CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 26506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data Sluglio 2021 il Tribunale di Massa rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, il Tribunale evidenzia che i provvedimenti rispetto ai quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione si riferiscono a reati commessi a rilevante distanza di tempo e si riferiscono a reati eterogenei. Inoltre, il Tribunale evidenzia come non siano state esposte le ragioni che giustificherebbero la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CAROLA Manuel adducendo come unico motivo la carenza e la contraddittorietà della motivazione, in riferimento a quanto previsto dall' art. 671 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]