n. 44/01) ed a quella del successivo [OSCURATO:PERSONA] (n. 1215/12), è la determinazione della giurisdizione in base al luogo del domicilio del convenuto, cosicché costituisce un'eccezione o deroga, da interpretare in modo rigoroso, la successiva previsione dell'art. 6 (Corte Giust. [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-189/87). In particolare, la giurisprudenza eurounitaria (CGUE 20/04/2016, in causa C-366/13, investita da questa Corte di Cassazione dell'interpretazione dell'art.6.1 Reg. 44/2001)) ha affermato che solo «nell'ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d'incompatibilità, non è sufficiente che l'eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull'entità dell'interesse a tutela del quale l'altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione». Già con sentenza dell' 11 ottobre 2007 (in causa C-98/06 [OSCURATO:PERSONA]), la Corte di Giustizia ha premesso, con riguardo alla medesima norma del [OSCURATO:PERSONA] I, che «la circostanza che domande proposte nei confronti di una pluralità di Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -8- convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non osta all'applicazione di tale disposizione» dovendosi comunque verificare «se le varie domande, promosse da uno stesso attore nei confronti di più convenuti, hanno tra di loro un vincolo di connessione tale da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni che potrebbero essere tra di loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente. A tale riguardo, l'esistenza di una divergenza nella soluzione della controversia non è sufficiente per considerare contraddittorie due decisioni. Peraltro, questa disposizione si applica qualora le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente, senza che sia necessario verificare ulteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti ai giudici dello Stato membro in cui egli ha il suo domicilio». Queste Sezioni Unite hanno affermato che il coinvolgimento di un convenuto ulteriore vale senz'altro a radicare la giurisdizione del giudice italiano quando sia unitaria l'azione intrapresa (come nell'evenienza della revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss. cod. civ.: Cass., Sez.U., n. 26145/2017), ma non anche quando sia chiaro il suo carattere pretestuoso, cioè la sua esclusiva finalizzazione allo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione (Cass. ,Sez.U., n. 22405/2018). Si è ritenuto che, per configurare l'ipotesi della pretestuosità della (LL domanda, non è sufficiente che difetti il litisconsorzio necessario tra le parti convenute, ma occorre che si realizzi un litisconsorzio del tutto fittizio, finalizzato a sottrarre i litisconsorti stranieri alla giurisdizione dello Stato di appartenenza, ipotesi questa non configurabile quando dalla prospettazione della domanda risulti che ciascun convenuto non Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -9- possa astrattamente dirsi estraneo alle pretese fatte valere in giudizio (Cass., Sez.U., n. 4884/2019, n. 1312/2017 e n. 26937 del 2013) Sempre queste Sezioni Unite, con riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 8, n. 1, del regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 6, n. 1, del regolamento comunitario n. 44/2001), hanno affermato che, pur essendo vero che essa deve essere interpretata restrittivamente, integrando una regola speciale, per cui non può essere esteso oltre le ipotesi previste, tuttavia, «una persona domiciliata in uno Stato membro non può essere evocata in giudizio in altro Stato membro, ove è domiciliato uno degli altri convenuti, qualora le domande abbiano oggetto e titolo diversi, siano tra loro compatibili, e non una subordinata all'altra, e non sussista il rischio di decisioni incompatibili, ma solo la possibilità di una divergenza nella loro soluzione o la potenziale idoneità dell'accoglimento di una di esse a riflettersi sull'entità dell'interesse sotteso all'altra» (Cass., Sez.U., n.24110/2020; Cass. Sez.U., n.28675/2020). Ora, nella specie, risulta del tutto opportuna la trattazione unitaria dell'azione di responsabilità nei confronti del Profeti, nonché dell'altro amministratore, il Giani (per lo stesso titolo, quindi), e dei sindaci, considerato che le condotte contestate da cui sarebbe scaturita l'insolvenza della società attrice G.S.I. sono addebitabili sia alle scelte gestorie dell'organo amministrativo sia all'omessa vigilanza degli organi di controllo. Invero, la responsabilità ascritta ai convenuti, amministratori e sindaci, benché fondata su violazioni di norme diverse, appare identicamente di natura extracontrattuale (essendo stata promossa dalle creditrici sociali della [OSCURATO:PERSONA] spa, ammessa a concordato preventivo omologato nel 2017, a causa del dissesto finanziario) e giustifica la trattazione unitaria per evitare decisioni contrastanti. Ric. 2021 n. 08996 sez. SU - ud. 08-03-2022 -10- Vero che questa Corte ha, con orientamento consolidato, ribadito, ai fini della verifica del contraddittorio tra litisconsorti, che «in tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori» (Cass.n. 21567/2017; Cass. n.7907/2012). Ma ai fini dell'affermazione della giurisdizione sulla base del foro facoltativo di cui all'art.6 della Convenzione, in caso di pluralità dei convenuti, ciò che rileva è che «tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica». Il che nella specie ricorre. 4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarata la gi
Sentenza Cassazione n. 13593/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris