CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 17852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.799/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], sia in proprio che quale liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ARCANGELI Giuseppe e VERRESCHI [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il di lei studio in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 2; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 848 /02/ 2022 , depositata i l 28 giugno 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. esercitava l’attività di fabbricazione di macchine per l’industria della carta (289500). Attiva dal 1994, èstata posta in liquidazione il 18 dicembre 2018. Nei suoi confronti, il 13dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate di Pistoia ha notificato l’avviso di accertamento n. T8R030101407, relativo all’anno d’imposta 2014, con il quale l’Ufficio ha rilevato e accertato l’inattendibilità delle scritture contabili, come da segnalazione di cui al processo verbale di constatazione del 21 dicembre 2018 ed ha proceduto, per l’effetto, alla ricostruzione induttiva — artt. 39 c. 2 lett. d d.P.R. n. 600/73, 25, c. 1, D. Lgs. n. 446/97, 55 c. 2 n. 3) D.P.R. n. 633/72 — dei maggiori ricavi, accertando un maggio re imponibile ai fini IRES per euro 1.690.741,00, IRAP per euro 2.358.972,00 (con conseguente ricalcolo delle maggiori imposte, rispettivamente, pari ad euro464.954,00 ed euro 67.787,00) e una maggiore IVA dovuta pari ad euro 416.604,76, oltre a sanzioni e interessi. Secondo quanto rappresentato dall' A genzia, la società, il 31luglio 2015, ha conferito l’intera azienda in una newco, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e successivamente ha alienato la quota di partecipazione ricevuta alla società [OSCURATO:SOCIETA]. come da atto n. 23256/1T, registrato a Milano il 6agosto 2015, integrato da perizia di stima giurata a esso allegata. All’operazione hanno partecipato altre due società, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (quest’ultima successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]) che, negli anni 2014 e 2015, erano controllate dalla [OSCURATO:SOCIETA].(in particolare: Altea all’83%, mentre la Maf (ex [OSCURATO:SOCIETA].) al 100%). La società ha dichiarato di aver conseguito una plusvalenza di euro5.757.208,00 che è derivata dalla stima peritale sul conferimento del ramo di azienda che ha fatto emergere l’avviamento sopra citato ed in seguito la plusvalenza generata dalla cessione della partecipazione. L’attività aziendale è sostanzialmente terminata il 31.07.2015, quando tutte le attività aziendali sono state conferite nella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società È stata pertanto inquadratatra i soggetti passivi di imposta di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 22 d.P.R. n. 600/1973, per cui è in regime di contabilità ordinaria ancorchénon soggetta all’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino. Esaminata la documentazione sono stati formalizzati i seguenti rilievi: 1. maggiori ricavi relativi a corrispettivo non dichiarato percepito dal cliente [OSCURATO:PERSONA]; 2. maggiori ricavi determinati induttivamente stante le osservazioni sulla contabilità industriale e la omessa contabilizzazione dei costi. La società e i soci hanno presentato autonomi ricorsi. L’Ufficio si è costituito in ciascuno dei giudizi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pistoia, previa riunione di tutti i ricorsi, con sentenza n. 76/21, ha respinto i motivi. 2. –I contribuenti hanno proposto appello. L’Ufficio si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n.848/02/2022, depositata i l 28 giugno 2022, ha accolto l’appello. 3. –L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono i contribuenticon controricorso e ricorso incidentale . 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. I contribuenti hannodepositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primomotivo del ricorso principale si deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 , c omma 1, n. 4 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. Con il secondo motivo d el ricorso principale si prospetta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 4 c.p.c. Si evidenzia, alriguardo , che la Commissione tributaria regionale ha ome sso di decidere su una delle domande della controversia. Con il primo motivo del ricorso incidentale si invoca la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 369, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. in quanto gli atti dell'agenzia sono stati notificati senza un preventivo contraddittorio. 2. –Nella memoria illustrativa, i contribuenti hanno evidenziato che, successivamente alla proposizione del ricorso e al deposito del controricorso, è intervenuta sentenza irrevocabile di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. perché il fatto non sussiste. È stato altresì evidenziato che il processo tributario ha ad oggetto i medesimi fatti contestati, anche per la loro astratta rilevanza penale in termini di infedeltà della dichiarazione della società ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 74/2000,per la mancata dichiarazione, ai fini del prelievo diretto, di un componente positivo pari ad euro 1.290.000,00 e dell’utile realizzato su una commessa per euro 448.118, 00 nonché, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la mancata dichiarazione di operazioni imponibili per euro 1.893.658,00 . Si evidenzia , inoltre, che, quanto ai soci, la presunzione di distribuzione degli utili occulti si appunta sugli stessi fatti e precisamente si ritenevano distribuiti ai soci, pro quota, euro 1.290.000,00 ed euro 448.118,00 . Si invoca, pertanto, l’ applicazione dell’art. 21 bis, c omma 3, del d.lgs. 74/2000. La Corte di cassazione, riscontrando un contrasto interpretativo, ha rimesso alle Sezioni Unite il compito di chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000, con particolare riferimento agli effetti del giudicato penale di assoluzione nel processo tributario. Stante la rilevanza della questione rimessa alle Sezioni Unite, a fronte degli opposti orientamenti giurisprudenziali registrati, la causa va rinviataa nuovo ruolo. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuo