CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12151/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
landi, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura sufoglio separato allegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 134/2023 della CORTE d'APPELLO diPag. 1 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:il Tribunale di Siena, con sentenza pubblicata il 21.9.2018, dichiaraval’inammissibilità dell’opposizione ex art. 650 cod. proc. civ. proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA], Banca per i Servizidi euro 190.666,01, quale fideiussore in relazione al contratto di leasing,intercorso tra la creditrice e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dichiaratafallita;la Corte d’appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 19.1.2023,dichiarata la nullità della querela di falso proposta in via incidentale dalCrovaro, rigettava l’appello proposto da quest’ultimo, gravandolo dellespese del grado;per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ricorre GianlucaCrovaro, sulla base di due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi L F;in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata comunicata al difensore del ricorrente proposta didefinizione accelerata, ex art. 380-bis cod. proc. civ. con pronuncia diinfondatezza del ricorso;in data 20.6.2024 è stata depositata rituale e tempestiva istanza per ladecisione del ricorso;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.3, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione” degli artt. 140, 222 e 644cod. proc. civ.;Pag. 2 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026il ricorrente lamenta che, erroneamente, la Corte d’appello ha ritenutogeneriche e infondate le ragioni esposte nella querela di falso, mentrel’attestazione dell’agente notificatore circa l’assenza del destinatario sullabase delle dichiarazioni di terzi, in quanto attiene a circostanze frutto delladiretta attività di percezione del pubblico ufficiale, ha un valore estrinsecodotato di forza fidefacente superabile solo con l’indicato rimedio, per essereprivo di valore fidefacente solo quanto dichiarato da terzi;la Corte d’appello, per essere “il documento della notifica essenziale al finedi decidere, avrebbe dovuto accogliere la presentazione della querela difalso, ammettere i mezzi istruttori che riteneva idonei e disporre i modi e itermini della loro assunzione ai sensi dell’art. 222 c.p.c. Una volta accertatala nullità della notifica e la falsità delle dichiarazioni rese nella relata dalPubblico Ufficiale, nel suo valore estrinseco, avrebbe dovuto dichiarare nulloe inefficace il decreto ingiuntivo”;questa Corte ritiene il motivo manifestamente infondato alla stregua delconsolidato principio di diritto secondo cui “in tema di notifica ex art. 140c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postaledichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario noncostituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione,superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazionecon querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva delnotificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice delmerito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in baseall'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini dellapronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione” (v. Cass., sez. III, 2settembre 2022, n. 25885; Cass., sez. III, 13 febbraio 2019, n. 4274;Cass., sez. II, 16 novembre 2006, n. 24416);la decisione impugnata si è conformata all’indirizzo di questa Corte, tant’èche la corte territoriale, nell’escludere l’autorizzazione alla presentazionedella querela di falso, ai sensi dell’art. 222 cod. proc. civ., ha comunquedichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per essere stataPag. 3 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026effettuata a un indirizzo incerto, mentre “era onere della parte ingiungentedi rilevare il corretto indirizzo di abitazione e provvedere ad una validanotificazione” (v. pagina 17, secondo capoverso), da ciò derivandol’ammissibilità della opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., per poiprocedere allo scrutinio del merito;con il secondo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame da parte della Corte d’appello della falsità,percepibile ictu oculi, delle firme apposte sul contratto di fideiussione,poiché la C.T.U. grafologica non era giunta a conclusioni obiettivamente eassolutamente certe;secondo il ricorrente la Corte d’appello, tenuto conto dei limiti sul pianoprobatorio della consulenza grafologica, avrebbe dovuto esaminarel’autenticità delle sottoscrizioni provvedendo a una comparazione mediantel’esame degli atti e dei documenti in possesso;la corte territoriale, invece, ha reso, asseritamente, una generica e sinteticamotivazione in merito alle risultanze della C.T.U. e sull’autenticità dellafirma del Crovaro, omettendo ogni valutazione sulla documentazione dicomparazione senza indicare la fonte del proprio convincimento;il motivo è inammissibile, assumendo il ricorrente in modo improprio che lacorte territoriale abbia acriticamente recepito le conclusioni del C.T.U. eomesso l’esame della falsità delle sottoscrizioni presenti sul contratto difideiussione;la Corte d’appello, richiamate le conclusioni della C.T.U., ha scritto:“Esaminata la relazione, e confrontate le firme in essa riportate, questoCollegio concorda con le conclusioni del consulente tecnico. Deveconsiderarsi quindi dimostrato che la firma apposta sulla fideiussioneappartiene all’appellante [OSCURATO:PERSONA]. Non avendo l’appellanteopposto altra difesa, in merito, che il disconoscimento della propria firma -e non avendo l’appellante obiettato alle risultanze della consulenza tecnicadato che non ha depositato le comparse conclusionali - deve quindi trovarePag. 4 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026accoglimento nel merito la domanda della appellata Banca MPS L F nellamisura già concessa in primo grado” (pagina 18, capoversi terzo e quarto);per consolidato orientamento di questa Corte, il giudice del merito non ètenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alleconclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarieargomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso,limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indaginisvolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (v.Cass., sez. I, 20 maggio 2005, n. 10668; Cass., sez. III, 2 febbraio 2015,n. 1815; Cass., sez. III, 19 giugno 2015, n. 12703; Cass., sez. I, 9 ottobre2017, n. 25934; Cass., sez. I, 20 novembre 2023, n. 32069; Cass., sez.lav., 12 aprile 2024, n. 9925; Cass., sez. I, 6 giugno 2024, n. 15804);il ricorrente non ha neppure dedotto di aver rivolto critiche specifiche alleconclusioni della C.T.U., il motivo è inammissibile per difetto di decisività;il secondo motivo, inoltre, è in contrasto con il principio di specificità ex art.366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ., poiché, pur assumendo che la Corteterritoriale non abbia “eseguito la comparazione delle due firme mediantel’esame degli atti e dei documenti in suo possesso” (pagina 7 del ricorso,secondo capoverso) e che “il Crovaro ha ben motivato nei propri scrittidifensivi, anche quelli di primo grado, il disconoscimento delle firme…”(pagina 8 del ricorso, terzo capoverso), il ricorrente ha omesso di indicaregli atti ed i documenti di cui sarebbe stata trascurata la valutazione e dispecificarne il contenuto, quanto meno nelle parti rilevanti al fine dievidenziarne la decisività (v. Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469;Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695; Cass., sez. I, 19 aprile 2022, n.12481);il ricorso deve essere rigettato, dovendosi provvedere alla regolazione dellespese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente, secondo ilprincipio della soccombenza;proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente va altresì condannatoPag. 5 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026al pagamento di quanto previsto dal terzo e dal quarto comma dell’art. 96cod. proc. civ., ricorrendo i relativi presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) al pagamento di euro 6.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma dieuro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, 4°co., c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, alcompetente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 6 di 7Numero registro generale 6235/2023Numero sezionale 73/2026Numero di raccolta generale 12151/2026Data pubblicazione 30/04/2026Pag. 7 di 7