CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17368/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da %.15A w i A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2024 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze convalidava l'arresto del ricorrente al quale applicava la custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al mandato di arresto con il quale l'autorità giudiziaria del [OSCURATO:PERSONA] richiedeva la consegna del ricorrente, in quanto indagato per il reato di traffico di stupefacenti. 2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato un articolato motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso accertamento del pericolo di fuga, nonché omessa valutazione degli elementi dedotti a sostegno dell'applicazione di una misura cautelare meno afflittiva. Sostiene il ricorrente che l'ordinanza si fonderebbe su mere clausole di stile, risultando carente di una adeguata motivazione in ordine all'esistenza di un concreto pericolo di fuga. A tal riguardo, si evidenzia come l'omessa partecipazione del ricorrente all'udienza fissata dinanzi all'autorità richiedente rappresenta il mero esercizio della facoltà dell'imputato di non comparire nel procedimento a suo carico. Parimenti, l'allontanamento dal territorio scozzese è una condotta neutra, soprattutto in considerazione del fatto che non è dato sapere se il ricorrente fosse o meno munito di regolare permesso di soggiorno. In relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, invece, si sottolinea che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato il radicamento del ricorrente in Italia, né la circostanza che il ricorrente non ha tentato di darsi alla fuga al momento del controllo, né ha fornito documenti falsi. Infine, si rileva che l'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'idoneità della sola misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente ha sollevato una serie di doglianze che, a ben vedere, attengono tutte a vizi della motivazione del provvedimento impugnato, con specifico riferimento al riconoscimento del pericolo di fuga e all'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, infatti, si duole della erronea valutazione degli elementi addotti sia in merito alla sussistenza del pericolo di fuga, che alle esigenze cautelari. Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418). Nel caso di specie, si rileva come il ricorso sia tutto improntato a contestare la valutazione, nel merito, della sussistenza del pericolo di fuga, in tal modo sollecitando una rivisitazione della motivazione, piuttosto che un sindacato sul vizio di legittimità. Peraltro, deve considerarsi che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 I. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna, che non rendono automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga (Sez.6, n. 34525 del 31/5/2023, Surdu, Rv. 285178). In base a tali premesse, è agevole escludere che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga, dando atto - con valutazione di merito insindacabile in questa sede - degli specifici indici dai quali il suddetto periculum è stato desunto. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il