CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27280/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata, in data 4.11.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena giudicata equa e di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Gasparroni lamentando e deducendo motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla solidità della prova indiziaria in punto di responsabilità: rileva che la Corte di Appello di Ancona è giunta a confermare la decisione del Tribunale disattendendo le doglianze articolate con l'atto di appello e che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso dal momento che gli elementi indiziari valorizzati erano insufficienti a dimostrare, con certezza, la riconducibilità della truffa al ricorrente. 3. Il ricorso è inammissibile perché i rilievi difensivi tendono a sollecitare, in questa sede, una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento considerando gravi, precisi e concordanti i molteplici indizi emersi a carico dell'odierno ricorrente e tali da poter affermare con certezza la responsabilità penale dello stesso. Ed invero, la Corte territoriale, con motivazione priva delle lamentate contraddizioni ed illogicità, ha desunto la prova della colpevolezza dell'imputato - e non del padre di lui - non solo dalla sim utilizzata per truffare la p.o. in ragione dell'intestazione e del ritrovamento nella sua disponibilità, ma anche dalle indicazioni fornite dalla p.o. che, pur non essendo stata in grado di effettuare il riconoscimento, aveva indicato un ragazzo dell'apparente età di 30 anni, età corrispondente a quella del Gasparroni figlio. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così