CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 20782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal ConsigliMUSEPPE SANTALUCIA; \\Ne )à lette/saatite le conclusioni del PG i.r<Nlàlf\`) Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA]Apice avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha accolto parzialmente il suo reclamo per il risarcimento dovuto a periodi di detenzione trascorsi in condizioni inumane e degradanti, e ciò per l'intera durata della detenzione patita presso il Carcere di Augusta. Ha così confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha accolto l'istanza limitatamente ai giorni di allocazione in cella standard da mq 10,83, condivisa con altri due detenuti, rilevando che in cella di detta tipologia il richiedente non è mai stato ristretto con più di due detenuti. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Apice, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo e con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale di sorveglianza ha affermato che il ricorrente non fu mai stato ristretto, durante il periodo di detenzione presso il Carcere di Augusta, in celle di mq. 10,83 con più di due detenuti. Si tratta di affermazione che ha travisato il dato di prova, perché la relazione del Carcere di Augusta del 3 febbraio 2020, in atti, attesta una realtà contraria, e cioè che è stato ristretto con più di due detenuti per ben 191 giorni. Il vizio di travisamento è stato determinante nel rigetto del reclamo. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata ha giustificato il rigetto parziale del reclamo nella parte avente ad oggetto la richiesta di rimedio risarcitorio relativo al periodo di detenzione presso il Carcere di Augusta affermando che in cella standard, di mq 10,83, il ricorrente non è mai stato ristretto con più di due detenuti. Il dato, posto a fondamento della decisione di rigetto con efficacia determinante, è contrastato in modo radicale dalla documentazione in atti, specificamente dalla relazione del Carcere di Augusta, da cui emerge che, contrariamente a quanto attestato dal Tribunale, il ricorrente fu detenuto in celle di mq 10,83 con più di due detenuti per plurimi periodi, per complessivi 191 giorni.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso, il 26 aprile 2022 Il c liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] uc